Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27007 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. II, 26/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 26/11/2020), n.27007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21814/2019 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA, 32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimati –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 4855/2019 del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 01/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.D. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese poichè, rimasto orfano e convivente con lo zio, non andava d’accordo con il congiunto che giunse a minacciarlo e, infine, l’allontanò da casa, sicchè aveva timore, se rimpatriato, di non aver un luogo dove andare ed un lavoro con il quale mantenersi.

Il Collegio ambrosiano ha rigettato il ricorso ritenendo, bensì, credibile il racconto del richiedente asilo, ma la decisione d’espatriare fondata su mere ragioni economiche; valutando che la situazione socio-politica del Mali, nella zona in cui il D. viveva, non consentisse di ritenere concorrenti le specifiche situazioni per la protezione internazionale e che l’opponente nemmeno aveva dedotto condizione di vulnerabilità ovvero elementi lumeggianti significativo inserimento sociale in Italia ai fini della protezione umanitaria.

Il D. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale lombardo articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dallo D. appare infondato e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, commi 10 e 11, poichè i Giudici di prime cure non hanno osservato l’obbligo di procedere alla sua audizione pur in difetto della videoregistrazione del suo colloquio in sede amministrativa, prescritta come adempimento obbligatorio dalla norma evocata siccome violata.

L’argomento critico sviluppato dal ricorrente si fonda essenzialmente sulla ricostruzione dogmatica della normativa al fine di giungere alla conclusione che – in difetto di videoregistrazione – è obbligo del Tribunale di procedere a nuova audizione del richiedente asilo senza però sviluppare il dovuto confronto critico con la motivazione sul punto illustrata dal Collegio di prime cure.

In primo luogo deve questo Collegio rilevare come la parte non censura una statuizione adottata esplicitamente dal Tribunale, ossia che la nuova audizione risultava richiesta dal ricorrente in modo generico senza precisare anche le circostanze di fatto che il richiedente asilo intendeva chiarire od introdurre ex novo, rispetto alle dichiarazioni rese nel corso dell’audizione già espletata in sede di procedimento amministrativo ed il cui verbale risultava regolarmente acquisito agli atti.

In realtà la struttura letterale della legge consente di configurare una ricostruzione dogmatica diversa rispetto a quanto opinato nel ricorso.

Difatti la regola generale posta dalla norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, introdotta con la Legge di Conversione n. 46 del 2017, è che le cause afferenti la protezione internazionale sono – ordinariamente – trattate dal Tribunale in Camera di consiglio senza previa udienza.

E’ data facoltà – comma 10 – al Tribunale di procedere comunque alla previa udienza di comparizione delle parti quando, visionata la videoregistrazione, ritiene necessaria nuova audizione, ovvero ritiene opportuno richiedere chiarimenti ovvero ammette mezzi istruttori o probatori.

Inoltre la disposizione legislativa – comma 11 – dispone l’obbligo per il Giudice di procedere all’udienza di comparizione delle parti:

quando non s’è proceduto alla videoregistrazione dell’intervista del richiedente asilo avvenuta in sede di procedimento amministrativo, bensì solo a redigerne verbale;

quando vien fatta motivata richiesta in ricorso;

quando in ricorso sono proposti fatti nuovi a sostegno della domanda non indicati in sede di procedimento amministrativo.

Nella specie, come prima ricordato, il Collegio milanese ha espressamente escluso la necessità di procedere a nuova audizione, ritenendo la richiesta della parte al riguardo generica – e detta statuizione non viene attinta da censura in questa sede -, sicchè la necessità di disporre l’udienza conseguiva – ad opinione del ricorrente – alla sola mancanza della videoregistrazione dell’intervista del richiedente asilo.

Ma in tal ipotesi la lettera della legge non impone altro che quanto fatto dal Tribunale, ossia convocare le parti ad udienza.

Un tanto però, ad opinione di questa Corte, comporta – quale connaturato incombente processuale – anche che il Giudice ascolti la parte personalmente comparsa all’udienza ed un tanto al fine di perseguire lo scopo perseguito dal Legislatore nel disporre specifica deroga al procedimento ordinariamente previsto – decisione in Camera di consiglio non partecipata.

Difatti in assenza della videoregistrazione dell’intervista non è dato al Giudice di poter apprezzare de visu la modalità e gli atteggiamenti somatici ed emozionali con i quali il richiedente asilo ebbe ad esporre le sue dichiarazioni relative alla causa, elementi ritenuti di rilievo stante la particolare natura e delicatezza della questione trattata – protezione internazionale – essenzialmente fondata sulla credibilità del racconto reso dal richiedente asilo.

