Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27010 del 27/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, (ud. 19/05/2016, dep.27/12/2016),  n. 27010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3299/2014 proposto da:

B.S., (OMISSIS), P.A. (OMISSIS),

B.M.G. (OMISSIS), B.G. (OMISSIS), nella loro qualità

di eredi del sig. B.O., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato PAOLA CHIRULLI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO FRANCESCO BRAGA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE CAVOUR SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

sig. Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato MARIO BRANCADORO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO

ROMANO giusta procura speciale in calce al controricorso;

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO GIAMPAOLI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1446/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato FEDERICA CORSINI per delega;

udito l’Avvocato MARIO BRANCADORO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo di

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/12/2012 la Corte d’Appello di Brescia, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Immobiliare Cavour s.r.l. e in conseguente riforma della pronunzia – su riunite cause – Trib. Brescia 26/2/2005, ha respinto la domanda di nullità, simulazione o inefficacia ex art. 2901 c.c., della compravendita di complesso immobiliare stipulata per scrittura privata del (OMISSIS) tra la predetta società e il sig. C.G., originariamente proposta dal sig. B.O., interveniente nel giudizio tra i predetti pendente introdotto dalla suindicata società per “sentir accertare la genuinità della di lui sottoscrizione” della scrittura in questione, con la quale il C. “le aveva venduto un appartamento situato in (OMISSIS)”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. P.A. ed altri, quali eredi del nel frattempo deceduto sig. Bonassi, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso società Immobiliare Cavour s.r.l., che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 1345, 1375, 1418, 1419, 1421 e 1972 c.c., artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, contraddittoria ed insufficiente” motivazione su questione decisiva della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente escluso l'”estensione della nullità della scrittura privata 14.4.1994 all’atto che ne costituisce una semplice successiva riproduzione nella forma necessaria alla sua trascrizione”, invero “assolutamente ammissibile”.

Lamentano che erroneamente la corte di merito non ha dichiarato nullo l'”atto notarile 2.6.1994 (doc. 6 fascicoletto)” con il quale “era stato transattivamente risolta la questione giudiziaria insorta per l’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte al primo”, che avrebbe dovuto viceversa “essere dichiarato nullo, trattandosi – appunto – di transazione relativa ad un contratto illecito se non altro ex art. 1345 c.c.”.

Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 1322, 1325, 1345, 1418, 1419, 1421, 1972, 1375, 2697, 2644, 2652, 2655 e 2666 c.c., artt. 99, 100, 112, 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, contraddittoria ed insufficiente” motivazione su questione decisiva della controversia, in riferimento all’art. 360, c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente affermato che “l’acquisto… sarebbe intervenuto in favore di Immobiliare Cavour srl con l’atto notarile 2.6.1994 (doc. 6 fascicoletto) sarebbe stato trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale dell’esponente”, giacchè “non v’è in causa prova alcuna della avvenuta trascrizione del rogito”, e “in difetto di tale prova, che sarebbe certamente spettato alle controparti di fornire in forza del disposto di cui all’art. 2697 c.c., non si vede come la Corte d’Appello abbia potuto giungere a tale conclusione”.

Lamentano che la corte di merito ha erroneamente valutato le emergenze processuali, e in particolare le “dichiarazioni rese dai testi e dal C.”.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato l'”effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale”.

Con il 3 motivo i ricorrenti (in via subordinata) denunziano violazione degli artt. 1722, 1723, 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, contraddittoria ed insufficiente” motivazione su questione decisiva della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente escluso il risarcimento del danno in ragione del difetto dell’accertamento, nel caso, “di un fatto illecito”, essendo invero “difficile comprendere quale fatto illecito avrebbe dovuto dimostrare il signor B. diverso ed ulteriore rispetto alla truffa allo stesso perpetrata, potendo in ogni caso egli indubbiamente vantare, perlomeno, nei confronti del signor C., un rapporto contrattuale di mandato specifico”.

Lamentano l’erronea valutazione delle emergenze probatorie.

Si dolgono che la corte di merito non abbia considerato “che nessuna prova della sussistenza di una giusta causa di revoca è stata fornita dal signor C.”.

Con il 4 motivo i ricorrenti (in via subordinata) denunziano violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., artt. 2721, 2697 c.c. e segg., artt. 115, 116, 228, 329, 342, 346 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, contraddittoria ed insufficiente” motivazione su questione decisiva della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente “ritenuto non dimostrata la simulazione”, laddove nel caso “la prova derivante dalla confessione giudiziale determinatasi in sede di interrogatorio formale del signor A. può ritenersi ammissibile e, comunque, può costituire quel principio di prova con la conseguenza di rendere ammissibile la prova testimoniale, fornita dagli altri testi… in deroga al normale divieto”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

E’ rimasto nel giudizio di merito accertato che l’appartamento de quo è stato oggetto di compravendita tra il C. e la società Immobiliare Cavour s.r.l..

Al riguardo, la scrittura privata del (OMISSIS), dichiarata nulla dal giudice di prime cure, risulta invero superata dal successivo “atto notarile 2 giugno 1994 poi trascritto”, la cui nullità è stata pure dichiarata dal giudice di prime cure in accoglimento della domanda formulata dell’interventore B., con pronunzia peraltro successivamente annullata dalla corte di merito in quanto emessa in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Nella causa separatamente introdotta dal B. nei confronti del sig. A.A. e poi finalmente (solo in sede di sentenza) riunita, la domanda dal primo proposta (di risoluzione del contratto stipulato per scrittura privata del (OMISSIS) per inadempimento di quest’ultimo dell’obbligo di procedere alla relativa formalizzazione con atto notarile al fine di renderlo opponibile a terzi mediante trascrizione nonchè di risarcimento del danno) è stata rigettata, in quanto formulata nei confronti di soggetto diverso dall’obbligato, da propriamente individuarsi nel proprietario C., in nome e per conto del quale l’ A. aveva agito, al medesimo B. giustificando i relativi poteri (“è anche fuori discussione che il relativo obbligo faceva carico al proprietario C., posto che A. aveva stipulato la scrittura privata nella conclamata qualità di procuratore del proprietario C. allegando e consegnando contestualmente a B. la procura da C. rilasciatagli. Di conseguenza la domanda di risoluzione non poteva che essere dedotta nei confronti del soggetto inadempiente, vale a dire nei confronti di C., così come la domanda tesa alla restituzione del prezzo pagato da B. e, infine, la domanda di risarcimento dei danni. L’obbligo di prestarsi alla formalizzazione dello strumento notarile non era stato assunto, invero, da A., bensì da C., pel tramite di A. costituito di lui procuratore”).

Proprietario C. che non risulta essere stato mai invitato dal B. a stipulare avanti al notaio (“Non senza considerare che, per quanto in atti, non risulta che B., per quel che ciò poteva rilevare in una causa, quale il giudizio iscritto al n. 7252/94, nel quale C. non è mai stato coinvolto, avesse mai invitato C. a stipulare. La scrittura, invero, lasciava espressamente a B. ogni iniziativa nella scelta dei tempi e dei modi per formalizzare la vendita ed è ovvio che ogni richiesta in tal senso non poteva che essere rivolta a C.”).

Orbene, atteso quanto sopra, va con particolare riferimento al 10 motivo anzitutto osservato che risultano ivi riproposte, in termini di inammissibile contrapposizione, le tesi in ordine alla rilevabilità d’ufficio della nullità e della relativa estensione anche all’atto notarile del 1994 già sottoposte al giudice del gravame e dal medesimo non accolte.

A tale stregua non risulta invero idoneamente censurata la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui “effettivamente B. si era limitato a dedurre la nullità della sola scrittura privata, non anche dell’atto notarile 2 giugno 1994 poi trascritto”, non avendo pertanto “titolo il giudice, alla luce di quanto dispone l’art. 112 c.p.c., per pronunciare oltre la domanda”.

