Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27000 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.27/12/2016),  n. 27000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18261-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.G.F., M.S., M.E., nella

qualità di eredi del sig. Ma.Es., elettivamente

domiciliata in ROMA, V. GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio

dell’Avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentati e difesi dall’Avvocato

SERGIO IMBIMBO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2603/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

25/03/2014, depositata il 10/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 10.7.2014, la Corte di appello di Napoli accoglieva il gravame degli eredi di Ma.Es. e, in riforma della pronunzia di primo grado, accertava la dipendenza da concausa efficiente e determinante di servizio della patologia “shock cardiogeno secondario a infarto del miocardio” che aveva causato il decesso di Ma.Es., ascrivibile alla Tabella A categoria prima di cui al D.P.R. n. 834 del 1981 e, per l’effetto dichiarava il diritto degli eredi del eredi del predetto all’equo indennizzo.

Rilevava la Corte che dalla ctu espletata in secondo grado era emerso che l’evento acuto, occorso a Ma.Es. – addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, al trasporto e materiale sistemazione dei fascicoli, alla consegna ed al ritiro della corrispondenza, di fascicoli ed atti da e per altri uffici, servizio fotocopiatura ed altro presso la 11^ sezione civile del Tribunale di Napoli – che ne aveva determinato il decesso, era riconducibile a fattori esogeni (stressogeni) lavoro-correlati e che la causa di servizio era pertanto da considerare del tutto efficiente ad accelerare/aggravare un eventuale danno preesistente. Alla stregua di tali conclusioni ed escluso che il defunto dipendente si fosse assentato per malattia cardiovascolare nel lungo arco temporale del servizio, donde la incidenza relativa di preesistenti infermità, la Corte perveniva alla decisione indicata.

Per la cassazione di tale pronunzia ricorre il Ministero, affidando l’impugnazione a tre motivi (violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella valutazione delle prove, erronea applicazione di principi di diritto, insussistenza del nesso causale tra condotta lavorativa e decesso – violazione degli artt. 115 e 116 ed omissione ascrivibile al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione delle stesse norme ed omessa valutazione delle prove disponibili, nonchè ingiustificata ammissione di c.t.u.). Resistono con controricorso gli intimati.

Il ricorso è infondato, posto che, con riguardo ai motivi con i quali si censura violazione di legge – che vanno trattati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto – è sufficiente osservare in relazione alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. che parte ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio. Al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione. E poichè, in realtà, nessuna di queste due situazioni è rappresentata nei motivi anzi detti, le relative doglianze sono mal poste.

E’ pur vero che il ricorrente si duole della diversa rilevanza attribuita dalla Corte territoriale, rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, alle conclusioni mediche della CMO e del Comitato di Verifica, assumendo che alle stesse non poteva non attribuirsi la valenza probatoria che la Corte territoriale aveva negato. Tuttavia deve rilevarsi che, alla stregua delle contestazioni pacificamente mosse a tali conclusioni ed alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, contrastate anche sulla base di considerazioni critiche espresse nella ctp, era stata ammessa consulenza medico legale d’ufficio, che era pervenuta a conclusioni difformi da quelle cui aveva avuto riguardo il primo giudice, il che induce a ritenere l’utilizzo ragionevole da parte del giudice del gravame del potere discrezionale attribuito dagli artt. 115 e 116 c.p.c..

Va, in ogni caso, aggiunto, quanto ai suddetti profili di violazione di legge, che è costante l’insegnamento di questa Corte per cui il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare i fondamento della denunziata violazione (così e per tutte, Cass. n. 16038/13).

E’ di tutta evidenza che, tanto con riguardo alle sopra indicate violazioni di legge quanto con riguardo al preteso malgoverno delle risultanze istruttorie, pur sotto un’intitolazione evocativa dei casi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, parte ricorrente non ha formulato altro che pure questioni di merito, il cui esame è per definizione escluso in questa sede di legittimità.

Quanto alla censura relativa alla decisione di ricorrere alla consulenza tecnica d’ufficio, la valutazione relativa al se disporre la stessa o meno costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico-legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso (nella specie, documentata attraverso l’allegazione di un certificato medico indicativo del nesso di causalità tra la sindrome depressiva lamentata e la condotta illecita del convenuto), costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza (cfr. Cass. 1.9.2015 n. 17399). In particolare, è stato osservato – sia pure con riguardo alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie che richiedono accertamenti tecnici – che il giudice di appello è tenuto a disporre la consulenza, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, se questa fu omessa nel giudizio di primo grado (cfr. Cass.5794/1999). E’ stato anche osservato che, in ogni caso, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, il giudice, di fronte alla specifica istanza di parte, ha l’obbligo di giustificare il mancato ricorso all’ausilio di un esperto e di dimostrare, con motivazione adeguata, di aver potuto risolvere sulla base di corretti criteri tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, non potendo respingere l’istanza di ammissione della consulenza tecnica e ritenere non provati i fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare, senza incorrere nel vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione (Cass. sent. 7 dicembre 1991 n.13209, 12 novembre 1993 n. 11169, richiamate da Cass. 5794/1999 cit.).

Ogni altra censura, con la quale viene disatteso il giudizio espresso dalla Corte con riguardo al ruolo concausale dell’attività lavorativa, nei riguardi del decesso del dipendente, sulla scorta dei rilievi del Tribunale e di valutazioni meramente contrappositive rispetto a quelle fondate su argomentazioni tecnico scientifiche contenute nella ctu medico legale espletata, risulta prospettata in difformità a quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che prevede l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (cfr. Cass. S U 8053/2014).

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso, in sede camerale”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Osserva il Collegio come il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ciò comporta la reiezione del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del Ministero e si liquidano come da dispositivo.

Non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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