Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27007 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 23/10/2019), n.27007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16850-2018 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANARO 11,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE AMBROSIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato EUGENIA CAPANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI DIAMANTE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3341/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Calabria con sentenza n. 3256/4/2017, depositata il 28.11.2017 non notificata, accoglieva l’appello del Comune di Diamante nei confronti di G.L. avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Cosenza che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento Tarsu/Tia relativo a vari anni di imposta, in relazione a uno stabilimento balneare insistente su area demaniale, oggetto di concessione amministrativa, sul presupposto che l’arenile degli stabilimenti balneari rientra tra le aree soggette al tributo e ha negato che lo stesso avesse carattere pertinenziale o accessorio rispetto alle eventuali strutture edificate degli impianti.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria.

Il Comune di Diamante non ha svolto difese.

1. Con il motivo G.L. deduce omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio ed in particolare che la CTR non avrebbe esaminato le censure relative ai profili di illegittimità dell’avviso di accertamento in relazione all’estensione automatica della tariffa prevista per le aree coperte degli stabilimenti balneari anche all’arenile.

La censura è inammissibile.

Le censure motivazionali non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, bensì la sola facoltà di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui “spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (ex multis, Cass. n. 742/2015).

Di conseguenza, il preteso vizio di motivazione “può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione” (ex multis, Cass. n. 8718/2005). Inoltre, l’omissione o insufficienza della motivazione resta integrata solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, ma non anche per eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015 e n. 12799/2014).

Nella specie la CTR ha ritenuto corretto l’omesso computo del tributo in misura ridotta in relazione alle superfici scoperte evidenziando che su tutte le superfici dello stabilimento balneare, compreso l’arenile, è applicabile una sola tariffa in quanto il servizio viene reso dallo stabilimento nella sua interessa.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, per avere ritenuto legittima l’imposizione nella medesima misura tariffaria di tutte le aree aventi una attitudine diversa alla produzione di rifiuti.

La censura non è fondata.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, prevede che la tassa sia dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree verdi. E la norma prevede altresì che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L’art. 62 pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (Cass. n. 12443 del 3/6/2014; Cass.n. 11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004). Inoltre il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, prevede che la tariffa può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso, tra l’altro, di aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività. Rientra, dunque, nell’esercizio del potere discrezionale del comune decidere dell’introduzione o meno della suddetta riduzione.

I rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, tenuto conto della maggiore capacità produttiva di uno stabilimento balneare rispetto ad altre categorie (cfr. da ultimo Cass. 1976/2018; Cass. n. 16175 del 03/08/2016; Cass. n. 25214 del 07/12/2016).

Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.

Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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