Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27008 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27672-2010 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 171, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE NARDELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASTRANGELO

PIETRO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ASCIANO, COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 156/2010 del TRIBUNALE di SIENA del 10.3.2010,

depositata il 16/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si riporta di seguito la relazione preliminare:

“RELAZIONE ex art. 380 bis in rel. 375 c.p.c. nel procedimento vertente tra P.A. (ricorrente) e COMUNE di CASTELNUOVO BERARDENGA e COMUNE di ASCIANO (intimati non costituiti), avente ad oggetto il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 156 del 10/16.3.10 Il relatore, rilevato che con la sentenza in oggetto il Tribunale di Siena, quale giudice di appello in un procedimento L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23 ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso un verbale di accertamento di un eccesso di velocità ex art. 142 C.d.S., elevato da agenti della polizia municipale associata dei due comuni in epigrafe, tra gli altri e per quanto ancora rileva, disattendendo i motivi di opposizione relativi alla competenza territoriale ex art. 12 C.d.S. degli agenti accertatori ed alla mancanza di numero cronologico sul verbale,e condannando l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;

esaminati i cinque motivi del ricorso,rileva la palese infondatezza dei primi quattro e la manifesta fondatezza, del quinto per le ragioni di seguito rispettivamente esposte: 1) il primo motivo (viol.

artt. 115 e 116 c.p.c., art. 12 C.d.S., art. 97 Cost., omessa motivazione), con il quale si lamenta che il tribunale abbia dato credito alla tesi dei verbalizzanti, secondo cui l’accertamento era avvenuto in territorio comunale di (OMISSIS), si risolve in un’inammissibile censura di merito, peraltro anche generica (laddove non viene dedotto in quale diverso territorio comunale il fatto sarebbe avvenuto),avverso una incensurabile valutazione di fatto che i giudici di merito,di primo e di secondo grado, hanno fondato attenendosi all’attestazione dei verbalizzanti, a prescindere dalla ufficialità o meno della cartina topografica, prodotta ad ulteriore supporto del rilievo a confutazione della quale nessun elemento specifico è stato addotto dall’opponente,limitatosi ad una mera contestazione formale;

2) il secondo, deducente la nullità della sentenza impugnata, per violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7 non essendovi stata decisione immediata e lettura del dispositivo in udienza,è superato dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui al giudizio di secondo grado in materia di opposizione a sanzioni amministrative,in mancanza di espressa previsione,non si applicano le norme speciali di cui alla legge citata, bensì quelle ordinarie del codice di procedura civile (v.S. U. 23285/10. sez. 6 n. 5826/11);

3) il terzo, deducente violazione degli artt. 112, 161, 115, 116 e 167 c.p.c., omessa motivazione, con riferimento alla mancata indicazione del numero di cronologico sul verbale di accertamento, è privo di fondamento, avendo il giudice di appello esaminato e motivato sulla censura, escludendone correttamente la rilevanza, alla luce del principio di tassatività delle nullità (al riguardo non prevista dalle norme di riferimento, art. 200 C.d.S. e art. 383 reg.

att. C.d.S.) dell’omessa formalità in questione,che non può ritenersi ostativa all’efficacia fidefacente dell’atto compiuto,con riferimento alla provenienza del documento ed alla sussistenza dei fatti attestati,avvenuti in presenza dei verbalizzanti;

4) altrettanto manifesta è l’infondatezza del quarto motivo (violazione art. 112 c.p.c., omessa motivazione),con riferimento alla mancata annotazione del transito del veicolo sul ed. “brogliaccio”, (da cui avrebbe dovuto desumersi,quanto meno,l’insufficienza delle prove a carico dell’opponente), tenuto conto della non ufficialità di tale annotazione e della prevalenza, in ogni caso, delle attestazioni munite di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. del processo verbale; sicchè anche in questo caso si è in presenza di una censura di merito,con la quale si pone in discussione,con riferimento ad una circostanza marginale, la valutazione complessiva della vicenda trasgressiva compiuta dal giudice di appello, che ha proceduto alla puntuale disamina dei vari motivi di opposizione, nell’ambito dei quali non era obbligato a prendere in considerazione tutte le argomentazioni difensive esposte dall’opponente in corso dei giudizio;

5) manifestamente fondato è invece il quinto motivo,con il quale si censura (per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c, e art. 2909 c.c.) la subita condanna (con liquidazione di diritti, onorari e spese generali) alle spese anche del giudizio di primo grado; tale condanna, invero, non poteva essere irrogata,perchè avverso la compensazione disposta dal primo giudice,non era stato proposto alcun gravame dai comuni resistenti, i quali, peraltro, nel precedente grado, non essendosi costituiti a mezzo di difensore tecnico, non avevano formulato alcuna richiesta di rimborso, sia pur limitata ad eventuali “spese vive”.

Si propone, conclusivamente, la reiezione dei primi quattro motivi e l’accoglimento del quinto.

Roma 29 luglio 2011.

Il Cons. rel. L. Piccialli”.

Tanto premesso il collegio,esaminata la memoria depositata dal difensore diparte ricorrente; ritenuto che la stessa non adduce ulteriori argomentazioni, atte a superare quelle esposte dal relatore,che vanno integralmente condivise;

ribadito in particolare,quanto al primo motivo,che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice,circa il luogo di consumazione dell’illecito,non era necessariamente richiesto un accertamento di natura tecnica o l’acquisizione di una carta topografica avente carattere di ufficialità, ben potendo,tanto più a fronte di una contestazione generica ed in concorso con gli altri elementi di prova,quella prodotta, anche in considerazione della relativa provenienza,da parte di un ufficio preposto a quotidiani compiti di polizia stradale, essere ritenuta attendibile,come lo è stato,con valutazione di merito incensurabile; richiamate, per il resto le motivazioni della relazione;

ritenuto pertanto di recepirne la proposta conclusiva;

considerato,infine,che l’esito del giudizio,di parziale accoglimento del ricorso, comporta la compensazione integrale delle relative spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso ne accoglie il quinto e,per l’effetto,cassa senza rinvio la sentenza impugnata,limitatamente alla condanna dell’appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio,statuizione che elimina.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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