Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27001 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27001 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8422-2012 proposto da:
BIASION FRANCESCO in qualità di procuratore speciale della
società Impreservice Sri (già Adventure Sri per fusione per
incorporazione), elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell’avvocato MIELE
RENATO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTELLATO
LUIGINO M., giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO MG SRL;
– intimato avverso la sentenza n. 273/2010 del TRIBUNALE di SASSARI Sezione Distaccata di ALGHERO dell’1.12.2010, depositata il
02/12/2010;

Data pubblicazione: 02/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Laura Costalonga (per delega avv.
Luigino M. Martellato) che si riporta agli scritti.

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per il rinvio della trattazione del
ricorso in pubblica udienza.

***
1. La società M.G. s.r.l. otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di
Adventure s.r.l. per il pagamento pro quota di spese relative, secondo
l’ingiungente, a manutenzione ordinaria e straordinaria di parti e
impianti comuni di un condominio.
Adventure s.r.l. proponeva opposizione che il Giudice di pace di
Alghero rigettava con sentenza del 20/3/2003.
2. La Corte di appello con sentenza del 2/12/2010 rigettava
l’impugnazione di Adventure s.r.l. in quanto infondata, rilevando che al
complesso immobiliare, appartenente a più proprietari, dovevano
ritenersi applicabili le norme sul condominio in applicazione dei
principi affermati da questa Corte con sentenza n. 2478/07 e che le
spese, in quanto urgenti e necessarie per la conservazione bene,
dovevano essere rimborsate a MG s.r.l. che le aveva anticipate anche ai
sensi dell’art. 1110 c.c.; la quota millesimale di ripartizione non era stata
tempestivamente contestata, la contestazione sull’entità delle spese
anticipate era generica; del tutto irrilevante era la censura attinente alla
cessione ad un terzo dei diritti sulle parti comuni, così come le ulteriori
censure sulla compromissione da parte di M.G. dei diritti dei
condomini e sulla mancata ammissione di prove che non risultavano
rilevanti ai fini della decisione.
Ric. 2012 n. 08422 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

3. Per Adventure s.r.l. Francesco Biasion, quale procuratore speciale di
Impreservice già Adventure s.r.l. e in forza di atto di fusione per
incorporazione, propone ricorso per cassazione notificato in data
27/3/2012 alla curatela del fallimento M.G. s.r.l. dichiarato con
sentenza del Tribunale di Sassari in data 27/9/2011 e sostiene che il

2779/2011 e pertanto i termini di impugnazione sono prorogati ai sensi
dell’art. 328 c.p.c.
Il fallimento è rimasto intimato.
4. Considerato che il ricorso è stato notificato al curatore del
fallimento della società la quale, essendo in bonis nel giudizio di primo
e in quello di secondo grado, aveva ottenuto una pronuncia a sé
favorevole quanto ad un credito vantato nei confronti dell’odierna
ricorrente;
Considerato che il curatore non ha ritenuto di costituirsi;
Tenuto conto delle osservazioni di cui alla memoria di udienza della
ricorrente;
Considerato che nella fattispecie si prospetta una questione
preliminare di applicabilità della proroga del termine per
l’impugnazione ex art. 328 c.p.c. anche al ricorso per cassazione nel
caso in cui l’evento che dovrebbe giustificare la proroga è costituito
dalla dichiarazione di fallimento della società che, ancora in bonis, aveva
ottenuto sentenza favorevole nel giudizio di merito, anche in appello,
in relazione ad una domanda di pagamento di un credito;
considerato che, attesa la peculiarità della questione, non si ravvisa il
presupposto per una decisione da assumere con la procedura camerale
di cui all’art. 375 c.p.c., ma è necessaria l’assegnazione alla pubblica
udienza.
P.Q.M.
2012 n. 08422 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-3-

ricorso sarebbe tempestivo perché il fallimento è stato dichiarato il

Non definisce il giudizio e rinvia per la pubblica udienza.

Roma 23/10/2013

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