Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27012 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 26/11/2020), n.27012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27491-2019 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIO CASALE;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, D.R.S.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 265/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 5/2/2019, la Corte d’appello di Bari, in parziale accoglimento dell’appello proposto da G.T., quale titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore P.C., e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Groupama Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore dell’appellante, di somme ulteriori rispetto a quelle già poste a oggetto della condanna pronunciata dal primo giudice in favore della G., quale risarcimento dei danni subiti dal minore P.C. a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, nella specie verificatosi per l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura di proprietà di D.R.S. (anch’essa convenuta in giudizio)) assicurata dalla compagnia appellata;

a fondamento della decisione assunta, la corte d’appello – dopo aver escluso la fondatezza delle censure avanzate dalla G. avverso le conclusioni fatte proprie dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal primo giudice, e dopo aver rilevato l’infondatezza della doglianza argomentata dall’appellante con riguardo al mancato riconoscimento della menomazione della capacità lavorativa specifica del minore (esclusa da entrambi i giudici del merito) – ha evidenziato la fondatezza del motivo di appello concernente la liquidazione, in favore dell’appellante, del danno morale subito dal minore e concretamente rivendicato con la domanda proposta in primo grado;

avverso la sentenza d’appello, P.C. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè degli artt. 1176,2043 e 2236 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente omesso di rilevare la totale incongruenza delle valutazioni fatte proprie dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice di primo grado, avendo quest’ultimo ingiustificatamente sottostimato l’effettiva entità dei danni subiti da P.C. a seguito del sinistro dedotto in giudizio, e per aver erroneamente escluso la sussistenza di postumi invalidanti permanenti di carattere specifico derivati a carico del P. in conseguenza di detto sinistro;

il motivo è inammissibile;

osserva al riguardo il Collegio come, con specifico riferimento alla pretesa inadeguata considerazione, da parte del giudice d’appello, delle censure rivolte dall’appellante nei confronti della c.t.u. di primo grado, la corte territoriale abbia provveduto a specificare, in modo analitico, le ragioni della ritenuta condivisibilità delle conclusioni raggiunte nella ridetta consulenza tecnica d’ufficio in relazione alla specifica entità dei danni alla persona subiti dal P., ivi compresa l’insussistenza di alcuna menomazione apprezzabile sotto il profilo dell’invalidità permanente di carattere specifico, di quell’elaborato sottolineando la puntualità, la precisione e l’approfondimento delle indagini svolte;

a fronte di tali premesse, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d’ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisi-vità degli stessi, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto (Sez. 2, Sentenza n. 8383 del 03/08/1999, Rv. 529176 – 01);

in particolare, sotto il profilo della decisività della censura, anche in relazione al dedotto omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio di motivazione può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv. 596714 – 01);

ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo l’odierno ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività dell’omesso esame, da parte del giudice a quo, di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

quanto infine alla pretesa violazione dell’art. 116 c.p.c., varrà osservare come, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime) (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193 – 01);

peraltro, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01);

nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) – si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo alcun intimato svolto difese in questa sede;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA