Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27011 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 26/11/2020), n.27011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26561-2019 proposto da:

Z.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALBERTO SPANU;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI COOP. A R.L., in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 15/3/2019, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato Z.R. alla restituzione, in favore della Società Cattolica di Assicurazione coop a r.l., di somme a quello non dovute, siccome liquidate a titolo di indennità assicurativa in assenza dei relativi presupposti contrattuali;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, avendo la società di assicurazione liquidato l’indennizzo per infortunio all’assicurato a seguito della falsa comunicazione, da parte di quest’ultimo, di aver subito un infortunio in realtà inesistente, correttamente il primo giudice aveva accolto la domanda di ripetizione di indebito originariamente proposta dalla società assicuratrice;

avverso la sentenza d’appello, Z.R. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

la Società Cattolica di Assicurazione coop a r.l. resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente accolto la domanda originariamente proposta dalla società assicuratrice sul presupposto del carattere indebito della prestazione indennitaria dedotta in giudizio, laddove, al contrario, l’avversa domanda avrebbe dovuto essere qualificata sotto il profilo risarcitorio, ai sensi dell’art. 2043 c.c., avendo controparte espressamente dedotto il carattere illecito del comportamento dello Z. consistito nel prospettare maliziosamente l’esistenza di un infortunio indennizzabile viceversa mai verificatosi;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come del tutto correttamente la corte territoriale abbia qualificato la domanda proposta dall’originario attore secondo il paradigma di cui all’art. 2033 c.c.;

al riguardo, è appena il caso di rilevare come la qualificazione della domanda sottoposta al giudice di merito necessariamente derivi dalle prospettazioni di fatto sulla cui base l’attore invoca il provvedimento giudiziario espressamente richiesto;

nel caso di specie, come desumibile dalle stesse indicazioni contenute nell’odierno ricorso, la società assicuratrice ebbe a rivendicare la restituzione dell’indennità corrisposta in favore dello Z. sulla premessa del relativo carattere indebito, non essendo stati integrati i presupposti previsti dal contratto di assicurazione per il pagamento dell’indennità da infortunio;

ciò posto, la circostanza consistita nella deduzione, da parte della società assicuratrice, del comportamento malizioso dell’assicurato (consistito nella prospettazione di un infortunio inesistente al solo fine di conseguire un’indennità non dovuta) non valse, di per sè, a determinare la giustificazione della domanda di condanna dello Z. alla stregua di una richiesta risarcitoria da fatto illecito (ex art. 2043 c.c.), avendo la società originaria attrice propriamente prospettato il comportamento dello Z., non già quale causa petendi immediata della domanda di condanna, bensì quale premessa in fatto decisiva ai fini dell’esclusione di alcuna giustificazione causale del pagamento indennitario, evidenziando propriamente di proporre la domanda di condanna sul presupposto diretto del carattere indebito della prestazione pecuniaria eseguita;

del tutto correttamente, di conseguenza, i giudici di merito hanno accentuato il carattere propriamente restitutorio della pretesa all’origine dell’odierno giudizio, rispetto a quello risarcitorio viceversa sostenuto, senza adeguato fondamento, dall’odierno ricorrente;

sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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