Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27002 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. III, 15/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24673-2009 proposto da:

Z.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO

GUIDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ZAULI CARLO, ZAULI CESARE MENOTTO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA MEDIAGROUP SPA o IN FORMA ABBREVIATA RCS

MEDIAGROUP SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, Avv. G.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell’avvocato GUELI

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO

MARCELLO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2325/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/09/2009; R.G.N.3426/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per rigetto del ricorso e della domanda

ex art. 96 c.p.c..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 23 febbraio 2004 l’avv. Z. C. conveniva in giudizio la R.C.S. Mediagroup Spa perchè fosse condannata al risarcimento dei danni subiti a cagione di alcuni articoli diffamatori della sua reputazione pubblicati sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, di cui era proprietaria la convenuta. In esito al giudizio in cui la R.C.S. Mediagroup si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione in quanto l’editrice ed unica responsabile della pubblicazione era la R.C.S. Quotidiani SPA, il Tribunale di Milano respingeva la domanda attrice. Avverso tale decisione l’avv. Z. proponeva appello ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 8 settembre 2009 rigettava l’impugnazione. Avverso la detta sentenza l’avv. Z. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, illustrato da memoria ed accompagnato da istanza di rimessione alle Sezioni Unite. Resiste con controricorso la RCS Mediagroup Spa, la quale ha depositato a sua volta memoria difensiva a norma dell’art. 378 del c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, svolta dal ricorrente, articolata sotto il profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, si fonda sulla premessa che la sentenza di primo grado, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., sarebbe stata nulla in quanto priva del requisito della “concisa esposizione dello svolgimento del processo” La sentenza di secondo grado sarebbe a sua volta viziata per non avere la Corte di merito colto il profilo di nullità della sentenza di prime cure, denunciato con specifico motivo di appello. La censura è infondata. Come ha già avuto modo di statuire questa Corte, la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. non è atto (documento) distinto dal verbale di causa che la contiene e nel quale il giudice inserisce la redazione del dispositivo e dei motivi della decisione, come si ricava, in particolare, dall’art. 35 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 117 (secondo cui nella raccolta dei provvedimenti originali vanno inserite, appunto, “le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell’art. 281 sexies”), e consiste non soltanto di quella parte del verbale di causa che contiene dispositivo e motivazione, ma anche di tutte le altre indicazioni necessarie (ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ.) che siano riportate nelle restanti parti del verbale stesso, anche relative a precedenti udienze: indicazioni delle quali non avrebbe senso imporre al giudice la riproduzione, perchè ciò’ contrasterebbe con le esigenze di semplificazione ed accelerazione alla base delle riforme processuali degli anni 90. (Cass. n. 118/2004, n. 22409/06).

Ne deriva che deve essere esclusa la nullità della sentenza, in caso di difetto di indicazione di alcuno degli elementi di cui all’art. 132 c.p.c., riguardanti il Giudice e le parti, le eventuali conclusioni del pubblico ministero e delle parti, nonchè la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, perchè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto della sentenza va ricostruito sulla scorta di tutti i verbali di causa, compreso il verbale dell’udienza di discussione, sottoscritti dal giudice stesso. Nè peraltro sussiste il preteso contrasto giurisprudenziale adombrato dal ricorrente nell’istanza di rimessione alle Sezioni Unite in quanto la sentenza ivi richiamata (Cassazione sez. 2 11 gennaio 2006 n. 216), contrariamente alla tesi del ricorrente, è invece assolutamente conforme all’indirizzo riportato, concludendo che la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. non è atto (documento) distinto dal verbale di causa che la contiene. E ciò, al contrario della sentenza resa in esito al procedimento di opposizione a sensi della L. n. 689 del 1981, con la conseguenza che “deve ritenersi pronunciata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 8 la sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa che, pur facendo riferimento all’art. 281 sexies cod. proc. civ, sia stata depositata separatamente dai verbali di causa” (così Cass. n. 216/06).

Passando all’esame delle successive doglianze, deve rilevarsi, con riferimento specifico alla seconda censura articolata per violazione della L. n. 47 del 1998, art. 11 che, ad avviso del ricorrente, la Corte di merito avrebbe trascurato che la R.C.S. Mediagroup, essendo società controllante della R.C.S. Quotidiani Spa, avrebbe dovuto essere considerata altresì il soggetto proprietario della pubblicazione e rispondere per gli illeciti commessi col mezzo della stampa quale civilmente responsabile in solido con gli autori del reato e l’editore. Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la terza doglianza, articolata senza l’indicazione di norme violate – la Corte di merito avrebbe sbagliato omettendo di considerare che chi ha il controllo totalitario della casa editrice ne è il proprietario e che “l’onere di provare che il padrone della società editrice non è il proprietario compete al convenuto che deve prospettarlo con mere allegazioni deduttive”. Ancora, la Corte avrebbe omesso di rilevare la considerazione concreta la quarta censura per motivazione apparente – che la stessa appellata aveva confessato a pag. 12 della comparsa di risposta depositata in grado di appello la proprietà della testata scrivendo “società editrice e responsabile della citata pubblicazione è esclusivamente la RCS Quotidiani SPA, la quale è altresì proprietaria della testata”.

I motivi in questione, che vanno trattati congiuntamente, proponendo profili di censura intimamente connessi tra loro, sono manifestamente infondati. Ed invero, come ha correttamente evidenziato la Corte territoriale, dagli atti di causa è emerso soltanto che RCS Mediagroup fosse una società finanziaria detentrice di alcune partecipazioni azionarie della RCS Quotidiani, editrice de “Il Corriere della Sera”. Nè è condividibile la tesi secondo cui una holding che detiene delle partecipazioni sociali della società editrice di un giornale possa essere considerata, per ciò soltanto, proprietaria “come se questa (e non semplicemente le quote della società controllata) facesse parte del suo patrimonio” (pag. 5 della sentenza impugnata).

Ed invero, le norme che regolano le società di capitale non consentono di ritenere che la società capogruppo possa essere considerata tout court proprietaria della pubblicazione. Del resto, l’appartenenza della testata alla società convenuta, alla luce del brano riportato dal ricorrente, non risulta affatto oggetto di alcuna ammissione da parte della RCS Mediagroup, la quale ha invece opportunamente dedotto che proprietaria della pubblicazione fosse esclusivamente la RCS Quotidiani Spa. Passando agli ultimi tre motivi, occorre far presente che il ricorrente lamenta infine che la sentenza sarebbe da cassare perchè il processo non sarebbe stato nè equo nè effettivo ex artt. 6 e 13 convenzione CEDU non avendo la Corte territoriale indicato chi sia il proprietario (quinto motivo);

perchè la RCS Mediagroup avrebbe abusato del diritto (art. 17 convenzione di Roma e art. 54 carta di Nizza) e posto in essere un contegno prevaricatorio in violazione dei principi di eguaglianza sostenendo una tesi smentita da essa stessa e dalle sue stesse argomentazioni (sesto motivo); perchè la RCS Mediagroup avrebbe abusato del diritto e posto in essere un contegno prevaricatorio nel rifiutare il ricorso per saltum e nell’indicare in maniera canzonatoria il soggetto proprietario della pubblicazione (ultimo motivo).

Sia le prime due ragioni di doglianza che la terza sono inammissibili, sia pure per ragioni diverse. I primi due motivi difettano completamente dell’indicazione sotto quale dei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c. essi siano stati proposti (cfr sul punto Cass. ord. 11094/09). E ciò, in violazione del principio che stabilisce la tassatività dei motivi di ricorso. Inoltre, si esauriscono in una abnorme postulazione di erroneità della sentenza impugnata in quanto i giudici di merito – questa, la tesi del ricorrente avrebbero avuto l’obbligo di indagare sulla proprietà della pubblicazione, vale a dire sulla titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, trascurando in tal modo che il processo civile si fonda sui principi della domanda e della disponibilità delle prove. Con la conseguenza di ovvia evidenza che la questione della titolarità del rapporto, come ogni altra questione che inerisce al merito della causa, è regolata dagli ordinari criteri sull’onere della prova fissati dall’art. 2697 c.c. per cui spetta alla parte che allega i fatti posti a fondamento della domanda – o dell’eccezione formulata – fornirne la prova. Ed invero, l’esercizio dei poteri istruttori del giudice non è sostitutivo dell’onere probatorio spettante alla parte, relativamente alle prove che essa sia in grado di procurarsi direttamente, non potendo il giudice sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti. L’ultima censura è inammissibile nella misura in cui non riguarda il contenuto della decisione impugnata ma la corrispondenza intercorsa tra le parti in ordine alla opportunità di omettere o meno l’appello e di ricorrere per saltum in sede di legittimità.

