Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27011 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 23/10/2019), n.27011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20345-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO

SAURO, 16, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PISTILLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8053/03/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 27/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su diniego di istanza di rimborso IRPEF, per l’anno 2011, delle somme trattenute dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a titolo di IRPEF a seguito della sentenza del Tribunale di Viterbo pronunciata per l’illegittimità dei contratti a termine stipulati in successione dal Ministero in assenza del presupposto di legge e condannando quest’ultimo al risarcimento del danno – ha accolto l’appello della S..

In particolare, la C.T.R. ha ritenuto che “il risarcimento cui il MIUR sia stato condannato non ha una funzione costitutiva o integrativa del reddito del percipiente; non è sostitutivo della retribuzione da cui potrebbe discendere l’assoggettamento a tassazione, avendo, piuttosto, natura meramente ristoratrice”, riconoscendo il diritto al rimborso.

S.S. si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, giacchè la CTR ha escluso l’assoggettabilità a tassazione delle indennità risarcitorie percepite dalla contribuente in virtù della sentenza del Tribunale di Viterbo, sez. Lavoro.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di “chance” di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 c.c.”. Anche la giurisprudenza successiva (Cass. Sez. 6 – 5, Ord. n. 4657 del 2019) in analoga fattispecie, ha precisato che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell’onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5.

Attribuita, pertanto, all’importo corrisposto alla S., in virtù dei superiori principi, natura risarcitoria da perdita di chance (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, va affermato che gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36, comma 5, non sono assoggettabili a tassazione del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 6, comma 1.

Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.000,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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