La censura si appalesa d’altro canto connotata da inammissibili profili di novità nella parte in cui viene prospettata l’illiceità ex art. 1345 c.c., dell’atto notarile del 2 giugno 1994 di “natura dichiaratamente transattiva”.

Senza sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento), (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701), come dagli odierni ricorrenti viceversa prospettato.

Va ulteriormente posto in rilievo come la circostanza che l’atto relativamente al quale i ricorrenti si dolgono della mancata estensione della nullità della “scrittura privata 14.4.1994” costituisse “una semplice successiva riproduzione” della medesima, oltre a costituire questione di merito risulta invero apoditticamente e contraddittoriamente dedotta, atteso che nella depositata memoria ex art. 378 c.p.c., viene dai ricorrenti al riguardo evocato l’operare del diverso istituto del collegamento negoziale asseritamente connotante i due atti (questione della qualQ)è da controparte eccepita la novità).

In ordine al 2 motivo va per altro verso posto in rilievo che laddove si dolgono non esservi “in causa prova alcuna della avvenuta trascrizione del rogito”, i ricorrenti in realtà inammissibilmente adombrano un vizio revocatorio, mentre per altro verso essi lamentano l’asseritamente erronea valutazione delle emergenze probatorie (e in particolare del contratto di compravendita notarile e della prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado) operata dalla corte di merito, mirando alla relativa rivalutazione invero inammissibile in questa sede di legittimità.

Con particolare riferimento al 3 e al 4 motivo, al di là del rilievo che in base a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è in sede di ricorso per cassazione apprezzabile nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non anche quale violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come nella specie dai ricorrenti viceversa prospettato, va sottolineato che il riferimento dai medesimi operato alla “truffa” asseritamente ai danni del B. “perpetrata” presenta invero inammissibili profili di novità.

Senza sottacersi che la mossa censura in ordine all’interpretazione di atti negoziali (in particolare della “procura speciale a rogito notaio G. (OMISSIS), rilasciata dal signor C. al signor B. (doc. 4 fascicoletto)”, del “legame funzionale fra l’esecuzione del mandato ed il principale rapporto di obbligo all’acquisto/vendita che intercorreva fra mandante e mandatario”, della “revoca del mandato”), risulta formulata in assenza di qualsivoglia deduzione in ordine alla eventuale violazione da parte dei giudici di merito dei relativi criteri legali d’interpretazione ex artt. 1362 c.c. e segg. (cfr., da ultimo, Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 22/10/2014, n. 22343).

Oltre a quanto già più sopra rilevato in ordine alla mancanza di idonea censura relativamente alla statuizione contenuta nell’impugnata sentenza secondo cui la domanda di risarcimento del danno è stata rigettata per essere stata formulata nei confronti di soggetto diverso dall’obbligato, e cioè l’ A. anzichè il proprietario C. (in nome e per conto del quale il primo ha nella specie agito), deve infine osservarsi che l’inammissibilità della censura discende altresì dalla mancata osservanza (pure nel caso) del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, stante la mancata riproduzione nel ricorso degli atti de quibus (per la relativa parte d’interesse in questa sede, nei termini e limiti in cui sia cioè alla medesima funzionale), come pure dei richiamati atti processuali (in particolare, la “confessione giudiziale determinatasi in sede di interrogatorio formale del signor A.”).

Va infine posto in rilievo che (anche) i denunziati vizi di motivazione sono inammissibili.

Alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione concerne infatti solamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non già i vizi dall’odierno ricorrente viceversa denunziati di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su questioni decisive della controversia, e a fortiori di omesso o illogico o superficiale esame di determinate emergenze probatorie, essendo invero sufficiente che come nella specie il fatto sia stato esaminato, non essendo il giudice di merito tenuto a dare necessariamente conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via i ricorrenti in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Immobiliare Cavour s.r.l., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese a generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Immobiliare Cavour s.r.l..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA