Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27005 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. III, 15/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24444-2009 proposto da:

D.R.T. (OMISSIS), D.R.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato APRILE GIUSEPPE,

rappresentati e difesi dagli avvocati PIZZOLLA PROSPERO, TRULIO

ANTONIO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

DE.RI.MI. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI

GOFFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAGLIARA MASSIMO

giusta procura speciale del Dott. Notaio CLAUDIO DE VITO in SAN

VITALIANO 9/9/2011, rep. n. 244488;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1372/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/04/2009, R.G.N. 10902/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.R.M., premesso che il fratello Mi. aveva acquistato (nel maggio e nel dicembre 1989) due immobili, utilizzando anche il denaro fornito dalla stessa, oltre che dall’altro fratello T. (come risultante da contestuali scritture private), chiedeva (con atto del maggio 2002): l’accertamento del carattere autografo delle suddette scritture e della autenticità della sottoscrizione da parte di Mi.; per l’effetto, la dichiarazione che la stessa era proprietaria, rispettivamente nella misura del 30% e del 33%, dei suddetti immobili; la condanna di Mi. al risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del rogito, precedentemente chiesto (nel 2001); la condanna dello stesso all’ulteriore importo di Euro 10.000,00, quale quota delle annate agrarie non corrisposte, oltre accessori.

D.R.T., intervenendo, faceva proprie le domande di M., escluse le pretese risarcitorie.

All’udienza di precisazione delle conclusioni (20 dicembre 2004), Mi. si costituiva, eccependo la nullità della notifica dell’atto introduttivo, chiedendo la rimessione in termini e l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione del diritto fatto valere.

2. Il Tribunale rigettava le domande di M. e di T..

Preliminarmente, ritenuto che l’atto di citazione non era stato notificato alla residenza reale, conosciuta dalla notificante, rimetteva in termini Mi., pur rilevano l’inutilità di tale remissione.

Rilevato che la scrittura di Mi., contenente un riconoscimento della proprietà dei fratelli, pro quota, sugli immobili da lui acquistati, non contiene le firme di questi ultimi e che l’atto ricognitivo unilaterale non può essere un modo di acquisto della proprietà, concludeva che M. e T. non potevano agire per ottenere il diritto coattivo al trasferimento, così qualificando la domanda.

Aggiungeva che, “ove mai fosse ricostruita diversamente la fattispecie” come analoga all’ipotesi di cui all’art. 2932 cod. civ., o simulazione relativa di persona, – ipotesi ritenuta non corretta dal giudicante – l’azione sarebbe prescritta, essendo stata la relativa eccezione sollevata da Mi., rimesso in termini.

3. La Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello principale proposto da M., rilevando il difetto di interesse e la novità delle censure; dichiarava inefficaci gli appelli incidentali proposti da T. e da Mi. (sentenza del 23 aprile 2009).

4. Avverso la suddetta sentenza, D.R.M. e T. propongono ricorso per cassazione con cinque motivi, corredati, ciascuno, da plurimi quesiti.

Resiste con controricorso De.Ri.Mi.. In prossimità dell’udienza (14 novembre 2011) un nuovo avvocato, in sostituzione del precedente deceduto, depositava procura speciale e chiedeva rinvio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

Ratione temporis è applicabile l’art. 366-bis cod. proc. civ..

1.1. Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione sollevata dai ricorrenti, deve dichiararsi l’inammissibilità dei controricorso.

In effetti, questo contiene solo due pagine che possano qualificarsi come atti di un controricorso: la prima, indirizzata alla Corte di Cassazione, ma priva dell’indicazione della sentenza impugnata;

l’ultima in cui si chiede dichiararsi inammissibile e infondato il ricorso.

Le pagine intermedie, non numerate, e a prescindere dalla mancata sintetica esposizione dei fatti di causa, sono del tutte prive di qualunque riferimento ai motivi di ricorso. Le suddette pagine intermedie (nel numero di nove) sono classificabili con difficoltà;

appaiono fotocopie di atti processuali precedenti, probabilmente relativi al giudizio di primo grado.

In assenza di qualunque controdeduzione ai motivi di ricorso, il controricorso manca di un elemento essenziale che identifica un atto come controricorso, quale risulta, specularmente, dall’art. 366 c.p.c., n. 4, richiamato dall’art. 370 cod. proc. civ., ed è, quindi, inidoneo al raggiungimento dello scopo previsto dall’ordinamento, ai sensi della norma generale di cui al l’art. 156 c.p.c., comma 2 (su elementi diversi Cass. 30 aprile 2010, n. 10606;

in generale, Cass. 11 gennaio 2006, n. 241).

1.2. La rilevata inammissibilità del controricorso, in una con la considerazione che eventuali elementi aggiunti nella discussione orale da parte del nuovo difensore non avrebbero potuto essere idonei a sanare la suddetta inammissibilità del controricorso, hanno indotto questo Collegio a non concedere il rinvio della discussione, richiesto dal nuovo procuratore della parte.

2. Con il primo motivo si deduce la violazione di innumerevoli norme (esattamente 24, tra norme di procedura, norme del codice civile, articoli della L. n. 890 del 1982) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, oltre a omessa e insufficiente motivazione.

La censura è rivolta alla dichiarata inammissibilità, per difetto di interesse, del motivo di appello, che concerneva l’impugnazione della sentenza del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto nulla la notifica dell’atto di citazione a Mi., così rimettendolo in termini. Sono prospettati cinque quesiti, oltre un momento di sintesi per il difetto motivazionale, rispetto alla ritenuta inesistenza dell’interesse.

2.1. Il motivo, nella parte in cui deduce violazioni di legge, è inammissibile per la presenza di quesiti plurimi in riferimento a innumerevoli e indistinte norme, senza che ciascuno di tali quesiti sia direttamente e inequivocabilmente riconducibile a diverse e concorrenti violazioni di legge (per l’ammissibilità di plurimi quesiti solo in presenza di tali condizioni Cass. 9 giugno 2010, n. 13868; Sez. Un. 9 marzo 2009, n. 5624).

2.2. La prospettazione di vizi motivazionali è inammissibile rispetto a error in procedendo – quale è quello prospettato nella specie, sia pure dedotto attraverso l’improprio rinvio all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (esemplificativamente, Cass. 23 febbraio 2009, n. 4329).

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione di innumerevoli norme (esattamente 11, tra norme di procedura, norme del codice di civile) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, oltre a omessa e insufficiente motivazione.

La censura riguarda la dichiarata inammissibilità, per novità, del motivo di appello contenente la domanda di accertamento di mandati senza rappresentanza e di correlativi patti fiduciari tra M. e T., fiducianti, e Mi., fiduciario, in relazione ai beni immobili acquistati da quest’ultimo.

Sono prospettati quattro quesiti. oltre un momento di sintesi per il difetto motivazionale, rispetto alla ritenuta novità della domanda.

3.1. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni indicate per il primo.

4. Con il terzo motivo si deduce la violazione di innumerevoli norme (esattamente 13, tra norme di procedura, norme del codice di civile) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, oltre a omessa e insufficiente motivazione.

La censura riguarda la dichiarata inammissibilità, per novità, del motivo di appello contenente la domanda di sentenza costitutiva della proprietà a favore di M. e T..

Sono prospettati quattro quesiti, oltre un momento di sintesi per il difetto motivazionale, rispetto alla ritenuta novità della domanda.

4.1. Anche

PQM

per questo motivo

le considerazioni svolte per il primo.

5. Con il quarto motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le domande di danni avanzate nei confronti di Mi..

Si deduce la violazione degli artt. 112, 278 e 345 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ., oltre a omessa e insufficiente motivazione.

Sono prospettati tre quesiti, oltre un momento di sintesi per il difetto motivazionale.

5.1. Il motivo resta assorbito, dalla ritenuta inammissibilità dei motivi precedenti, che costituiscono il presupposto dell’azione di danni.

6. Con il quinto motivo, che concerne solo T., si censura la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto inefficace l’appello incidentale tardivo di T..

Trattandosi di posizione adesiva all’appellante M., il motivo resta assorbito dalla dichiarata inammissibilità dei motivi di ricorso proposti da M..

7. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Non avendo l’intimato svolto attività difensiva mediante un controricorso ammissibile, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e il controricorso.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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