Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2700 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29254/2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Del Casale Strozzi,

31, presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura e rappresentato e

difeso dall’avvocato Tartini Francesco, giusta procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 4715/2018 depositato il 27-08-2018 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso di F.H.A.A., cittadino del Pakistan, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dopo essere stato catturato e ridotto in schiavitù da parte del capo del villaggio in cui viveva, a causa di un prestito contratto dal suo defunto padre e non onorato. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Pakistan, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente A.A. alias F.H.A.A. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente in via preliminare deduce: A) Illegittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 – art. 6, comma 1, lett. g), che introduce il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e segnatamente il nuovo comma 13 che esclude la reclamabilità in appello del decreto che definisce il giudizio di primo grado;violazione del principio di ragionevolezza e del divieto di discriminazione – violazione dell’art. 14 CEDU, art. 21 della Carta di Nizza e degli artt. 3 e 117 Cost.; B) Illegittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 – art. 6, comma 1 lett. g) che introduce del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e segnatamente il nuovo comma 13 che esclude la reclamabilità in appello del decreto che definisce il giudizio di primo grado; assenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza e conseguente violazione dell’art. 77 Cost..

2. Con le ordinanze n. 17717/2018 e n. 28119/2018 questa Corte ha ritenuto manifestamente infondate tutte le questioni di illegittimità costituzionale che il ricorrente ripropone. Le argomentazioni di cui alle citate ordinanze, da intendersi, per brevità, richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio.

3.Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Illegittimità del decreto impugnato per violazione, falsa ed erronea interpretazione e/o applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 – art. 360 c.p.c., n. 3”.

4. Con il secondo motivo lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alle COI relative alla problematica della schiavitù per debiti”.

5. Con il terzo motivo lamenta “Motivazione apparente e conseguente nullità del provvedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla dedotta non credibilità del racconto”. Nell’illustrare congiuntamente i primi tre motivi, adduce il ricorrente, per un verso, che non sussiste la contraddittorietà del racconto in relazione ai fatti posti in evidenza nel decreto impugnato, che vengono in dettaglio confutati, e, per altro verso, che dalla documentazione prodotta si evince riscontro esterno del fenomeno dell’usura e schiavitù per debiti in Pakistan.

6. Con il quarto motivo lamenta “Illegittimità del decreto impugnato per violazione, falsa ed erronea interpretazione e/o applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3”. Si duole il ricorrente della violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del Tribunale di Venezia circa il fenomeno dell’usura e schiavitù per debiti in Pakistan, come risulta dalle COI offerte in produzione e neppure prese in considerazione dal Collegio.

7. Con il quinto motivo lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 5, comma 6”.

8. Con il sesto motivo lamenta “Nullità del decreto ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 161 c.p.c., n. 1”. Nell’illustrare congiuntamente i motivi quinto e sesto, il ricorrente si duole della mancata considerazione, ai fine della protezione umanitaria, della insicurezza interna del Pakistan e in particolare del Punjab, in base a quanto risulta dalle Coi prodotte in primo grado, e pertanto lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c..

9. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto le doglianze, sotto distinti ma collegati profili, involgono il giudizio di credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente e la valutazione della situazione del Paese di provenienza, anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

9.1. Quanto al giudizio di credibilità, questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

9.2. Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità, difforme, inammissibilmente, da quella accertata nel giudizio di merito. Il Tribunale ha ritenuto inattendibile la vicenda narrata, circa i soprusi e le violenze subiti dal ricorrente ad opera del capovillaggio e suo creditore, giustificandone le ragioni, ed in ogni caso ha ritenuto insussistente il rischio di danno grave paventato.

Non ricorre, pertanto, il vizio motivazionale denunciato, da valutarsi secondo i criteri statuiti dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3084/2014), e neppure quello di violazione di legge, non dovendo attivarsi il potere istruttorio ufficioso nel senso precisato.

9.3. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata e con indicazione delle fonti di conoscenza, ha analizzato dettagliatamente la situazione politica e generale del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente, sicchè non ricorrono i vizi denunziati, essendo stati compiutamente esercitati i poteri istruttori ufficiosi, onde scrutinare la domanda di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) citato.

9.4. Con riguardo alla statuizione di diniego della protezione umanitaria, il ricorrente, nel denunciare il vizio di violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi, svolge doglianze totalmente generiche, con riferimento sia alla dedotta situazione di vulnerabilità soggettiva, sia alla situazione del Pakistan. In buona sostanza il ricorrente sollecita un’inammissibile rivalutazione degli accertamenti di fatto effettuata dai Giudici di merito, che hanno, con adeguata motivazione, escluso, nel caso concreto, la sussistenza di fattori di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, anche mediante descrizione della situazione generale del Paese di origine del richiedente, con indicazione delle fonti di conoscenza.

10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio, essendo rimasto intimato il Ministero.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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