Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27000 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. II, 26/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 26/11/2020), n.27000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22651/2019 proposto da:

R.T.S.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

AMERICO CAPPONI, 16, presso lo studio dell’avvocato CARLO STACCIOLI,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 611/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 13/6/2019, la Corte d’appello di Lecce ha respinto il ricorso proposto da R.T.S.U., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione del Tribunale di Lecce, di reiezione delle domande di protezione internazionale ed umanitaria, ritenendo la natura tutta economica del motivo per cui il ricorrente aveva lasciato il Paese di origine (questi aveva riferito di avere lasciato il Pakistan a seguito di un’alluvione che aveva colpito la zona e la casa di abitazione e che, non ricevendo alcun aiuto umanitario dal governo, aveva deciso di intraprendere il viaggio verso l’Europa), che la regione di provenienza, il Punjab, non è caratterizzata da un livello di violenza particolarmente elevato, facendo riferimento a fonti internazionali non indicate, per cui ha negato i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, ed ha escluso la protezione umanitaria, ritenendo insussistente una situazione di vulnerabilità oggettiva, non sussistendo nel Pakistan la violazione dei diritti umani.

Avverso detta pronuncia ricorre R.T.S.U., sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno si difende con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) ed h), nonchè art. 14, lett. c), per avere la Corte del merito escluso la protezione sussidiaria richiamando generiche fonti internazionali, non specificando i rapporti consultati nè l’anno di riferimento, senza riferirsi quindi alla reale situazione del Punjab.

Col secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, a fronte di disastro ambientale, tale da configurare situazione di vulnerabilità oggettiva.

Il primo mezzo è fondato.

Ed invero, come affermato dalla pronuncia 11312/19 (e in senso conforme, vedi le pronunce 13449/19, 13897/19 e 9230/2020) ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito ritenendo che il mero riferimento a “fonti internazionali” non fosse sufficiente ad escludere che la situazione di rischio generalizzato e di conflitto riguardasse zone diverse dal distretto di provenienza del richiedente).

L’accoglimento del primo motivo assorbe la valutazione del secondo mezzo.

Va pertanto cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato e che provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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