Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27003 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27003 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
MONTANARI Iris (MNT RSI 48B52 H122T), quale erede di Rina
Sadocco, Guido Dalla Pria e Marcella Sadocco),
rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del
ricorso, dagli Avvocati Luigi Casillo e Domenico Casillo,
elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n.
78, presso lo studio dell’Avvocato Costantino Bucci;
– ricorrente
contro
REGIONE LAZIO (80143490581), in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a
margine del controricorso, dall’Avvocato Anna Maria
Collacciani, elettivamente domiciliata in Roma, negli
uffici dell’Avvocatura regionale in via Marcantonio Colonna
n. 27;

Data pubblicazione: 02/12/2013

- controricorrente E
SADOCCO Gianni, quale erede di Guerrino Sadocco; SADOCCO
Luciano e SADOCCO Idelmo, quali eredi di Armido Sadocco;

Laura Gabriella e GREGGIO Amelia Lucia;
– intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3046
del 2011, depositata in data 11 luglio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23 ottobre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Luigi Casillo.
Ritenuto che con atto di citazione notificato in data 4
dicembre 1967 Sadocco Rina conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Latina i germani Sadocco Armido, Sadocco
Guerrino, Sadocco Marcella, Sadocco Antonio e Sadocco
Genoveffa, nonché l’O.N.C. (Opera Nazionale Combattenti),
per ottenere declaratoria di apertura della successione del
padre Sadocco Giuseppe, deceduto il 14 novembre 1956, e
sentir condannare l’O.N.C. a stipulare, ai sensi dell’art.
2932 cod. civ., contratto pubblico di vendita a favore
degli eredi Sadocco Giuseppe, al fine di trasferire in capo
ai medesimi la proprietà di un fondo sito in Latina, che
fin dal 1932 l’O.N.C. aveva concesso con contratto di

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SADOCCO Antonia, GREGGIO Vinicio, GREGGIO Vanda, GREGGIO

assegnazione a Sadocco Giuseppe, il quale si era attenuto,
fin dalla immissione nel possesso di detto fondo, a tutte
le clausole, ivi comprese quelle relative al pagamento
degli oneri previsti dal contratto, al fine di ottenere la

che nelle more del giudizio decedevano i convenuti
Sadocco Armido, Guerrino, Genoveffa e Marcella. Perciò si
costituivano Sadocco Idelmo e Luciano, eredi di Sadocco
Amido;

Sadocco Gianni, erede di Sadocco Guerrino; Greggio

Vinicio, Vanda Laura Gabriella e Amelia Luciana, eredi di
Genoveffa;
che interveniva, successivamente, nel processo, ai
sensi dell’art. 105 cod. civ., Montanari Iris, erede
testamentaria di Dalla Pria Guido (a sua volta erede di
Sadocco Marcella);
che col proprio atto di intervento, la sig.ra Montanari
chiedeva la divisone ereditaria nei confronti dei coeredi e
l’attribuzione a se medesima delle quote ereditarie
spettanti a Sadocco Marcella;
che con sentenza parziale n. 255 del 1988 il Tribunale
di Latina respingeva tutte le domande nei confronti della
Regione Lazio e rimetteva, con separata ordinanza, la causa
nel ruolo per la decisione sulla domanda di divisione
spiegata dall’interveniente Montanari Iris;

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voltura a proprio favore del fondo;

che con sentenza n. 724 del 2004, il Tribunale di
Latina rigettava la domanda proposta da Montanari Iris, sul
presupposto che non poteva formare oggetto di divisione
ereditaria quanto non era mai entrato a far parte nell’asse

che avverso detta sentenza (nonché avverso quella
parziale n. 255 del 1988, previa apposita riserva di
impugnazione), la Montanari interponeva appello dinanzi
alla Corte d’appello di Roma, chiedendone l’integrale
riforma;
che con sentenza in data 26 aprile 2011, la Corte
d’appello di Roma rigettava l’appello proposto, ritenendo
che dalla interveniente in primo grado non fosse stata
proposta apposita domanda ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.
e, dunque, qualificando come nuova e quindi inammissibile
la domanda di condanna alla stipula del contratto siccome
proposta dalla Montanari con l’atto di citazione in
appello;
che per la cassazione di detta sentenza, Montanari Iris
ha proposto ricorso sulla base di due motivi;
che ha resistito, con controricorso, la Regione Lazio
(succeduta ex lege all’O.N.C.), eccependo l’inammissibilità
e, comunque, l’infondatezza del ricorso;
che non hanno svolto attività difensiva gli altri
intimati;

dei beni del de culus Sadocco Giuseppe;

che con il primo motivo, la ricorrente denunzia
violazione e falsa applicazione dell’art. 163 cod. proc.
civ., in relazione all’art. 2932 cod. civ., ai sensi
dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte

adempimento

ex

art. 2932 cod. civ. già inclusa tra le

domande proposte in primo grado con l’atto di intervento;
che con il secondo motivo, la ricorrente lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art. 105, commi primo
e secondo, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3,
cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di
ritenere che l’intervento da essa ricorrente spiegato fosse
ad

adluvandum

rispetto alle domande già proposte

dall’originaria attrice, nella posizione della quale ella
era, altresì, succeduta;
che essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero;
che in prossimità dell’adunanza camerale del 23 ottobre
2013 la ricorrente ha depositato memoria;
che all’adunanza camerale sono comparsi il difensore
della ricorrente e l’Avvocato Michele Guidi per gli
intimati Sadocco Gianni, Sadocco Luciano e Sadocco Idelmo;

d’appello errato nel ritenere nuova la domanda di

che quest’ultimo difensore non è stato tuttavia ammesso
alla discussione atteso che la procura speciale non è stata
autenticata da notaio (v. Cass. n. 7241 del 2010, secondo
cui «nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell’art.

essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi
dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente
ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di
entrata in vigore dell’art. 45 della l. n. 69 del 2009 (4
luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati
anteriormente a tale data, se la procura non viene
rilasciata a margine od in calce al ricorso e al
controricorso, si deve provvedere al suo conferimento
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,
come previsto dall’art. 83, secondo comma)».
Considerato che il relatore designato ha formulato una
proposta di decisione nel senso del rigetto del ricorso;
che il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria che
giustifica la trattazione della causa in camera di
consiglio;
che la causa va quindi rimessa alla pubblica udienza
presso la seconda sezione.
PER QUESTI MOTIVI

alla pubblica udienza presso

La Corte rinvia la causa

la seconda sezione.

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83 cod. proc. civ. secondo il quale la procura speciale può

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,

il 23 ottobre 2013.

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