Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27003 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. III, 15/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25886-2009 proposto da:

FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS) (già SAI – Società Assicuratrice

Industriale S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso

lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.F., G.G. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1576/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/10/2008, R.G.N. 1406/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata nell’aprile 1998 F.F. conveniva in giudizio l’odontoiatra G.G. perchè venisse condannato a risarcirle i danni patiti a causa di errata terapia e applicazione di protesi.

In esito al giudizio, in cui si costituivano il G. e la Sai Spa chiamata in causa dal convenuto, il Tribunale di Modena condannava il G. al risarcimento di Euro 2.127,80 oltre interessi dalla domanda. Avverso tale decisione proponeva appello il soccombente ed in esito al giudizio, in cui interveniva anche la Fondiaria – SAI Spa deducendo che nell’atto di appello mancava la sua citazione, la Corte di Appello di Bologna con sentenza depositata in data 2 ottobre 2008, in parziale accoglimento dell’appello, compensava le spese del giudizio di primo grado tra l’appellante e la F.; condannava la Fondiaria-SAI Spa a tenere indenne il G. di quanto dovuto per effetto della condanna subita, compensava le spese del secondo grado tra G. e F., condannava la Fondiaria-Sai a rimborsare al G. le spese dei due gradi di giudizio.

Avverso la detta sentenza la compagnia assicuratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, svolta dalla ricorrente, articolata sotto il profilo della violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2230 c.c., si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe “violato l’art. 1176 c.c. nel momento in cui non ha valutato la diligenza impiegata dal professionista nell’espletamento dell’incarico professionale e l’art. 1218 c.c. nel momento in cui non ha concluso che le cause determinanti la cattiva ritenzione della protesi dentaria non erano imputabili a fatto e colpa del professionista” (così, nel primo quesito di diritto).

Inoltre – ed in tali rilievi si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria – la Corte territoriale non avrebbe “tenuto in considerazione gli elementi probatori offerti dalla CTU ossia le successive modificazioni della struttura dentaria e al notevole lasso di tempo intercorso tra l’intervento del professionista e l’esame del CTU” (così, nel primo dei quesiti multipli relativi al secondo motivo di impugnazione) nè avrebbe motivato “esaustivamente e correttamente le ragioni del proprio dissenso dalle argomentazioni tecniche svolte dal CTU tali da condurre alla diversa interpretazione in ordine alla natura risarcitoria dell’obbligo di restituzione parziale del compenso professionale così come aveva invece stabilito il giudice di prime cure” (così, nel secondo dei quesiti multipli).

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto essi, sotto diversi profili, prospettano un’unica censura concernente la pretesa erroneità della valutazione delle risultanze processuali da parte della Corte territoriale, sono, entrambi, inammissibili. In primo luogo, perchè sia il quesito di diritto relativo alla doglianza per violazione di legge sia quelli multipli, formulati per il vizio motivazionale, non soddisfano le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Ed invero, la ricorrente avrebbe dovuto procedere all’enunciazione di principi di diritto tali da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, mentre si è limitata a concludere la censura con l’esposizione di quesiti consistenti in mere affermazioni della fondatezza delle censure, senza consentire alla Corte di rispondere con l’enunciazione di “regulae iuris” suscettibili di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Inoltre, l’inammissibilità deriva dal rilievo che le ragioni di doglianza, formulate dalla ricorrente, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, non concernono violazioni o false applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito; nè evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità.

Ed è appena il caso di sottolineare l’inammissibilità di quelle censure con cui parte ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di violazione di legge o anche un vizio motivazionale, si volge nella sostanza delle cose ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto le parti vittoriose, non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA