Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27005 del 05/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 05/10/2021), n.27005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11320-2020 proposto da:

S.C. elettivamente domiciliata in ROMA, alla via F. DE

SANCTIS n. 15, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI che la

rappresenta e difende;

– ricorrente non costituita –

contro

ALLIANZ S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, alla via CRATILO di ATENE n. 31,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO VIZZONE, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2567/2020 del TRIBUNALE di ROMA depositata il

6/02/2020;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di Consiglio non

partecipata del 27/04/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Valle

Cristiano, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.C. impugna, nei confronti dell’Allianz S.p.a., con atto affidato a un unico motivo, la sentenza n. 2567 del 06/02/2020 del Tribunale di Roma, che ha deciso quale giudice di appello su sentenza del Giudice di Pace della stessa sede.

Il Tribunale ha rigettato l’impugnazione di merito, con condanna della S. al pagamento delle spese di lite.

Allianz S.p.a. ha resistito all’impugnazione di legittimità, eccependone l’improcedibilità in rito e l’infondatezza nel merito.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.

Entrambe le parti hanno depositato memorie, nelle quali hanno insistito nelle proprie prospettazioni.

Il ricorso è improcedibile.

Come esattamente prospettato, dalla difesa di Allianz S.p.a., al ricorso non risulta allegata, con conseguente mancato deposito, la copia della sentenza impugnata, che la stessa parte ricorrente, alla prima pagina della propria impugnazione, dichiara esserle stata notificata in data 13/02/2020.

Dalla certificazione (rilasciata dalla Cancelleria centrale civile della Corte di Cassazione) in atti si rileva, inoltre, che il ricorso, che l’Allianz S.p.a. dimostra esserle stato notificato il 18/03/2020, non risulta neppure essere stato iscritto a ruolo nel periodo rilevante ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (dal 18/03/2020 al 14/05/2020).

Peraltro, pur potendosi astrattamente applicare nella specie la sospensione dei termini di cui alla legislazione emergenziale emanata a seguito della pandemia da Covid-19 (per il processo civile, penale e tributario la sospensione straordinaria va dal 9 marzo all’11 maggio 2020 in base al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020, n. 27 e al D.L. 8 marzo 2020, n. 23, art. 36, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 5 giugno 2020, n. 40) e quindi il termine per il deposito della documentazione da allegare al ricorso sarebbe scaduto il 10 luglio 2020, la copia della sentenza notificata non risulta comunque depositata, né il ricorso risulta essere stato iscritto a ruolo.

Deve, pertanto, dichiararsene l’improcedibilità, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata. Si rileva, sul punto, che la circostanza è pressocché incontroversa, atteso che parte ricorrente, nella propria memoria, depositata dopo la comunicazione della proposta del seguente tenore: “Il ricorso è manifestamente inammissibile. Il ricorso non risultava iscritto originariamente a molo e risultava privo di idonea produzione documentale e proposto in le’mza di procura inidonea per la fase”.” si è limitata ad affermare, che “i motivi rilevati dal relatore non sono stati sollevati nel controricorso da Allianz S.p.a. e posto che la questione della produzione documentale attiene a valutazioni di merito che esulano dal giudizio di legittimità”, così, evidentemente dimostrando di non avere in alcun modo compulsato il controricorso, nel quale il mancato deposito della sentenza notificata in copia autentica è specificamente dedotto. Deve, peraltro, ribadirsi il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale (Cass. n. 01295 del 19/01/2018 Rv. 646700 – 01; Cass. n. 20883 del 15/10/2015 Rv. 637451 – 01 ed altre in termini): “…la S.C, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità.”.

L’iscrizione a ruolo è stata effettuata legittimamente dall’Allianz S.p.a., in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 27571 del 02/12/2020 Rv. 660042 – 01; Cass. n. 00657 del 15/01/2021): “La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione”.

L’improcedibilità del ricorso preclude l’esame delle pur evidenziate, nella proposta del relatore, ragioni di manifesta inammissibilità, quale quella attinente l'(in)idoneità della procura alle liti (Cass. n. 01389 del 22/01/2021 Rv. 660388 – 01): “In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità.”.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza della S. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata.

Reputa il Collegio che non sussistano, allo stato, allo stato i presupposti per la condanna – chiesta dall’Allianz S.p.a. – nei confronti della S. ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in quanto l’iniziativa processuale, sebbene avente margini di opinabilità, non appariva connotata da finalità di abuso del processo (Cass. n. 21570 del 30/11/2012 Rv. 624393 – 01): “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.”).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

 

 

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