Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27013 del 23/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 23/10/2019), n.27013
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5145-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI,
36, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARLUCCIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA PARDINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 18/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del TRENTINO-ALTO ADIGE, depositata il 16/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Trentino-Alto Adige che aveva accolto l’appello di C.R. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Trento. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all’anno 2006.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, invoca violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e art. 2495 c.c.;
che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto la cancellazione della società, intervenuta nel 2008, inidonea a consentire la notifica nel 2013 di un avviso di accertamento per maggior IRPEF nei confronti del socio, derivante da utili extrabilancio riferiti all’anno d’imposta 2006;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che il motivo è inammissibile;
che il ricorso, avendo incentrato la sua censura sul problema del raddoppio dei termini, non ha colto la ratio della decisione impugnata, che si fonda sulla considerazione che l’accertamento sarebbe stato “assolutamente privo di qualsivoglia validità ed efficacia (per avere, per l’appunto, ad oggetto il reddito di una società da tempo estinta)”;
che, in altri termini, mediante il ricorso per cassazione la ricorrente non ha contestato il profilo in questione, concernente l’invalidità di un accertamento legato al reddito di una società già estinta;
che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);
che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del controricorrente, in Euro 5.500, oltre alle spese forfettarie in misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019