Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2700 del 05/02/2010

Cassazione civile sez. I, 05/02/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 05/02/2010), n.2700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Finbeta 2.000 s.r.l. incorporata nella Compagnia Romana di

Partecipazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante e G.

F., G.N., C.G.S.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Pietro della Valle 1, presso

l’avv. Ferrazza Francesco, che con l’avv. Giuseppe Greco li

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

T.A., G., C., elettivamente domiciliati

in Roma, P. Borghese 3, presso gli avv. Guarino Andrea e Fabio

Merusi, che li rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

Fondazione Ecclesiastica Istituto

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente

domiciliata in Roma, via Tacito 39, presso l’avv. Giulio Favino;

– controricorrente ricorrente incidentale –

Comune di Roma in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in

Roma, via del Tempio di Giove 21 presso l’Avvocatura Comunale;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2400/04 del

20.5.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17.11.2009 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Ferrazza per la ricorrente e i T., nonchè

l’avv. Favino per la Fondazione Ecclesiastica;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20.5.2004 la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando e facendo seguito a sentenza non definitiva del 5.6.2001, con la quale era stata quantificata in L. 997.000.000 l’indennità di esproprio concernente il parco di (OMISSIS), determinava in Euro 4.047.884,47, oltre interessi, l’ulteriore indennità dovuta dal Comune di Roma per l’esproprio dell’area adibita a parco e dell’area di sedime.

Avverso la decisione la Finbeta 2000 s.r.l., nonchè G. F., G.N., C.G.S., proponevano ricorso per cassazione affidato ad un motivo, in relazione al quale T.A., G. e C., da una parte, e la Fondazione Ecclesiastica Istituto (OMISSIS), dall’altra, depositavano controricorso con ricorso incidentale di tipo adesivo, a cui resisteva con controricorso il Comune di Roma. Finbeta e Torlonia depositavano infine memoria. Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza del 17.11.2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva che con il solo motivo di impugnazione, al cui contenuto hanno sostanzialmente aderito i ricorrenti incidentali, la Finbeta 2000 e i G. hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’avvenuta valutazione del suolo di sedime delle costruzioni sulla base del parametro indicato dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis anzichè in relazione al valore venale del bene.

Il fabbricato costituirebbe infatti un’utilità economica da valutarsi come bene autonomo rispetto al terreno, il valore di quest’ultimo dovrebbe dunque essere considerato in aggiunta a quello del manufatto, la relativa commisurazione andrebbe parametrata sul valore di mercato e si sottrarrebbe, pertanto, all’operatività dei criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

Osserva il Collegio che la Corte di appello con la decisione impugnata ha premesso che l’originario articolato “thema decidendum” fosse ormai limitato al calcolo per la determinazione dell’indennità spettante per l’area di sedime degli edifici, nonchè all’esatta quantificazione della somma complessivamente dovuta dal Comune, tenuto conto degli interessi decorrenti dall’1.2.1977 nel frattempo maturati.

A tal fine la Corte ha poi adottato il criterio fissato dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis procedendo quindi al calcolo degli interessi sulla base della somma già depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, criterio che è stato per l’appunto censurato dai ricorrenti, che hanno invece sostenuto che l’indennizzo in questione dovesse essere determinato in ragione del valore venale del bene.

Successivamente al deposito del ricorso è intervenuta la sentenza n. 348 del 22-24 ottobre 2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità del sopra richiamato art. 5 bis, che pertanto non può trovare applicazione.

Il valore delle aree di sedime in questione deve essere dunque determinato in base al loro valore venale, circostanza da cui discende che il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, perchè provveda alla relativa quantificazione in ragione del parametro indicato, nonchè al computo degli interessi nel frattempo maturati.

La Corte territoriale provvedere infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie quello principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010

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