Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27008 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27008 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 20103-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
BNP PARIBAS SA 04449690157 – società anonima incorporante della
Banca Nazionale del Lavoro SpA (per fusione per incorporazione) in
persona dei mandatari subdelegati, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio degli

Data pubblicazione: 02/12/2013

I

avvocati ESCALAR GABRIELE e SALVINI LIVIA, che la
rappresentano e difendono, giusta procura speciale alle liti in calce al
controricors o;

– controricorrente –

Regionale di VENEZIA-MESTRE del 19.5.2010, depositata il
16/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/09/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Gabriele Escalar che si riporta
agli scritti e chiede il rigetto del ricorso per incondatezza del 4° motivo.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 20103 sez. MT – ud. 25-09-2013
-2-

avverso la sentenza n. 52/14/2010 della Commissione Tributaria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto: classamento catastale- procedura DOCFA – valutazione difforme della Amministrazionemotivazione
Reg. Gen. 20103/2011

INTIMATO: BNP Paribas sa, incorporante della BNL spa

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza 52/14/10 del 16 giugno 2010
con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto -Mestre aveva rigettato l’appello
dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale La pronuncia di primo
grado aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’
Agenzia del Territorio aveva provveduto a variare la rendita catastale denunciata dalla contribuente
in riferimento ad unità immobiliare adibita in sede bancaria, e che aveva formato oggetto di una
ristrutturazione.
La contribuente

si è costituita in giudizio ed ha anche depositato memoria.

Il ricorso deve essere rigettato.

E” opinione del Collegio che sussista un obbligo della Amministrazione di sorreggere con adeguata
motivazione ogni atto con cui “accerti” un quid di fiscalmente rilevante.
E’ -per contrapposto- ovvio che non occorre alcuna motivazione ove la Amministrazione operi su
dati forniti dal contribuente o comunque già definiti fra le parti. Ed è altrettanto ovvio che l’obbligo
di motivazione assume contenuti e portata differenti a seconda di ciò che si “accerta”.
Nel caso di specie, relativo alla attribuzione di una rendita catastale per “stima diretta” l’ammontare
della rendita stessa discende dal valore attribuito al bene. La mera indicazione di una diversa
valutazione rispetto a quella proposta dal contribuente costituisce quindi il dispositivo dell’atto e
non la motivazione, che deve (a somiglianza di quanto accade in caso di applicazione dell’imposta
di registro) invece enunciare i criteri e gli elementi che determinano la mancata accettazione delle
indicazioni del contribuente.
Appare perciò corretta la decisione del giudice d’appello secondo cui “le motivazioni ad origine
dell’atto impositivo sono espresse in forma tale che si possono intendere assenti o espresse in
maniera oggettivamente succinta, non indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
determinarono la decisione”. Laddove la portata della espressione -oggettivamente succinta” (che di
per sé sola non integrerebbe un difetto di motivazione), è chiarita dalle successive parole (che
trovano rispondenza nel testo dell’atto riportato nel controricorso) secondo cui non erano indicati
“i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” dell’avviso emesso dalla Amministrazione.

RICORRENTE: Agenzia del Territorio

La complessità e novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.
Pqm

Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 25 settembre 2013
Il presidente e relatore

La Corte rigetta il riscorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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