Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27004 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. II, 26/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 26/11/2020), n.27004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25464/2019 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE,

14, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA CIPROTTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTA MARCHESETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE MILANO SEZ. DIST.

MONZA E BRIANZA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato l’11 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da R.S., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il ricorrente aveva riferito di essere scappato dal proprio paese a causa di contrasti sorti con la comunità sciita che avevano infine attaccato la sua abitazione picchiato i fratelli perchè aveva esposto una bandiera (OMISSIS) sulla propria casa. A quel punto era stato costretto ad andarsene anche con la pressione dei propri familiari. Già in precedenza era stato aggredito e picchiato da militanti sciiti. Egli dunque temeva di essere ucciso nel caso di rientro in Pakistan per odio nei confronti della popolazione (OMISSIS).

Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto del richiedente non era credibile.

La narrazione circa i motivi che lo avevano costretto all’espatrio era, infatti, troppo generica, priva di qualsivoglia dettaglio o circostanza che potesse dare un minimo di valore al racconto e non era neanche confermata dalle fonti di conoscenza che anzi documentavano circostanze opposte a quelle riferite dal ricorrente. Il Tribunale riteneva non necessario procedere all’audizione vista la non verosimiglianza del racconto e la sua palese contraddittorietà genericità ed incongruenza.

A parere del Tribunale, dunque, la vicenda narrata dal richiedente non era meritevole di tutela sotto il profilo dello status di rifugiato.

La non credibilità del racconto comportava anche il rigetto della domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Non ricorrevano neanche i presupposti per la protezione sussidiaria non sussistendo il rischio di subire un danno grave in quanto, dalle numerose fonti consultate, la zona del Pakistan di provenienza del ricorrente non era in una situazione di violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto armato interno e internazionale.

Infine, anche in base alla vicenda narrata, doveva escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei diritti alla protezione per motivi umanitari. Non vi era un effettivo radicamento in Italia, il ricorrente aveva allegato modeste attività formative e lavorative che non costituivano prova di una particolare condizione di vulnerabilità. Anche le condizioni di salute del ricorrente non erano tali da evidenziare una sicura vulnerabilità nel caso di rientro nel paese di provenienza. La patologia di tubercolosi attestata dalla documentazione clinica prodotta si era risolta come risultava dai certificati medici.

3. R.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorrente preliminarmente solleva due questioni di costituzionalità. La prima ha ad oggetto il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, così come modificato dal D.L. n. 13 del 2017 e del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, commi 1 e 2.

In sintesi, ad avviso del ricorrente l’art. 35 bis della Legge Minniti, interpretato nel senso che non è necessario il colloquio o l’audizione dinanzi al Tribunale, violerebbe l’art. 24 Cost., precludendo al ricorrente una specifica fase del giudizio e con l’art. 3 Cost., per la violazione del principio di eguaglianza tra tutti i richiedenti asilo. Il differente regime di entrata in vigore delle disposizioni del nuovo testo di legge, infatti, avrebbe determinato una posizione di estrema diseguaglianza tra coloro che nel precedente regime avevano diritto a comparire davanti al giudice monocratico ex art. 702 bis ter c.p.c. e coloro che hanno diritto solo all’audizione videoregistrata e all’applicazione del rito camerale ex art. 737 c.p.c..

Una seconda questione di costituzionalità per violazione dell’art. 111 Cost., è sollevata in relazione al D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, che ha introdotto il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, in virtù del quale il decreto pronunciato dal giudice di primo grado non è reclamabile.

1.1 Entrambe le questioni di costituzionalità sono manifestamente infondate. A tal fine è sufficiente richiamare i seguenti principi di diritto: è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte”, nonchè “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza, poichè la disposizione transitoria – che Ric. 2018 n. 33013 sez. M1 – ud. 17-12-2019 – 4 – differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime.

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione” (Sez. 1, Ord. n. 27700 del 2018);

La questione della diversità di trattamento è manifestamente infondata, in quanto ogni modifica delle regole processuali determina una applicazione di regole diverse in relazione alla data di entrata in vigore delle novità introdotte senza che ciò possa comportare alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in tali casi, infatti, il diverso regime normativo applicabile alle controversie è dovuto al naturale fluire del tempo che, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale è valido discrimine fra situazioni analoghe (ex plurimis ordinanza n. 170 del 2009; ordinanza n. 212 del 2008).

1.2 il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 1 della convenzione di Ginevra 1951, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 15,26, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

La censura si incentra sul fatto che l’accertamento della presenza di una domanda di asilo depositata in Ungheria era un requisito essenziale ai fini procedurali. Infatti, il regolamento di Dublino determina criteri e meccanismi per stabilire quale stato membro sia responsabile dell’esame di una domanda di asilo. Secondo il principio fondamentale dell’attuale sistema di Dublino la responsabilità dell’esame di una domanda d’asilo incombe innanzitutto allo stato membro che ha svolto un ruolo maggiore in relazione all’ingresso del richiedente nell’unione Europea e, dunque, lo Stato membro d’ingresso dovrebbe essere destinatario della richiesta di asilo.

Ciò premesso, il ricorrente evidenzia di essere entrato in Italia il 2 febbraio del 2015, di aver presentato nuovamente richiesta di asilo e di essere stato ascoltato solo il 28 luglio del 2017, in violazione dei suoi diritti per non essere stato rispettato il termine di 30 giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 2. Un esame tempestivo avrebbe consentito una esposizione più dettagliata e puntuale. Inoltre, il rigetto della domanda è stato notificato dopo due mesi dalla sua adozione, senza giustificato motivo e in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, secondo cui il richiedente è tempestivamente informato della decisione.