Tuttavia la disciplina positiva non impone al Tribunale di espletare, comunque, uno speciale strumento istruttorio – l’audizione, Cass. sez. 1 n. 33858/19 – poichè la lettera della legge dispone solo la convocazione delle parti e non altro – come ad esempio in tema di interdizione ex art. 715 c.p.c. -, e, come visto, la convocazione delle parti ad udienza avanti al Giudice, comunque, assicura la finalità legislativa, evidenziata dal ricorrente nella sua argomentazione dogmatica, – Cass. sez. 1 n. 2817/19, Cass. sez. 1 n. 5973/19 – come dianzi ricordato.

Dunque il richiedente asilo ha l’onere di comparire all’udienza, posto che alcuna disposizione legislativa impone al Giudice la fissazione di nuova udienza, e se comparso deve esser sentito dal Giudice, ancorchè senza il ricorso a modalità e formalità stabilite, poichè la norma non detta al riguardo disciplina particolare limitandosi a prescrivere l’udienza.

Di conseguenza risulterà sufficiente al rispetto della prescrizione dianzi ricordata che il richiedente asilo – necessariamente comparso in udienza – sia sentito dal Giudice, ancorchè con libertà di forma, modalità che consente pure il mero richiamo alle precedenti dichiarazioni rese in sede amministrativa, purchè un tanto risulti desumibile dal verbale di causa.

Nella specie risulta appunto dal decreto impugnato che il ricorrente non comparve personalmente all’udienza e che il sostituto del suo difensore si richiamò agli atti ed al riguardo alcun cenno critico viene mosso in ricorso.

Dunque, il ricorrente non risulta essere stato presente all’udienza e, in dogma, la legge non prevede un apposito strumento per l’audizione della parte, diverso dalla sua convocazione all’unica udienza prevista per esser ascoltato con libertà di forma.

Con la seconda doglianza il D. rileva omesso esame delle sue dichiarazioni rese alla Commissione in sede amministrativa e delle allegazioni, apportate in causa, afferenti le condizioni del suo Paese d’origine, posto che il Collegio ambrosiano non ha esaminato tutte le fonti disponibili circa la situazione sociopolitica del Mali.

In effetti l’argomento critico sviluppato nella censura dianzi ricordata appare centrato sulla valutazione operata dal Tribunale delle notizie, acquisite dai rapporti redatti da Organismi internazionali all’uopo preposti, circa la concorrenza nel sud del Mali – luogo d’origine del richiedente asilo – di una situazione socio-politica qualificabile siccome di violenza diffusa a sensi dell’insegnamento reso sul punto dalla Corte Europea.

Ma la valutazione delle prove non configura più il vizio disciplinato ex art. 360 c.p.c., n. 5, che postula, invece, l’omesso esame di un fatto storico e, non anche, delle prove acquisite in causa – Cass. su n. 8053/14, Cass. sez. 3 n. 12387/20 -.

Nella specie, invece, il Collegio ambrosiano ha puntualmente esaminato quale fatto storico l’attuale situazione socio-politica del sud Mali, siccome appare palese dallo stesso tenore dell’argomentazione critica svolta nel ricorso, posto che viene lamentata una non corretta valutazione dei dati probatori acquisiti. Consegue l’inammissibilità della svolta censura poichè fondata su argomento critico estraneo rispetto al vizio di legittimità dedotto.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente rileva violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, poichè il tribunale lombardo non ebbe a riconoscere la chiesta protezione sussidiaria in relazione alle attuali condizioni socio-politiche del Mali.

La censura proposta appare generica eppertanto inammissibile, posto che l’argomento critico svolto si limita a contestare la statuizione adottata dal Tribunale sulla base della mera trascrizione della norma di legge ed asserzione della parte che la regola iuris posta dalla norma, indicata siccome violata, non è stata osservata dai Giudici ambrosiani.

Con la quarta ragione di doglianza il D. denunzia errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, posto che il Tribunale di Milano non ebbe a riconoscere il suo diritto a godere della protezione umanitaria.

In particolare il ricorrente osserva come il primo Giudice ha mancato di rilevare – elemento invece riconosciuto da numerosi arresti di merito resi nel 2016 – la sufficienza anche del solo dato fattuale rappresentato dall’integrazione sociale, in collegamento con i principi costituzionali, ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

La censura proposta risulta generica eppertanto inammissibile, posto che non viene articolato alcun argomento di confronto con la motivazione al riguardo della questione illustrata puntualmente dal Tribunale ambrosiano.

Difatti i Giudici lombardi hanno partitamente esaminata la documentazione afferente l’attività svolta in sede d’accoglienza dal Narra e reputato che la stessa non lumeggia un significativo inserimento sociale; hanno messo in evidenza come difettava la condizione di vulnerabilità, completando la valutazione con la chiesta comparazione in caso di suo rimpatrio.

A fronte di detta motivazione il ricorrente si limita a richiamare la documentazione – valutata dal Tribunale – per ribadire la propria tesi difensiva disattesa motivatamente dai Giudici del merito senza un effettivo confronto con le loro argomentazioni.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata rituale resistenza dell’Amministrazione. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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