Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2700 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2700 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso 27426-2012 proposto da:
ROMEO STEFANIA C.F. RMOSFN81E53H224J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA,

rappresentata e difesa dall’avvoudLu °RONZO DE DONNO,
qiw, 3La duluga in attl;

– ricorrente contro
2017
4046

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 05/02/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 259/2012 della CORTE D’APPELLO

di BRESCIA, depositata il 21/05/2012 R.G.N. 543/2011. –

R.G. n. 27426/2012

RILEVATO

che con sentenza in data 21 maggio 2012 la Corte di Appello di Brescia ha
confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso
proposto da Stefania Romeo nei confronti di Poste Italiane Spa, volto ad
accertare l’illegittimità dell’apposizione del termine ai quattro contratti

che avverso tale sentenza, che aveva accertato il sopravvenire di un fatto
estintivo incompatibile con l’accoglimento delle domande, la Romeo ha
proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha opposto
controricorso la società, illustrato da memoria;

che parte ricorrente ha depositato rinuncia, accettata dalla controparte;

CONSIDERATO

che a seguito della dichiarazione di rinunzia della ricorrente, a mente degli
artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo;

che, in ordine alle spese, essendovi adesione della controparte, non occorre
pronunciarsi,

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso nella Adunanza camerale del 18 ottobre 2017

stipulati tra le parti;

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