Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27007 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, (ud. 17/05/2016, dep.27/12/2016),  n. 27007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21791/2013 proposto da:

BALTOUR SRL, (OMISSIS), (già Staur SRL), in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig. B.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato

MASIMO MARCACCI BALESTRAZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARLO ANTONETTI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCAPULIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1283/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MASSIMO MARCACCI BALESTRAZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

La s.r.l. Baltour impugna, dinanzi alla Corte di appello L’Aquila, la sentenza con la quale era stata accolta l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in suo favore dal Tribunale di Teramo, con contestuale dichiarazione di risoluzione (con decorrenza dal primo dicembre 2007) del contratto di locazione stipulato, il 30.11.2004, tra essa locatrice e l’opponente s.p.a. Apulia Service – con contestuale rigetto della riconvenzionale risarcitoria avanzata dell’opposta.

Il giudice di appello ha rigettato le impugnazioni, principale e incidentale, hinc et inde proposte avverso la sentenza di primo grado.

Per la cassazione della sentenza della Corte abruzzese la Baltour ha proposto ricorso sulla base di 2 motivi di censura.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, in violazione e falsa applicazione dell’art. 1575 c.c., comma 2 e disapplicazione e comunque non corretta applicazione dell’art. 1585 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. Inammissibile nella parte in cui lamenta un deficit motivazionale della pronuncia impugnata riconducibile alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, previgente alla modifica normativa intervenuta ex lege n. 134 del 2012 – novella applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza d’appello è stata, difatti, pubblicata il 12.2.2013) -, e non anche un vizio (peraltro impredicabile, nella specie, come emerge ictu oculi dalla piana lettura della sentenza della Corte territoriale) di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Inammissibile, ancora, nella parte in cui (folio 14 del ricorso) si duole di un preteso, grave travisamento dei fatti, vizio per il quale il mezzo impugnatorio legittimamente esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì la revocazione.

Infondato, infine, nella parte in cui ripropone dinanzi a questo giudice le medesime doglianze di fatto già rappresentate dinanzi alla Corte di merito in punto di responsabilità per la fuoriuscita delle infiltrazioni nell’immobile oggetto della locazione, essendo stato motivatamente e condivisibilmente esclusa, nella specie, la responsabilità per fatto del terzo.

Con il secondo motivo, si denuncia errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1585 c.c., comma 2, con riferimento all’art. 1587 c.c., n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo è inammissibile, volta che, con esso, si chiede al fgiudice di legittimità il riesame del merito della vicenda i processuale in punto di responsabilità della ricorrente nella produzione delle infiltrazioni – questione, come già specificato in sede di esame della censura che precede correttamente esaminata e altrettanto correttamente decisa dalla Corte territoriale, con apprezzamento di fatto che, scevro da vizi logico-giuridici, si sottrae tout court alle doglianze nuovamente rappresentate in questa sede.

Il ricorso è pertanto rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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