Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27010 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27010 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 4630-2013 proposto da:
MELE FRANCA NILEFNC24E68F839A, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio
dell’avvocato TINELLI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in atti;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;

– intimata avverso l’ordinanza n. 14891/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 4/07/2012, depositata il 05/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;

83(f4
21

Data pubblicazione: 02/12/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< La sig.ra Franca Mele chiede la correzione dell'ordinanza n. 14891/12 della Corte di cassazione, depositata il 5.9.12, in relazione all'errore materiale in cui la stessa Corte è incorsa Tributaria Centrale, il rinvio alla "Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Roma, in altra composizione" invece cha alla Commissione Tributaria Regionale. La richiesta di correzione è palesemente fondata, essendo evidente che la Corte di cassazione è incorsa in un mero lapsus calami disponendo il rinvio alla Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Roma, invece che come disposto dall'articolo 76, terzo comma, D.Lgs. 546/92, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il ricorso può, pertanto, decidersi in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c. disponendosi la richiesta correzione Tkegsr. --,415749-2. d'errore materiale dell'ordinanza suddetta.» che l'Agenzia delle entrate non si è costituita nel presente procedimento di correzione; che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte ricorrente; che non sono state depositate memorie difensive; che il Collegio condivide la proposta del relatore di dare corso alla correzione dell'errore materiale della suddetta ordinanza di questa Corte n. 14891/12 nella parte relativa all'indicazione del giudice del rinvio; che non vi è luogo a regolazione di spese in questa procedura (Cass. 10203/09, 9438/02). P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, dispone la correzione della ordinanza della Corte Suprema di Cassazione - Sezione Civile Sesta Tributaria - n. 14891/12, depositata il 5.9.12 (udienza 4.7.12), nei termini che seguono: - nella motivazione, nelle prime due righe della pagina 5, le parole: "Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Roma, in altra composizione" sono sostituite con le parole "Commissione Tributaria Regionale del Lazio" Ric. 2013 n. 04630 sez. MT - ud. 23-10-2013 -2- disponendo, all'esito della cassazione della decisione n. 4478/09 del 9.7.09 della Commissione - nel dispositivo, nelle righe 5 e 6 della pagina 5 della sentenza, le parole: "Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Roma, in altra composizione" sono sostituite con le parole "Commissione Tributaria Regionale del Lazio" Si dispone l'annotazione della presente ordinanza sull'originale della sentenza Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013. oggetto di correzione.

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