Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27010 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 26/11/2020), n.27010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26032-2019 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI BASSO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FUSCALDO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 207/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 6/2/2019, la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da G.S. avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dal G. per la condanna del Comune di Fuscaldo al risarcimento dei danni provocati, a un’autovettura e a taluni locali di proprietà dell’attore, dall’allagamento di una strada;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il G. avesse trascurato di censurare in modo specifico le diverse ragioni indicate dal primo giudice a fondamento del rigetto della propria domanda;

avverso la sentenza d’appello, G.S. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

il Comune di Fuscaldo non ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3;

detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01);

sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;

l’assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso ne impone la dichiarazione di inammissibilità;

dev’essere, peraltro, rilevato come l’inammissibilità dell’odierna impugnazione appaia riscontrabile (sulla base di quanto emerge dalla lettura del ricorso e del provvedimento impugnato) anche in ragione della mancata confutazione, da parte dell’odierno ricorrente, dell’affermazione, contenuta nella sentenza d’appello, della mancata contestazione, da parte dell’allora appellante, di una delle due rationes decidendi contenuta nella motivazione della sentenza di primo grado;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio, non avendo il Comune convenuto svolto alcuna difesa in questa sede;

dev’essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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