Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27006 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, (ud. 05/05/2016, dep.27/12/2016),  n. 27006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18323/2014 proposto da:

CREMONA LAT SRL, in persona del suo legale rappresentante signor

I.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI GRITTI,

DANTE DANIELE BUIZZA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GELERA, rappresentato e

difeso dall’avvocato DIEGO ALFREDO CINQUETTI giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 398/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato MANCA BITTI;

udito l’Avvocato GIORGIO GELERA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/3/2014 la Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame interposto dal sig. T.P.C. in relazione alla pronunzia Trib. Brescia 27/2/2008, di accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dal sig. P.C. di accertamento della validità del deposito liberatorio ex art. 1210 c.c. della somma dal medesimo depositata e declaratoria di inopponibilità nei suoi confronti del contratto di compravendita di immobile sito in Castelvetro Piacentino dal primo stipulato con la società Cremona Lat s.r.l., immobile del quale ha dichiarato essere il P. divenuto proprietario all’esito di esercitato riscatto agrario.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Cremona Lat s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso il P..

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione, falsa ed erronea applicazione” degli artt. 1208, 1209, 1210, 121 e 2697 c.c., artt. 74, 76 e 78 disp. att. c.c., artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c., L. n. 590 del 1965, art. 8, L. n. 2 del 1979, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “violazione, falsa ed erronea applicazione” degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c., L. n. 590 del 1965, art. 8, L. n. 2 del 1979, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole dell’erroneità dell’impugnata pronunzia, per non essere stati “posti in essere correttamente nè l’offerta reale prima nè il procedimento di deposito liberatorio”, sicchè “il signor P.C. è decaduto dal riscatto”.

Il ricorso è inammissibile.

Avendo la corte di merito delimitato l’ambito del giudizio d’appello “alla trascrizione”, sicchè “ogni diverso argomento introdotto in comparsa conclusionale o in memoria di replica è estraneo al thema decidendum”, non risulta invero dall’odierna ricorrente idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui ad avviso della corte di merito la doglianza formulata nell’atto di appello in base alla quale “non avrebbe… pregio l’affermazione a mente della quale non sarebbe necessaria la trascrizione ai fini degli artt. 2644 e 2653 per regolamentare il conflitto tra più acquirenti” non vale “ad adeguata censura del ragionamento del primo giudice, là ove ha osservato come per effetto del diritto di riscatto, il P. si fosse sostituito alla C. s.r.l. nell’acquisto del termine sin dalla data della stipula dell’atto di acquisto del (OMISSIS)”.

La ricorrente si limita infatti a prospettare doglianze concernenti profili (relativi all’offerta reale del prezzo e al deposito liberatorio) diversi da quello dalla corte di merito posti a base dell’impugnata sentenza, e in particolare alla riportata statuizione formulata in applicazione del principio (affermato dal richiamato precedente costituito da Cass., 17/8/1988, n. 4957) in base al quale la “sostituzione” del retraente, “con effetto ex tunc… al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia”, è opponibile “anche al terzo che abbia acquistato dal retrattato in virtù di un atto di acquisto trascritto anteriormente o in mancanza di trascrizione, come nel caso di specie, della sentenza di riscatto”, con conseguente inoperatività della regola ex artt. 2644 c.c.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Assicurazioni Generali s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente P..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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