Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27009 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27710-2010 proposto da:

F.A. (OMISSIS), C.L.

(OMISSIS) (ved. F.), elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO

GUIDO MARIA, che le rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Z.F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

CAMPEIS GIOVANNI BATTISTA, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

23.2.2010, depositata l’8/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si riporta di seguito la relazione preliminare:

“RELAZIONE ex art. 380 bis in rel. art. 375 c.p.c. nel procedimento vertente tra F.A. e C.L. (ricorrenti) e F.Z.M. (controcorrente),avente ad oggetto il ricorso avverso contro la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 130 del 23.4-8.4.10.

Il relatore, rilevato: che con la sentenza in oggetto la corte giuliana ha dichiarato,di ufficio,improponibile la domanda,che il primo giudice aveva accolto determinando il quantum in Euro 106.224.95, oltre interessi,con la quale le attrici F.A. e C.L. corrispettive figlia legittima e vedova di F. R. ed eredi del medesimo,avevano chiesto di commutare in danaro ex art. 537 c.c., comma 3 la quota di legittima, pari ad un quarto dell’asse, che il de cuius aveva lasciato per testamento alla figlia naturale F.M.; che i giudici di appello hanno ritenuto che l’istituto della commutazione di cui alla norma citata, per ragioni di collocazione sistematica e per le finalità perseguite dal legislatore fosse inapplicabile alla successione testamentaria,mentre l’improponibilità della domanda, benchè non eccepita dalla convenuta (che, anzi, non si era opposta alla commutazione formulando soltanto eccezioni e domanda riconvenzionale diretta a comprendere nel valore dell’asse ereditario altri beni, non risultanti dalla denunzia di successione,e l’importo di donazioni in danaro effettuate in vita dal de cuius alle attrici, limitando l’appello a tali questioni), ben potesse essere rilevata di ufficio, in assenza di un giudicato interno al riguardo;

esaminato il ricorso (al quale la controricorrente ha aderito in toto, evidenziando il proprio interesse al solo ammontare delle proprie spettanze ereditarie) e ritenuto che lo stesso si palesi fondato nel primo motivo, deducente l’inammissibilità della suesposta pronunzia di ufficio, perchè preclusa dal giudicato interno al riguardo formatosi ed emessa ultra petita, in violazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, artt. 100 e 112 c.p.c.;

considerato,in particolare:che le attrici avevano chiesto al tribunale di: “… accertare e dichiarare che la sig.ra F. A. … con l’accordo della madre,ha diritto di soddisfare in danaro o in beni immobili ereditarì la porzione ereditaria spettante alla figlia naturale … Z.F.M. pari ad 1/4 del patrimonio relitto …” e ,conseguentemente, “determinare in mancanza di accordo, l’ammontare del corrispettivo che la sig.ra F. A. dovrà corrispondere alla convenuta… “;che tale domanda,chiaramente articolata in due partila prima attinente all’an la seconda al quantum, è stata accolta nei termini di cui in narrativa ed, avendo gli appelli delle parti (principale della convenuta incidentale dell’attrice) investito soltanto la determinazione dell’importo delle spettanze di F.M., non avrebbe potuto essere rimessa,quanto alla relativa “proponibilità” (vale a dire all’an), in discussione di ufficio dal giudice di secondo grado, dovendo al riguardo ritenersi, a seguito dell’acquiescenza della parte convenuta (a nulla rilevando la non opposizione manifestatasi anche nel corso del giudizio di primo grado), formato un giudicato implicito in ordine al relativo capo, in quanto riguardante un punto pregiudiziale (quello dichiarativo) della domanda, suscettibile di autonoma decisione, e non un mero passaggio argomentativo interno (al riguardo v. Cass. S.U. n. 1764/11, sez. 5 n. 25573/09); tanto premesso e ritenuto,propone l’accoglimento del ricorso sul primo motivo,restando il secondo e subordinato (attinente alla questione sostanziale dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 537 c.c., comma 3) assorbito, rimettendosi al collegio per quanto attiene alla questione, secondaria, dell’ammissibilità del controricorso “adesivo”.

Roma 29 luglio 2011.

Il Cons. rel. dott. L. Piccialli”.

Tanto premessoci collegio,rilavato che alla suesposta relazione non hanno fatto seguito memorie delle parti,neppure comparse in udienza,nè osservazioni del P.G.;

condivise e richiamate le argomentazioni esposte dal relatore;

ritenuto, pertanto, di recepirne la proposta di definizione del giudizio; considerato, infine, che la convergenza, in questa sede, delle posizioni delle parti comporti la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Trieste, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA