Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27000 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. I, 22/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 22/10/2019), n.27000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28094/2018 proposto da:

O.G.T., elettivamente domiciliato in Roma, via Lima n. 20,

presso lo studio dell’Avvocato Vincenzo Iacovino, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso;

– intimati –

avverso il decreto n. 1776/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO

depositato il 21/8/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/9/2019 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 21 agosto 2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto da O.G.T. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale: i) riteneva che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, dato che il ricorrente (il quale aveva sostenuto di essersi allontanato da (OMISSIS), dopo che, nel maggio 2015, il padre e i fratelli erano stati uccisi a causa della presunta esistenza di un giacimento di petrolio in un terreno di famiglia, rappresentando di non voler ritornare in patria per il timore di problemi nel caso in cui avesse rivendicato il proprio terreno) aveva addotto motivi di espatrio relativi ad una controversia privata; ii) rilevava che la zona di provenienza del migrante (Edo State) non rientrava fra quelle in cui la presenza di B.H. aveva fatto assurgere il conflitto al livello di guerra civile, come confermato dall’ultimo rapporto di Amnesty International 2017/2018, che non aveva evidenziato specifici episodi di conflitto armato nella regione; iii) constatava, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, che i timori di persecuzione politica personale in caso di rientro in patria erano del tutto astratti e congetturali e che il richiedente asilo non aveva particolari legami familiari con il territorio italiano nè manifestava patologie che dovessero essere necessariamente curate in Italia;

in forza di questi argomenti il Tribunale rigettava le domande proposte, revocando nel contempo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dato che le ragioni del ricorso erano manifestamente infondate e dunque mancavano fin dall’origine i presupposti per l’ammissione al beneficio;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia O.G.T., al fine di far valere due motivi di impugnazione; il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione dell’art. 1″A”, Convenzione di Ginevra sul diritto a ottenere lo status di rifugiato e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 (in uno con l’art. 10 Cost. Italiana), norme poste a base del ricorso di prime cure in via principale, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e art. 14, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, costituenti domande gradate in prime cure, norme relative, rispettivamente, alla disciplina dello status di rifugiato, alla cd. protezione sussidiaria e alla cd. protezione umanitaria, costituenti sub-specie della materia della protezione internazionale. Motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5″, denuncia l’errata applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, in nessuna delle tre forme richieste, pur in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi a ciò necessari, in considerazione sia del racconto del richiedente, avuto riguardo alla sua zona di provenienza (Edo State in Nigeria), dove non vi era affatto una situazione tranquilla e di pace sociale, sia dello stato di violenza generalizzata del paese;

in particolare il giudice di merito, tralasciando di esaminare il contenuto della documentazione prodotta, non avrebbe tenuto nel debito conto nè la condizione del ricorrente, di religione cattolica, nè la situazione di violenza indiscriminata esistente nello Stato e nella sua regione di provenienza;

3.2 il motivo è, nel suo complesso, inammissibile;

3.2.1 il Tribunale ha ritenuto che il richiedente asilo non fosse meritevole di qualsiasi forma di protezione, in ragione tanto della mancanza dei presupposti per il riconoscimento delle varie forme di protezione richiesta, quanto del tenore delle informazioni raccolte sulle condizioni esistenti nel paese di provenienza del migrante;

a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza deduce, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito (Cass. 8758/2017);

3.2.2 il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l’omesso esame di determinati elementi probatori; è sufficiente infatti che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario dare conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (si vedano in questo senso Cass., Sez. U., 8053/2014, Cass. 19312/2016 e Cass. 1274/2017);

nel caso di specie il decreto impugnato dà conto che il fatto storico rilevante ai fini del decidere – costituito dalla situazione generale dell’Edo State in Nigeria – è stato preso in considerazione da parte del collegio di merito, tramite l’esame delle dichiarazioni rese dal migrante e dei rapporti internazionali relativi alle attuali condizioni ivi esistenti;

ciò accertato, non è sindacabile in questa sede sotto il profilo dedotto la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine alla rilevanza attribuita alle varie risultanze istruttorie disponibili;

4.1 con il secondo motivo il ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2: il Tribunale avrebbe disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a motivo dell’insussistenza originaria dei presupposti per l’ammissione, benchè tale revoca potesse essere ordinata soltanto a seguito dell’accertamento della sussistenza di dolo o colpa grave in capo alla parte, condizioni che nel caso di specie non potevano essere ravvisate rispetto al ricorrente;

4.2 il motivo è inammissibile;

il Tribunale ha proceduto alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato direttamente all’interno del decreto impugnato e in uno con la decisione sul merito della controversia piuttosto che con separato decreto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2;

il che tuttavia non comporta mutamenti nel relativo regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dall’art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con il decreto che definisce il merito, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del testo unico in parola (si vedano in questo senso Cass. 3028/2018, Cass. 29228/2017 e Cass. 32028/2018);

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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