Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2701 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9428/2018 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Del Tritone

N. 102, presso lo studio dell’avvocato Vianello Marco che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Dalla Valle Paola;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Questura Di Treviso;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino macedone, destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Treviso, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Tribunale di Venezia in composizione monocratica.

Il Tribunale emetteva decreto di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base dei seguenti rilievi.

In primo luogo, il termine a difesa concesso all’interessato, nei limiti dell’urgenza che connotava il provvedimento espulsivo doveva ritenersi adeguato e il termine per la convalida era stato, nella specie, rispettato.

In secondo luogo, la giustificazione dell’urgenza doveva ritenersi reale nonchè adeguata e proporzionata al fine di tutelare le ragioni di sicurezza dello stato e ciò, in quanto, l’immediata esecuzione del provvedimento di allontanamento, incide sul diritto alla libertà personale e sul diritto di circolazione e soggiorno all’interno del territorio degli Stati membri.

Infine, ad avviso de Tribunale, non spetta al giudice della convalida, eccetto il caso di un provvedimento manifestamente illegittimo, sindacare le ragioni dell’allontanamento, ma solo controllare la regolarità, tempestività ed esistenza del provvedimento espulsivo, ed in ogni caso, il provvedimento espulsivo del Questore richiamava il decreto del Ministro, dove erano ben esplicitate le ragioni di sicurezza dello Stato.

Contro il decreto di convalida, il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione sulla base di tre motivi, mentre, l’Amministrazione statale non si è costituita.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 13 Cost., comma 2, art. 111 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, il Tribunale non aveva acquisito gli atti del procedimento amministrativo relativo all’espulsione, pertanto, il provvedimento reso era illegittimo, perchè il primo giudice non aveva valutato in modo autonomo i presupposti per l’adozione della misura oggetto di convalida.

Con un secondo motivo, il ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6, paragrafo 3 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè non era stato concesso all’interessato un adeguato termine a difesa.

Con un terzo motivo, denuncia il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 o 4, in quanto, il provvedimento impugnato è totalmente carente di motivazione comprensibile ovvero per motivazione solo apparente e ciò, in quanto, il richiamo per relationem delle motivazioni contenute negli atti presupposti, non soddisfa i criteri minimi di motivazione del provvedimento giurisdizionale.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto, non viene “riportata” in ricorso la censura di mancanza degli atti del procedimento amministrativo che avevano portato all’emissione del decreto espulsivo, con conseguente violazione, secondo l’assunto del ricorrente, delle garanzie del “giusto processo”, nonchè non viene indicato quali fossero tali atti procedimentali mancanti e la loro decisività ai fini dell’adozione di una diversa decisione in senso favorevole al richiedente. In buona sostanza, manca qualsiasi accenno all’incidenza dell’omessa trasmissione degli atti rispetto al decisum, in quanto, trattandosi di violazione processuale, non rileva la sua astratta configurabilità, ma le conseguenze che debbono essere concretamente evidenziate dal ricorrente (per casi analoghi, v. Cass. n. 6061/19).

Il secondo motivo è infondato, in quanto, le ragioni dell’urgenza di provvedere alla convalida non vengono contestate dal ricorrente, pertanto, la presenza del difensore e la possibilità di predisporre difese orali, circostanza pacifica, si reputano sufficienti, quali garanzia di difesa, non risultando fissato un tempo minimo per la consultazione degli atti di causa (nè essendo prevista alcun diritto di chiedere un termine a difesa, che sarebbe stato, tra l’altro in contrasto con le ragioni di urgenza, v. Cass. n. 11099/13); inoltre, la circostanza che sarebbe stato illegittimamente “compresso” il diritto di difesa è deduzione generica, perchè il ricorrente non specifica quale particolare documentazione o altro mezzo di prova avrebbe presentato all’esame del giudice, per convincerlo ad annullare il provvedimento di convalida, se gli fosse stato concesso il richiesto termine a difesa.

Il terzo motivo – in disparte la circostanza che non viene riportato nè il decreto del ministro nè quello del questore – è infondato, in quanto, quand’anche solo richiamato per relationem dal Tribunale, il decreto del Ministro dell’interno che esplicita le evidenti ragioni di sicurezza dello Stato che giustificano il provvedimento espulsivo era ben noto al cittadino macedone, per essere stato a lui notificato personalmente, come risulta dagli atti e, pertanto, nessuna violazione del diritto di difesa può dirsi integrato (sulla legittimità della motivazione per relationem quando il provvedimento richiamato è nella disponibilità dell’interessato, v. CDS n. 1543 e n. 1544 del 2019).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso. Doppio contributo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA