Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2700 del 06/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2700 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 18609-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MOZZATO VALERIO in proprio e nella qualità di legale
rappresentante della GIMOF – COSTRUZIONI CICLI SNC DI
MOZZATO AFfILIO & MOZZATO VALERIO 00270110281,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4,
presso lo studio dell’avvocato COEN STEFANO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale alle liti a margine del controricorso;

– controticorrente –

Data pubblicazione: 06/02/2014

avverso la sentenza n. 69/04/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA-MESTRE, depositata il 18/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2014 dal Consigliere Relatore

Doti SALVATORE

BOGNANNI;

agli scritti e chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Insiste
per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 18609 sez. MT – ud. 23-01-2014
-2-

udito per il controricorrente l’Avvocato Stefano Coen che si riporta

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 18609/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società GI.MO.F. Costruzioni Cicli di Mozzato

Oggetto: impugnazione avviso diniego condono,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale del Veneto n. 69/04/10, depositata il 18 maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
della società GI.MO.F. Costruzioni Cicli di Mozzato Attilio & Mozzato Valerio snc., relativa all’avviso di diniego di condono per
le imposte Irpeg, Irap, ed Iva, nonché ritenute alla fonte, dovute
per gli anni 1998-2002, emesso a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, veniva accolta. In particolare
il giudice di secondo grado osservava che in generale col pagamento della prima rata relativa al chiesto condono si determinava
l’efficacia del medesimo, di modo che la contribuente doveva versare soltanto quelle residue, con gli inerenti interessi e la sanzione del 30%, mentre nella specie si trattava solo di ritardo nel
pagamento delle medesime, ancorchè erano risultate incapienti, e
che tuttavia ciò non inficiava la validità del procedimento agevolativo. La società GI.MO.F. Costruzioni Cicli di Mozzato Attilio &
Mozzato Valerio resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Innanzitutto va esaminata la questione, avente carattere
pregiudiziale, sollevata dalla controricorrente, secondo cui il
ricorso sarebbe inammissibile per tardività, poiché sarebbe stato
passato per la notifica il 5.7.2011, nonostante che il termine

Attilio & Mozzato Valerio snc.

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fosse scaduto il precedente giorno 4, giusta l’annotazione del
cronologico apposta sul medesimo, mentre la sentenza impugnata era
stata pubblicata il 18.5.2010.
L’eccezione è priva di pregio. Invero, come risulta direttamente dall’esame dell’atto di gravame, esso era stato consegnato

dall’accettazione della raccomandata da parte dell’ufficio postale
allegata al ricorso stesso, e contenete il timbro del 4 oltre alla
sottoscrizione dell’impiegato postale. Si tratta all’evi9denza di
atto pubblico munito di fede privilegiata, per il quale non rileva
la data della consegna del plico alla destinataria Gimof. Quello
era giorno utile per l’adempimento, posto che il termine di scadenza del 3.7.2011 cadeva di domenica, e quindi “slittava” a quello successivo. Che poi la data del cronologico fosse diversa, ciò
rappresenta un dato che non può essere affatto ascritto all’ente
notificante, come pure la consegna del ricorso oltre i
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prescritto. Al riguardo va ribadito che anche questa Coen: —1 avuto modo di statuire che in tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 – dichiarativa della sentenza della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma
terzo, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede che
la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno
quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende
perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento. Nè rileva che
il plico, per ritardi del servizio postale, sia giunto a destina-

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all’ufficio postale in data 4.7.2011, come risulta evidente

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zione dopo la scadenza del termine stesso (V. pure Cass. Sez. U,
Sentenza n. 13970 del 26/07/2004; Sentenza n. 239 del 11/01/2006).
3. Ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la
ricorrente deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR
non considerava che si trattava soltanto di condono c.d. clemen-

nicamente sulla dichiarazione del reddito presentata dalla contribuente, sicchè il beneficio in argomento è strutturato in maniera
differente rispetto alle altre fattispecie, nel senso che il relativo procedimento si perfeziona allorché tutte le rate vengano pagate, e non soltanto alcune di esse, e per di più entro e non oltre i vari termini previsti, mentre la contribuente invece aveva
provveduto al pagamento di alcune con notevole ritardo, mentre
un’altra non era stata nemmeno versata. Pertanto il beneficio non
poteva essere riconosciuto, riguardando esso unicamente
l’esclusione della sanzione, però previa l’osservanza dei vari
presupposti, che tuttavia era mancata nella specie.
Il motivo è fondato, posto che l’art. 9 bis L. n. 289/02 •isciplina l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte risultanti da dichiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona
solamente col pagamento di tutte le rate, con la conseguenza che
soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre
invece il pagamento della prima rata non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte
ha statuito che “in tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo
eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si
provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale)
delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integra3

ziale e non premiale, posto che la richiesta di esso si basava u-

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le pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione
anticipata (Cfr. anche Ordinanza n. 8027 del 21/05/2012, Sentenza
n. 19546 del 23/09/2011).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in

4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione della contribuente avverso l’avviso di diniego di condono.
5. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della questione
giuridica trattata, mentre le altre di questo giudizio seguono la
soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del
doppio grado, e condanna la controricorrente al rimborso di quelle
di questo giudizio, che liquida in euro 8.000,00(ottomila/00) per
onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2014.

modo giuridicamente corretto.

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