Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27008 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, (ud. 17/05/2016, dep.27/12/2016),  n. 27008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21796/2013 proposto da:

P.E. SPA, (OMISSIS), in persona dell’Amm.re delegato

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE G.

CESARE 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MALATESTA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARCELLO PENTERICCI, OTELLO

GIULIO CARBONARI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SO.MAR. UNIPERSONALE SRL, in persona

dell’Amministratore e legale Rapp.te sig. M.D.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo

studio dell’avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO SACRIPANTE, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1281/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato FRANCESCO MALATESTA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Il Tribunale di Pescara accolse la domanda, proposta dalla s.r.l. Somar, di pronunciarsi ai sensi degli artt. 2932 c.c. e segg. e così dichiarare prodotti, tra l’attrice e la s.p.a. P., con sentenza costitutiva, gli effetti di un contratto di locazione previsti da una stipulazione preliminare intercorsa tra le parti, con trasferimento, in favore dell’istante, del godimento dell’immobile oggetto della pattuizione, alle condizioni previste dal relativo contratto.

La corte di appello di L’Aquila, investita dell’impugnazione proposta dalla convenuta, la rigettò.

Per la cassazione della sentenza della Corte abruzzese la società P. ha proposto ricorso sulla base di 10 motivi di censura.

Resiste la Somar con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei suoi primi tre motivi.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme integranti la disposizione di cui all’art. 2932 c.c., per essere stata accolta la domanda dell’attore nonostante questi non avesse adempiuto integralmente e/o non esattamente ai suoi obblighi quali risultanti dal preliminare (costituzione anche della garanzia fideiussoria).

Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione inter partes, rappresentato dalla circostanza che l’attore non aveva adempiuto integralmente e/o esattamente ai suoi obblighi così come risultanti dal preliminare (costituzione della garanzia fideiussoria).

Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di appello rappresentato dalla dedotta eccezione di inadempimento della Somar ai suoi obblighi quali risultanti dal preliminare (costituzione della garanzia fideiussoria).

I motivi, da esaminarsi congiuntamente attesane la sostanziale identità contenutistica e argomentativa, sono pienamente fondati.

Erra, difatti, la Corte territoriale nel ritenere “pienamente efficace” il contratto preliminare a fronte di un comprovato inadempimento, imputabile al promittente conduttore, costituito dal mancato rilascio della garanzia fideiussoria, da ritenersi fatto costitutivo della pretesa – quanto al suo adempimento e specularmente, fatto impeditivo dell’invocato effetto costitutivo ex sententia – quanto al suo mancato adempimento (e, sul piano processuale, quanto alla sua mancata prova) -.

L’esame della circostanza, puntualmente rappresentata in sede di appello, risulta del tutto pretermesso da parte del giudice territoriale, che si limita (al nono rigo del secondo foglio della sentenza oggi impugnata) ad accennarne soltanto in sede di illustrazione dei motivi di appello, senza svolgere poi, in seno alla motivazione, alcuna ulteriore considerazione e valutazione in merito.

Tutti restanti motivi devono ritenersi assorbiti nell’accoglimento delle censure che precedono.

Sarà compito del giudice di rinvio, nell’attenersi al principio di diritto sopra esposto, valutare l’incidenza (rilevabile in ogni stato e grado) del giudicato esterno sì come rappresentato a questa Corte da parte ricorrente con la nota di deposito 8.10.2015 allegata agli atti del giudizio di cassazione.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti di cui in motivazione, e il procedimento rinviato alla Corte di appello de L’Aquila, che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.

PQM

La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbite le restanti censure, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello de L’Aquila in altra composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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