Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27010 del 24/10/2018
Cassazione civile sez. lav., 24/10/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 24/10/2018), n.27010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24719/2014 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati
EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
B.B., in persona della genitrice esercente la patria
podestà R.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’Avvocato GUIDO FAGGIANI, ROSSELLA DE ANGELIS, giusta
delega in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 68/2014 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il
16/04/2014 R.G.N. 64/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VISONA’STEFANO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. L’Inps propone ricorso per cassazione, denominato come “straordinario ex art. 111 Cost.”, con tre motivi, avverso la sentenza n. 68/2014, con la quale il Tribunale di Siena, previo espletamento dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445-bis c.p.c., ha riconosciuto il diritto di B.B., in persona della madre, all’indennità di frequenza, con condanna dell’ente alla relativa erogazione “in presenza delle condizioni di legge (reddituali) non espressamente accertate”.
2. Il B. ha depositato procura.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e secondo motivo l’ente previdenziale denuncia l’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale, per essersi pronunciato sul diritto rivendicato e non sulla sola questione sanitaria.
Con il terzo motivo è censurato il fatto che il Tribunale abbia formulato pronuncia di condanna senza che fosse stata data prova, di cui era onerato il ricorrente, della sussistenza del requisito reddituale.
2. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
2.1 Premessa del ragionamento è una corretta qualificazione della pronuncia impugnata.
Essa è stata resa in esito allo svolgimento di una fase peritale che il giudice stesso ha ritenuto integrare “accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.”.
Quindi il Tribunale, ritenuto in tal modo essere “venuta meno la condizione di procedibilità” e “già introdotto il giudizio ordinario di cognizione” (affermazioni ancora in sè non dirimenti per la qualificazione del processo cui contestualmente si dava corso) ha dapprima assegnato “alla parte dissenziente” un termine per la specificazione dei motivi, salvo poi revocare tale ordinanza e, nel prendere atto che i motivi erano stati contestualmente depositati, fissare udienza di discussione con termine a difesa per la controparte.
Quest’ultimo passaggio è decisivo e porta a ritenere che il giudizio di cognizione cui il Tribunale ha dato corso, sia proprio quello di cui all’art. 445-bis c.p.c., u.c., in quanto incentrato sulle questioni sanitarie rispetto alle quali vi era contestazione.
2.2 In tale logica, meglio si comprende anche il senso della susseguente sentenza, in cui la condanna all’erogazione della prestazione è stata condizionata al (successivo) accertamento della ricorrenza delle altre condizioni non ancora accertate.
E’ indubbio che siano ammesse nell’ordinamento sentenze di condanna c.d. condizionata, allorquando l’evento condizionante sia realmente tale, quale fatto futuro ed incerto, e sussista interesse ad una pronuncia in tal senso.
Viceversa, stante l’obbligo generale del giudice di pronunciare su “tutta” la domanda (art. 112 c.p.c.), non è di regola ammesso che si chiuda il processo con l’accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l’accertamento degli altri fatti costitutivi.
Ciò a meno che, come è nel caso di cui all’art. 445-bis c.p.c., u.c., la pronuncia sia per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (nel caso, il c.d. requisito sanitario), sicchè quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa.
D’altra parte, avendo il Tribunale seguito, pur se con forme sui generis, il paradigma di cui all’art. 445-bis c.p.c., è consequenziale concluderne che anche la sentenza di condanna all’erogazione della prestazione, condizionata all’accertamento degli ulteriori fatti costitutivi del diritto, non possa che intendersi quale pronuncia, ai sensi dello stesso art. 445-bis c.p.c., u.c., tipicamente riguardante il solo requisito sanitario, mentre restano ancora da accertare i restanti requisiti socio-economici, cui sono subordinati il diritto e la prestazione, dovendosi evidentemente intendere come esemplificativo il richiamo della sentenza impugnata al requisito reddituale.
3. Da quanto sopra deriva intanto che il ricorso per cassazione, rubricato come ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., si qualifica a propria volta invece come ricorso avverso sentenza resa in unico grado (art. 360 c.p.c., primo inciso), in quanto tale inappellabile (art. 445-bis c.p.c., u.c.).
3.1 Ne deriva poi altresì che le censure di ultrapetizione di cui constano nella sostanza i tre motivi di ricorso, finiscono per risultare infondate, in quanto non vi è stata in realtà ancora pronuncia sulla effettiva spettanza della prestazione, nè sui requisiti diversi da quello sanitario.
4. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese in quanto la parte intimata, pur avendo depositato procura, non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2018