Sarebbero stati violati anche i criteri di interpretazione del racconto del richiedente che aveva adempiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda, mentre il giudice, disattendendo il principio dell’accertamento degli elemenb costituenti il racconto del ricorrente e della particolare situazione geopolitica del Pakistan, si sarebbe limitato ad esprimere valutazioni stereotipate. Dalle fonti internazionali emergerebbero elementi di segno contrario rispetto a quelli descritti nel provvedimento impugnato.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, introdotto dal D.Lgs. n. 13 del 2017, convertito dalla L. n. 46 del 2017.

La censura attiene alla mancata fissazione dell’udienza di comparizione delle parti richiesta dal ricorrente ma non svolta.

Il Tribunale avrebbe invece erroneamente affermato che l’udienza per la comparizione delle parti non si riferisce necessariamente alla presenza personale delle stesse nè alla necessaria audizione del richiedente.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14.

A parere del ricorrente sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria sia in relazione alla sua appartenenza all’etnia “(OMISSIS)” sia in relazione alla sussistenza nella zona di provenienza del Pakistan di un conflitto armato generalizzato.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. a), b) e c), comma 4 e art. 19.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale non ha effettuato un congruo esame della sua domanda ed è venuto meno al dovere di acquisire le informazioni necessarie per conoscere la situazione e l’ordinamento del paese d’origine. In proposito il ricorrente cita altri provvedimenti giurisdizionali che hanno riconosciuto la zona del Pakistan come teatro di continui scontri religiosi ed attacchi terroristici.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria.

La censura attiene al rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari fondata sulla mancata integrazione del ricorrente in contrasto con la giurisprudenza di merito (citata nel ricorso) secondo la quale l’integrazione lavorativa è elemento sufficiente per il rilascio del suddetto permesso.

6. I cinque motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la censura relativa alla mancata audizione del ricorrente. Il motivo è del tutto generico e privo di qualsiasi elemento di specificazione delle ragioni che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a procedere nuovamente all’audizione del richiedente.

Va osservato che questa Corte ha già statuito che nel giudizio d’impugnazione della decisione della Commissione territoriale, anche ove manchi la videoregistrazione del colloquio, vi sia solo l’obbligo del giudice di fissare l’udienza e non quello di procedere in ogni caso all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia sempre necessario rinnovare l’audizione dello straniero ogni qualvolta manchi la videoregistrazione (Cass. n. 5973/2019). Tale interpretazione è conforme agli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2013/32/UE, secondo l’interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia UE.

E’ stato di recente ulteriormente chiarito che – anche alla luce di autorevoli decisioni comunitarie e alla necessità di leggere il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in conformità ai disposto dell’art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE, nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE – ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi (sempre che risultino sufficientemente circostanziati e rilevanti), il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 27073 del 2019).

Da ultimo questa Corte ha nuovamente esaminato la questione della necessità dell’audizione in caso di mancanza di videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione Territoriale. Si è ritenuto che sia doverosa una nuova audizione del richiedente in sede giurisdizionale non solo quando il giudice ritenga indispensabile richiedere chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente (verosimilmente evidenziate nel decreto di rigetto della Commissione Territoriale e poste a fondamento del giudizio di inattendibilità del racconto), ma anche quando quest’ultimo ne faccia apposita istanza nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti (Cass. n. 21584 del 2020).

In tale occasione si è precisato che è, in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un’istanza di quest’ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici. La valutazione in ordine alla natura circostanziata o solo generica dell’istanza di audizione del richiedente, eventualmente contenuta nel ricorso, è demandata in via esclusiva al giudice di merito, la cui motivazione deve essere strettamente correlata alla specificità dell’istanza ed è sindacabile in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato alla luce dei parametri della sentenza delle SS.UU. n. 8053/2014. Peraltro, ove il giudice di merito ometta di pronunciarsi sull’istanza di audizione formulata dal richiedente, tale omissione è parimenti censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 13716 del 05/07/2016; conf. Cass. 24830/2017; Cass. 6715/2013)”. Infine, il giudice non deve provvedere all’audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l’audizione del richiedente.

Richiamati i principi in materia e venendo al caso di specie, deve evidenziarsi che il Tribunale ha ritenuto non necessario procedere all’audizione e il ricorrente, con la censura in esame, non ha indicato le specifiche circostanze fattuali su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti, limitandosi a dedurre che il Tribunale avrebbe dovuto ascoltarlo nuovamente, di talchè la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (vedi sul punto anche Cass. n. 8931/2020).

7. Allo stesso modo devono dichiararsi inammissibili le censure di violazione dei termine di 30 giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 2 e di quello di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4. In entrambi i casi, infatti, si tratta di termini ordinatori relativi alla fase amministrativa, la cui violazione, peraltro, non risulta dedotta neanche dinanzi al Tribunale.

8. Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale di Milano ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

Il Tribunale ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva del Pakistan, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Il ricorrente, inoltre, deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale ed alla situazione generale del Pakistan, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta quanto all’insicurezza del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, difforme da quella accertata nei giudizi di merito.

Come si è detto il Tribunale ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del paese di origine ed in particolare della regione di provenienza del ricorrente, precisando che, in base alle fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Pakistan, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile (Cass. n. 14283/2019). Invece l’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto già detto.

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

10. In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

11. In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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