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Quanto alla domanda per responsabilità aggravata proposta dalla controricorrente, deve osservarsi che non ricorrono gli estremi per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., atteso che le ragioni di doglianza svolte dal ricorrente si sono soltanto estrinsecate nella prospettazione di tesi giuridiche infondate, senza però che detta infondata prospettazione possa essere ritenuta espressione di dolo o colpa grave. Al riguardo, torna opportuno rilevare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell’inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dalla prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l’altra parte deduca e dimostri nell’indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell’ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle suddette tesi”: (Cass. n. 7101/94, Cass. n. 15629/2010). In particolare, con riguardo al giudizio di cassazione, questa Corte ha statuito il principio secondo il quale la condanna per risarcimento dei danni per lite temeraria può essere pronunciata, a condizione che il relativo ricorso, oltre che patentemente infondato, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dei ricorrenti e, contemporaneamente, un’ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità (Cass. n. 19976/05, Cass. n. 15789/07).

Si deve ora portare l’attenzione su un’ultima questione, costituita dal fatto che il ricorrente avv. Z., nello svolgimento del secondo motivo di doglianza, esattamente a pag. 16 del ricorso, ultime 9 righe, scrive testualmente. Il ragionamento lascia basiti se effettuato da un consigliere della Corte d’Appello. Già urterebbe se fosse prospettato da un GdP ma, quando è prospettato da un Consigliere della Corte d’Appello, che si considera la più qualificata d’Italia, non si può non essere pessimisti sulla ragione umana. La riprova – udite udite – sarebbe data dal fatto che tra le attività ricomprese nell’oggetto sociale ci sarebbero solo “l’assunzione di partecipazioni in società o enti, di qualunque tipo o forma, nonchè la gestione ed il finanziamento delle stesse” (pag.

5). Ciò premesso, se è indubbio che il principio della libertà di forma nella redazione degli atti processuali rimette alla valutazione discrezionale della parte l’esposizione delle argomentazioni difensive, è altrettanto vero che tale libertà non può non incontrare il limite derivante dal divieto di usare espressioni sconvenienti od offensive nei confronti di tutti i protagonisti del processo. Il legale infatti deve mantenersi nei limiti invalicabili risultanti dal contemperamento della libertà di pensiero e delle esigenze di difesa con il necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo e non deve abbandonarsi ad espressioni dispregiative per la controparte o per altri soggetti, ove dette espressioni non siano indispensabili per chiarire una situazione o una ragione di confutazione. Ciò posto, considerato che nel caso di specie le frasi sopra riportate eccedono il limite di cui innanzi nella misura in cui sono francamente e gratuitamente dispregiative, senza contribuire in alcun modo allo svolgimento della attività difensiva; considerato che la cancellazione può essere disposta anche dal giudice di legittimità (cfr di recente Cass. n. 10288/09, con riguardo a scritti ivi depositati (Cass. n. 11965/2003) e non postula necessariamente la richiesta di parte, potendo essere ordinata anche d’ufficio, deve essere ordinata la cancellazione delle frasi contenute nelle ultime 9 righe della pagina 16 del ricorso in esame.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e la domanda di responsabilità aggravata proposta dalla controricorrente. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge. Ordina la cancellazione delle frasi contenute nelle ultime 9 righe della pagina 16 del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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