Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27006 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. II, 26/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 26/11/2020), n.27006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25348/2019 proposto da:

M.N., rappresentato e difeso dall’avvocato ROSALIA BENNATO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6223/2019 del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.N. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese poichè perseguitato, con violenze somatiche e minacce, da militanti del Partito al Governo, al quale s’era avvicinato ma che aveva poi lasciato perchè gli aderenti della sezione frequentata in realtà erano dei delinquenti.

Il Tribunale lombardo ha rigettato il ricorso ritenendo che il racconto reso del richiedente asilo non era credibile; che non concorreva situazione socio-politica di violenza generalizzata in Bangladesh e che, nemmeno con riguardo alla protezione umanitaria, il ricorrente aveva fornito elementi utili per poter individuare sua condizione di vulnerabilità e di integrazione sociale.

Avverso detta ordinanza il M. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal M. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome ricostruita la norma ex Cass. SU n. 7155/17.

Con il primo mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis commi 8, 9, 10 e 11, poichè il Tribunale ambrosiano ha omesso di fissare l’udienza per la sua audizione pur in difetto della videoregistrazione del colloquio assunto in sede di procedimento amministrativo; nonchè violazione delle norme D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, art. 8, comma 3 e art. 46.

La censura articolata risulta supportata con argomento apodittico limitato al richiamo di arresto di legittimità assolutamente estraneo al vizio denunziato. Difatti il Tribunale di Milano ha puntualmente provveduto ad osservare il disposto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, poichè ha evocato le parti in Camera di consiglio prima della decisione.

Nel decreto impugnato viene espressamente dato atto che fu tenuta l’udienza di comparizione delle parti, prescritta dalla legge ed alla cui mancanza consegue la nullità indicata nell’arresto di legittimità evocato dal ricorrente, e che in tale udienza con l’ausilio dell’interprete il M. ebbe anche a rilasciare delle dichiarazioni, partitamente ritrascritte nel provvedimento impugnato.

Inoltre il Collegio ambrosiano puntualmente osserva come l’opponente – odierno impugnante – non ebbe ad indicare temi ulteriori d’indagine ovvero fatti nuovi a supporto della necessità della sua nuova audizione.

Dunque la mera asserzione che la mancata audizione comporta che il Giudice non abbia compiuto alcuna indagine circa le domande di protezione avanzate rimane affermazione apodittica priva di argomentazione critica – anzi contraria a quanto effettivamente accaduto in udienza – rispetto alla motivazione sul punto espressamente esposta dal Tribunale.

Con la seconda ragione di doglianza il M. deduce violazione delle regole di diritto desumibili D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, lett. g), artt. 3 e 14 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Nel ricorso l’illustrazione argomentativa delle due censure risulta unica e riguarda la contestazione al Tribunale di non aver adeguatamente esaminato la situazione socio-politica del Bangladesh; nell’aver omesso l’esame delle violenze subite dal richiedente asilo in Patria, configuranti per le loro caratteristiche una situazione di violenza indiscriminata; nel non aver attivato riguardo alle precedenti situazioni i poteri officiosi di indagine e nell’aver rigettato anche la domanda di protezione umanitaria pur concorrendone i requisiti.

Le argomentazioni critiche svolte con i due mezzi d’impugnazione surricordati si compendiano nella proposizione di mera tesi alternativa rispetto al decisum del Tribunale senza un effettivo confronto con la motivazione illustrata dai Giudici milanesi, sicchè le censure risultano generiche ed inammissibili.

Difatti il Collegio ambrosiano ha puntualmente esaminato, con riguardo al profilo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la situazione socio-politica attualmente esistente in Bangladesh ed indicato partitamente le fonti di conoscenza utilizzate – rapporti redatti da Enti internazionali all’uopo predisposti – dalle quali ha ricavato che, se anche esistenti ragioni di generica instabilità, tuttavia la situazione non era connotata da violenza diffusa nell’accezione individuata dalla Corte Europea.

La contestazione mossa al riguardo – Cass. sez. 1 n. 26728/19 – si limita ad affermazioni non suffragate dalla necessaria indicazione delle fonti dalle quali – eventualmente – sono tratte e da rapporti, redatti da Enti internazionali, che il Tribunale non ha esaminato.

Quanto all’omesso esame di fatti rilevanti il ricorrente li individua nelle violenze da lui riferite, siccome subite da parte del gruppo di aderenti locali del Partito al Governo, nella sua narrazione, che tuttavia motivatamente il Collegio ambrosiano ha ritenuto non affidabile, sicchè nè possono fondare la prospettazione del pericolo specifico in caso di rimpatrio, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – Cass. sez. 1 n. 10286/20, nè possono esser attivati al riguardo i poteri officiosi d’indagine.

Quanto infine all’argomentazione critica relativa alla statuizione sulla protezione umanitaria, la stessa si compendia nella pura riproposizione della propria tesi, supportata con indicazione di due arresti non pertinenti, senza il minimo confronto con la puntuale motivazione illustrata al riguardo dal Collegio ambrosiano.

Difatti i primo Giudici hanno partitamente ricordato come il M. non aveva introdotto dati fattuali lumeggianti sua condizione di vulnerabilità soggettiva od oggettiva, una volta ritenuto non credibile il suo racconto, e come anche i dati finalizzati a supportare la sua asserzione d’intervenuto inserimento sociale in effetti non erano atti allo scopo, poichè il M. nemmeno parlava l’italiano, nonostante documentava di aver frequentato apposito corso di lingua, ed era privo di un legame affettivo e familiare in Italia, siccome di autonoma sistemazione alloggiativa.

Detta motivazione non risulta confutata in alcun modo nel ricorso, sicchè rimane palesata così la genericità della censura mossa.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione degli Interni.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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