Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27012 del 27/12/2016

Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, (ud. 23/06/2016, dep.27/12/2016),  n. 27012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27614/2013 proposto da:

M.G.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

NOTARO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA CERULLI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, C.N., SARA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 278/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 18/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18/10/2012 la Corte d’Appello di Campobasso ha dichiarato inammissibili i gravami interposti, in via principale, dal sig. M.G.M. e, in via incidentale, dalla società Sara Assicurazioni s.p.a., nonchè rigettato quello del pari in via incidentale spiegato dal sig. C.N., in relazione alla pronunzia Trib. Larino 13/1/2006 di – per quanto ancora d’interesse in questa sede – rinunzia da parte del M.G. agli atti del procedimento all’esito della sua costituzione in qualità di parte civile nel processo penale a carico del C., nonchè di parziale accoglimento della domanda da quest’ultimo in via riconvenzionale spiegata con ascrizione alla concorrente pari responsabilità dei medesimi nella causazione del sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS) in data (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il M.G. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 163, 342 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto privi di specificità i proposti motivi di gravame, laddove, ai fini dell'”individuazione del contenuto dell’atto di impugnazione” avrebbe dovuto “non… limitarsi a considerare il tenore letterale delle richieste conclusive formulate dalla parte, ma doveva ricostruirne la volontà con riferimento anche ai fatti esposti e alle considerazioni svolte nella parte motivata dell’atto nonchè alle finalità avute di mira dall’impugnante”.

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 75, 306 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si duole che, così come il giudice di prime cure, la corte di merito abbia “omesso di considerare che in primo grado era stata tempestivamente ed opportunamente esibita la sentenza penale n. 246/2004 del Tribunale di Larino – Sezione distaccata di Termoli – che aveva demandato ad un separato giudizio civile, che anche per economia processuale non poteva che essere quello pendente, il risarcimento del danno nei confronti del M.G.”.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che non risulta (quantomeno idoneamente) censurata la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui il ” M.,…avendo rinunciato agli atti del presente giudizio, non è parte di esso, sicchè non è titolare del diritto di impugnazione nel merito”, atteso che la pronunzia del giudice di prime cure di “rinunzia agli atti del presente procedimento” civile all’esito del trasferimento dell’azione civile nel processo penale non è stata “impugnata dal M. nè dalla compagnia assicuratrice responsabile civile per il M.”, sicchè “essa è passata in giudicato”.

A fronte della ravvisata impossibilità che la “proposizione di motivi di merito” possa costituire “impugnazione implicita della decisione processuale”, il ricorrente da un canto si limita a ribadire – in termini di inammissibile contrapposizione – la propria tesi circa la viceversa ritenuta relativa idoneità in proposito; per altro verso lamenta di avere nell’atto di appello altresì dedotto che “ove mai un dubbio il Tribunale avesse avuto in ordine al rapporto tra questo giudizio civile risarcitorio e il processo penale ancora allora in corso… avrebbe dovuto… ordinare la sospensione della causa civile in attesa della definizione di quella penale, già esaurita in primo grado come da sentenza opportunamente depositata e inascoltata”.

Dopo aver ribadito la tesi della necessità di farsi luogo a provvedimento di sospensione del giudizio civile già dedotta e non accolta nel giudizio di merito, il ricorrente lamenta che la declaratoria de qua non avrebbe potuto essere dal giudice di prime cure (altresì d’ufficio) emessa in quanto “il trasferimento dell’azione civile dal processo civile a quello penale, disciplinato dall’art. 75 c.p.c., va considerato quale preclusione impeditiva del suo proseguimento… ma non può essere pronunciata se nel frattempo il processo penale si sia concluso senza una pronuncia sull’azione civile”, e nella specie “nel momento in cui il GOT decideva la questione, vi era già stata pronuncia in sede penale con condanna del C.N. e della Lloyd Adriatico spa, ora Allianz spa, al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio”.

Orbene, va al riguardo osservato che correttamente la corte di merito ha nell’impugnata sentenza ritenuto difettare l’impugnazione in sede di gravame al riguardo.

Alla stregua del relativo tenore quale dal ricorrente riportato nel ricorso) emerge infatti evidente come solamente nel ricorso per cassazione viene dal ricorrente in realtà prospettati profili concernenti la legittimità del provvedimento impugnato per asserito difetto dei presupposti legittimanti (e cioè che “il trasferimento dell’azione civile dal processo civile a quello penale, disciplinato dall’art. 75 c.p.c., va considerato quale preclusione impeditiva del suo proseguimento ma non può essere pronunciata se nel frattempo il processo penale si sia concluso senza una pronuncia sull’azione civile”, e nella specie “nel momento in cui il GOT decideva la questione, vi era già stata pronuncia in sede penale con condanna del C.N. e della Lloyd Adriatico spa ora Allianz spa, al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio”).

Emerge evidente a tale stregua come (a prescindere dal relativo fondamento) siffatta censura prospetti invero inammissibili profili di novità, giacchè in relazione agli atti e ai documenti del giudizio di merito evocati a fondamento delle censure articolate nei motivi di ricorso (quali in particolare l’atto di appello, la “sentenza penale n. 12/06 del 3 gennaio 2006, depositata il 13 gennaio 2006” e la “memoria conclusionale depositata in primo grado”) risulta invero non osservato il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il ricorrente si limita infatti a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione (con precisazione – anche – dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile: cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701), al fine di consentire a questa Corte di verificarne anzitutto la relativa ritualità e tempestività, e di renderne quindi possibile l’esame per valutarne fondatezza e decisività.

Va infine osservato che (anche) la dedotta censura di vizio di motivazione (in particolare là dove si deduce la “non convincente motivazione della sentenza censurata… perchè risulta travagliata da vizi logici e giuridici oltre che da omesso esame di fatti decisivi nel momento in cui non tiene conto delle sentenze rese in sede penale”) è inammissibile, atteso che alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione concerne solamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non già i vizi dall’odierno ricorrente viceversa denunziati di “non convincente motivazione” su questioni decisive della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Come dalle Sezioni Unite di questa Corte precisato, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere infatti interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053).

Ipotesi invero non ricorrenti nella specie.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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