Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27008 del 26/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 26/11/2020), n.27008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24687-2019 proposto da:
TAIGA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUVERETO 324, presso lo
studio dell’avvocato ROSANNA RUSSO, rappresentata e difesa dagli
avvocati ROCCO BRUNO, GERARDA PENNELLA;
– ricorrente –
contro
PORSCHE FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA RINALDI,
rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO BARBIERI, PIER GIORGIO
REBECCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2204/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 29/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI
MARCO.
Fatto
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 29/5/2019, la Corte d’appello di Venezia, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, tra le restanti statuizioni, ha condannato la Taiga s.r.l. al pagamento, in favore della Porsche Financial Services Italia s.p.a., delle somme a quest’ultima ancora dovute in esecuzione di un contratto di leasing finanziario concluso tra le parti ed avente ad oggetto la concessione in godimento di un’autovettura in favore della Taiga s.r.l.;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’irrilevanza della querela di falso proposta dalla Taiga s.r.l. in relazione alla sottoscrizione apposta sul contratto di leasing (apparentemente riferita alla legale rappresentante della Taiga s.r.l., tale Tundra Friol), attesa la decisività dell’avvenuta concreta ratifica, da parte della Taiga s.r.l., dell’operato del soggetto risultato, dai documenti prodotti in giudizio, un falsus procurator della stessa; ratifica inequivoca-mente manifestata dall’avvenuta presa in consegna della macchina, dall’avvenuto pagamento dei canoni e dall’avvenuta restituzione di detta autovettura (una volta venuta meno la locazione finanziaria), da parte della società utilizzatrice;
avverso la sentenza d’appello, la Taiga s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
la Porsche Financial Services Italia s.p.a. resiste con controricorso;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Porsche Financial Services Italia s.p.a. ha presentato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la Taiga s.r.l. censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325 e 1399 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto (in conformità a quanto sostenuto dal primo giudice) che la vicenda oggetto dell’odierno giudizio potesse ricondursi al meccanismo della ratifica, da parte dell’interessato, dell’attività negoziale spesa in suo favore da un falsus procurator, essendosi viceversa trattato, nel caso di specie, dell’apposizione, da parte di un terzo, di una sottoscrizione falsa, apparentemente riconducibile alla legale rappresentante della Taiga s.r.l.;
ciò posto, il terzo autore della sottoscrizione apocrifa in nessun caso avrebbe potuto qualificarsi alla stregua di un falsus procurator, essendosi viceversa trattato della conclusione di un contratto nullo per difetto del consenso delle parti contraenti, con la conseguente non rati-ficabilità di alcun operato di terzi, ai sensi dell’art. 1399 c.c.;
il motivo è manifestamente fondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia richiamato, a fondamento della decisione impugnata, l’operatività del meccanismo della ratifica, da parte dell’interessato, dell’attività negoziale spesa in proprio favore da un falsus procurator (ai sensi e per gli effetti dell’art. 1399 c.c.), tale essendo il soggetto che, avendo agito nell’interesse della società ricorrente, avrebbe provveduto a sottoscrivere la documentazione contrattuale, sia pure indicando un nominativo diverso dal proprio, corrispondente a quello della legale rappresentante della Taiga s. r. l.;
ciò posto, varrà rilevare come, in relazione al caso di specie, erroneamente i giudici del merito abbiano invocato la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1399 c.c., atteso che al soggetto che, sottoscrivendo una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui, lasci apparire quest’ultimo come autore delle dichiarazioni sottoscritte, in nessun caso potrà predicarsi la volontà di assumere in proprio (sia pure in difetto dei corrispondenti poteri sostanziali) la paternità delle dichiarazioni negoziali sottoscritte (eventualmente offrendole al potere di ratifica dell’interessato), avendo piuttosto inteso (con l’indicazione, nella sottoscrizione, di un nominativo altrui) che detta paternità risalisse direttamente al soggetto corrispondente al nominativo indicato nella sottoscrizione;
conseguentemente, la fattispecie concreta realizzata da tali premesse in fatto non può che integrare gli estremi (non già di un contratto concluso da un falsus procurator, bensì quelli) di un contratto nullo per difetto di consenso, atteso che, mancando la dimostrazione della falsità della sottoscrizione comparente sulla documentazione contrattuale, il contratto apparentemente perfetto deve ritenersi tale da spiegare, di per sè stesso, e con immediatezza, la sua diretta efficacia nei confronti degli interessati sostanziali, senza necessità di alcuna ratifica;
a fronte di tali argomentazioni, pertanto, l’attività della Taiga s.r.l. materialmente consistita nella presa in consegna dell’autovettura, nel pagamento dei canoni per il relativo godimento, e nella successiva relativa riconsegna (nell’asserita convinzione di rispettare i termini di un impegno contrattuale), in nessun caso valgono a costituire una forma di ratifica per facta concludentia della (eventuale) attività negoziale spesa dal terzo in proprio favore, trattandosi, piuttosto, dell’esercizio di attività compiute sine titulo, in via di mero fatto, in ipotesi suscettibili di giustificare l’eventuale applicazione di meccanismi normativi di riequilibrio economico, in presenza dei relativi presupposti;
è appena il caso di rilevare come, rispetto ai temi posti a oggetto dell’odierna controversia, del tutto diversa deve ritenersi l’eventuale questione concernente la dimostrazione dell’avvenuta attribuzione, dal titolare sostanziale al terzo agente, della facoltà di sottoscrivere la documentazione contrattuale con il nominativo dello stesso titolare, con il conseguente esame dell’efficacia giuridica di una simile operazione: questione che non risulta introdotta nell’odierno giudizio, nè espressamente affrontata dalle odierne parti in lite;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza della censura esaminata, in accoglimento del ricorso deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020