Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27003 del 27/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.27/12/2016),  n. 27003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24902/2014 proposto da:

B.S., BA.AR., BR.MA.,

C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo

studio dell’Avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULLO,

ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1154/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

19/9/2013, depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – 11 Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

“Con sentenza del 21 ottobre 2013, la Corte di Appello di Bologna, per quello che in questa sede ancora rileva, dichiarava inammissibile la domanda proposta da Ba.Ar., Br.Ma., B.S., C.G. nei confronti dell’I.N.P.S. ed intesa al riconoscimento del beneficio, di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e succ. modifiche, della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto. La Corte territoriale rilevava che dalla domanda amministrativa presentata all’I.N.P.S. (dal Ba. il 19/3/2002, dal B. il 19/3/2002, dal Br. il 30/5/2002 e dal C. il 15/3/2002) alla proposizione dei ricorsi giudiziali avvenuta nel corso dei 2008 era decorso il termine decadenziale previsto di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992.

Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso Ba.Ar., Br.Ma., B.S., C.G. affidato a due motivi.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 434 e 437 c.p.c., art. 2909 c.c. e art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) in quanto l’eccezione di decadenza, rilevabile d’ufficio, per essere esaminata dalla Corte di appello avrebbe dovuto essere oggetto di una specifico motivo di gravame onde impedire la formazione del giudicato anche implicito.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito, dopo aver rilevato che l’I.N.P.S. non aveva sollevato l’eccezione in primo grado ma solo in appello, correttamente ha ritenuto che la decadenza di cui al citato art. 47, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, è opponibile anche tardivamente dall’Istituto (Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010; Cass., Sez. Un., n. 12718 del 29 maggio 2009).

Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3, D.L. n. 103 del 1991, art. 6, artt. 100, 112, 434 e 437 c.p.c., art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) perchè la Corte di appello avrebbe dovuto, al più, dichiarare la decadenza per i ratei antecedenti al triennio dal deposito del ricorso.

Il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio enunciato da questa Corte in plurime decisioni (per tutte, tra le più recenti, cfr. Cass. n. 16132 del 30 luglio 2015) secondo cui la decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992, riguarda non i singoli ratei bensì il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto sia esso richiesto da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione. Si è, infatti, precisato che tale diritto è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico).

Per quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va rigettato.

5 – Il consolidarsi solo in epoca recente dell’orientamento di legittimità che qui si conferma costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese processuali del presente giudizio.

6 – La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA