Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27007 del 05/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 05/10/2021), n.27007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 912-2020 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL ROMA 1, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TEVERE 20, presso lo studio dell’avvocato GUIDO LOCASCIULLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VIERI PAOLETTI;

– ricorrente –

contro

CENTRO RICERCHE CLINICHE ORTASA SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MUZIO CLEMENTI 58, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CALCIOLI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27 presso lo studio

dell’avvocato RITA SANTO che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3494/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti l’ASL Roma 1 impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma rigettandone il gravame, ha confermato la condanna in primo grado di essa ricorrente a corrispondere in favore del Centro Ricerche Clinica Ortasa s.r.l. le somme da essa indebitamente trattenute a titolo di “sconto tariffario” sulle prestazioni di analisi cliniche e radioimmunologia erogate in regime di accreditamento con il SSN per gli anni 2010-2013 e ne chiede la cassazione sulla base di un solo motivo di ricorso, declinato su più profili, ai quali replicano il Centro Ricerche con controricorso e memoria e la Regione Lazio solo con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con l’unico detto motivo di ricorso l’ASL impugnante censura l’opposto deliberato d’appello per violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o), nonché per violazione dell’art. 12 preleggi, posto che la corte decidente: a) avrebbe fondato le proprie argomentazioni esclusivamente sull’incipit della norma finanziaria astenendosi, segnatamente, dal raccordarne il senso in relazione alle altre disposizioni in essa contenute; b) non avrebbe considerato che per il richiamo ivi figurante alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 170, in guisa del quale all’aggiornamento delle tariffe applicabili alle prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento si provvede su base triennale, lo sconto tariffario doveva ritenersi prorogato sino al D.M. 18 ottobre 2012, con cui si era proceduto all’aggiornamento anzidetto; c) avrebbe disatteso il rilievo, eccepibile dalla stessa norma finanziaria, in ragione del quale, poiché per talune disposizioni ivi figuranti era stata espressamente prevista una scadenza temporale oltre il triennio, il limite di efficacia presente nell’incipit di detta norma non era provvisto dell’efficacia omnicomprensiva da essa altrimenti tributatale; d) avrebbe erroneamente ritenuto la transitorietà di detta disposizione quantunque essa avesse proceduto pure a novellare il dettato della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 170, venendo meno in tal modo all’insegnamento di diritto pubblico e parlamentare che preclude la novellazione di un testo di legge a mezzo di un norma transitoria; e) avrebbe equivocato il tenore decisorio di Corte Cost. 94/2009 atteso che, seppur il giudice delle leggi avesse rigettato l’eccezione di illegittimità costituzionale della predetta norma sulla ritenuta transitorietà di essa, giammai aveva affermato che il carattere transitorio di essa fosse limitato al triennio 2007-2009; f) non avrebbe del pari inteso rettamente il dettato del D.M. 18 ottobre 2012, dato che la lettera di esso, segnatamente laddove stabiliva che nell’aggiornamento delle tariffe si era proceduto ad assorbire lo sconto, attestava che almeno sino alla sua approvazione lo sconto tariffario doveva considerarsi vigente.

3. La complessa, articolata censura, argomentando la tesi secondo cui lo sconto tariffario previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), si estenderebbe oltre il triennio 2007-2009 indicato nell’incipit di esso e osterebbe alla remunerazione a tariffa piena delle prestazioni erogate dagli enti accreditati con il SSN per gli anni successivi sino quantomeno all’approvazione del nuovo tariffario avvenuta con il D.M. 18 ottobre 2012, non si accorda con il quadro di riferimento lumeggiato dalla giurisprudenza di questa Corte – e pure dal giudice amministrativo (Cons. Stato, 439/2017) – a far tempo da Cass. 10582/2018 e di seguito da Cass. 3676/2020, Cass. 27366/2020 e Cass. 297/2021 e non offre peraltro spunti degni di decisiva pregnanza per procedere ad una sua rimeditazione.

