Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27005 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 23/10/2019), n.27005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15830-2018 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LA SPEZIA 95,

presso lo STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO BARUSCO NOCERA ROVETTI &

ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA DE

PASQUALE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1664/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR del Piemonte con sentenza n. 1664/5/2017, depositata il 21.11.2017, non notificata, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Torino che aveva accolto il ricorso di P.M. avverso un avviso di accertamento emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, con cui l’ufficio aveva ripreso a tassazione redditi ritenuti incongrui rispetto alla consistenza degli incrementi patrimoniali, sul presupposto che il ricorrente non avesse dato dimostrazione che il maggior reddito accertato era costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente P.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’ufficio resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 68 e 71, della L. n. 241 del 1990, artt. 5 e 6, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 19. 27,28 e 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. In particolare lamenta che la CTR sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione per avere statuito sulla legittimità della delega del funzionario firmatario dell’atto impositivo, nonostante l’Agenzia delle Entrate non avesse introdotto tale thema decidendum nel giudizio di appello. In ogni caso la delega con conteneva le ragioni della sua adozione.

La censura non è fondata.

La CTR ha statuito sull’eccezione di delega di firma per avere il contribuente riproposto tale eccezione, quale appellato nelle controdeduzioni di secondo grado (pagg. 22-23 delle controdeduzioni in appello).

La CTR ha accertato che l’ufficio già in primo grado aveva esibito le disposizioni contenenti detta delega.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione falsa applicazione dell’art. 111 Cost., e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione omessa o insufficiente.

La censura è inammissibile.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cass. 21361/2018). Nella specie la motivazione della CTR, seppure stringata so sottrae alla censura.

3. Con il terzo motivo il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., e dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare lamenta che la CTR non aveva motivato sulla questione del prestito infruttifero concesso al ricorrente dal padre, circostanza posta a fondamento dell’accoglimento del giudizio di primo grado.

La censura è fondata.

La CTR non ha motivato sull’esistenza del preteso finanziamento infruttifero fatto dal padre del ricorrente circostanza controversa che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che potrebbe avere carattere decisivo, tale cioè, ove esaminato, da determinare un esito diverso della controversia. A tanto provvederà il giudice di rinvio.

Il terzo motivo di ricorso deve essere, pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e inammissibile il secondo e rinvia alla CTR del Piemonte in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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