Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27002 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27002 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16028-2012 proposto da:
FERRARIS GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DANTE 12, presso lo studio dell’avvocato AVELLANO
SILVIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SANTAGOSTINO GUIDO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente 4,

contro
LODI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE
CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato SGOTTO CIABATTINI
LIDIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SASSI
GIAN FRANCO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 649/2011 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 29/04/2011, depositata il 05/05/2011;

Data pubblicazione: 02/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;
udito l’Avvocato Santagostino Guido difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;

RUSSO che ha concluso per la rimessione del ricorso alla P.U..

***
1. Con citazione del 23/6/1995 Lodi Maria conveniva in giudizio
Ferraris Giuseppina esponendo:
– di essere proprietaria di un sedime annesso ad un fondo (al quale era
il sedime era graffato in mappa) acquistato con atto notarile del
21/5/1972 e del quale era entrata in possesso sin dal giorno
dell’acquisto;
– che la convenuta aveva leso il suo diritto di proprietà occupando il
sedime con vasi di fiori.
Pertanto chiedeva che fosse accertato il suo diritto di proprietà per
titolo o per usucapione e che la convenuta fosse condannata a
rimuovere le fioriere illegittimamente posizionate sul suo terreno.
La Ferraris replicava affermando di essere proprietaria del suddetto
sedime per acquisto fattone con atto notarile del 24/1/1991 e
subordinatamente per usucapione e che sul fondo gravava soltanto una
servitù di passaggio a favore del fondo dell’attrice.
Dopo espletamento di CTU il Tribunale di Alessandria, valutati i
documenti acquisiti, accoglieva la domanda della Ferraris che
dichiarava proprietaria del sedime in contestazione e condannava la
convenuta a rimuovere le fioriere.

Ric. 2012 n. 16028 sez. M2 – ud. 23-10-2013
– 2-

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

La Ferraris ha proposto appello che è stato rigettato dalla Corte di
Appello con sentenza del 5/5/2011 e ora ha proposto ricorso affidato
a tre motivi.
La Lodi ha resistito con controricorso.
2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.

– che la Lodi avrebbe esercitato un’azione di rivendicazione della
proprietà;
– che la Corte di Appello avrebbe accolto tale domanda pur in assenza
della prova rigorosa della proprietà che non poteva essere costituita
dalla sola “graffatura” del sito con il mappale 72, mancando la prova
documentale del trasferimento del bene negli atti di vendita del 1957 e
del 1972 e trascurando la circostanza che i dati catastali non
costituivano prova, ma semplici indizi.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione
sostenendo:
– che lo stato dei luoghi e l’accorpamento del sito al mappale 72 non
costituivano valida motivazione ai fini dell’accertamento della
proprietà;
– che contraddittoriamente la Corte territoriale avrebbe attribuito
rilevanza alla graffatura del sedime al mappale 72, mentre in
precedenza aveva dato atto che il mappale 72 era da verificare.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’omessa motivazione sulla
sua domanda di accertare l’avvenuto acquisto per usucapione del
sedime conteso e sostiene che dalle varie testimonianze assunte si
doveva desumere che l’attrice e i suoi danti causa avevano esercitato un
dominio sulla striscia di terreno.
4. Le censure proposte con i motivi di ricorso (specie con riferimento
all’individuazione dell’ambito dell’onere probatorio nella fattispecie)
Ric. 2012 n. 16028 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-3-

948, 950 e 2697 c.c. sostenendo:

non permettono una valutazione di manifesta fondatezza o
infondatezza; pertanto non si ravvisa il presupposto per una decisione
da assumere con la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., ma è
necessaria l’assegnazione alla pubblica udienza.
P.Q.M.

Roma 23/10/2013

Non definisce il giudizio e rinvia per la pubblica udienza.

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