4. Ancorché dunque la specie possa prestarsi ad essere decisa in piana applicazione dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, non è tuttavia inopportuno precisare, a tacitazione di residue perplessità, che il carattere transitorio della disciplina in materia di sconti tariffari risultante dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), effettuato, dunque, a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte, gode dell’inoppugnabile assenso del giudice delle leggi che, nel confutare le riserve esternate in ordine alla ragionevolezza della norma, ha fatto notare come nel relativo scrutinio “assuma rilievo il carattere transitorio della norma”, senza rimarcare nulla nel proprio ragionamento che possa autorizzare l’opinione che la transitorietà della norma debba ritenersi prorogata sine die, sino, cioè, ad un termine altrimenti imprecisato, piuttosto che essere ancorata all’incipit di essa che ne fissa chiaramente la durata nell’arco di un triennio. Nessun elemento argomentativo tra quelli a tal fine sviluppati da Corte Cost. 94/2009 e ripresi poi da Corte Cost. 243/2010 porta perciò a credere che la transitorietà accordata alla norma scrutinata, in presenza di una previsione di durata temporale da essa espressamente stabilita, non debba essere intesa con diretto riferimento al dato letterale risultante in tal senso dal suo incipit, diversamente dovendo dubitarsi che la Corte avrebbe potuto giustificarne la ragionevolezza sotto il rilevato profilo della transitorietà in difetto di un riferimento temporale altrettanto preciso e vincolante.

5. La lezione di costituzionalità che si trae dai precedenti del giudice delle leggi dianzi citati circa il carattere transitorio – dove il termine transitorio, come bene chiarisce la motivazione del primo di essi, non è usato in senso tecnico, ma significa solo che la disciplina stabilita dalla norma statale risulta temporalmente limitata – della disciplina in materia di sconto tariffario risultante dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), esce poi maggiormente rinvigorita dal confronto con le sopravvenienze normative registratasi in materia, posto che mentre, da un lato, il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, pur contenendo disposizioni di “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, non reca alcuna disposizione di proroga della disciplina dello sconto forfettario previsto dalla legge finanziaria del 2006, stabilendo, anzi al contrario che l’aggiornamento delle tariffe avvenga entro il termine del 31 dicembre 2008 (art. 8), dall’altro risulta particolarmente significativo, in direzione appunto del carattere transeunte di detta disciplina, che con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 79, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il legislatore abbia voluto garantire l’efficienza, l’economicità e l’appropriatezza del Sistema sanitario nazionale, disponendo nuovamente l’obbligo di adeguamento delle tariffe “nel rispetto del principio di efficienza ed economicità nell’uso delle risorse, secondo i costi standard delle prestazioni” e confermando in tal modo la volontà di superare definitivamente la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, in quanto inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione delle risorse ai sensi dell’art. 97 Cost., a tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost., ed ha quindi previsto che “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011” debba necessariamente avvenire “nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell’uso delle risorse”, definiti secondo: a) i costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondi criteri di efficienza, appropriatezza, e qualità dell’assistenza come risultanti dai dati in possesso del sistema informativo sanitario; b) i costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) le tariffe regionali e le differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

6. Con ciò vengono, dunque, del tutto meno le ragioni di censura che il motivo ha inteso dispiegare nei confronti della decisione impugnata, e non ultima, pure, quella che fa leva sul preteso effetto conservativo della disciplina dello sconto ascritto al D.M. 18 ottobre 2012, che, oltre a non poter novare il dettato normativo risultante da una fonte gerarchicamente superiore – tanto più se l’effetto in tal senso argomentato non trae giustificazione da una diposizione provvista di carattere immediatamente precettivo, ma da una mera enunciazione introduttiva – si innesta coerentemente nel solco di una rimodulazione del sistema tariffario “nel rispetto del principio di efficienza ed economicità nell’uso delle risorse”.

7. Il ricorso va dunque respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale tra la ricorrente ed il Centro Ricerche; possono essere viceversa compensate tra la ricorrente e la Regione Lazio, attesa la neutralità della posizione di quest’ultima.

Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore del Centro Ricerche Clinica Ortasa s.r.l. in Euro 5,600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge; compensa le spese di lite tra la ricorrente e la Regione Lazio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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