Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2700 del 02/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29621/2014 proposto da:

P.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMERI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato P.M.C.

difensore di sè medesimo giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

nonchè da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato GIULIO SIMEONE, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

P.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMERI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato P.M.C.

difensore di sè medesimo giusta procura speciale a margine del

ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 6230/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato PAOLO PALMERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento;

inammissibilità in subordine rigetto per il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l.- Il locatore C.A. adiva il Tribunale di Roma con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificata il 19 aprile 2008 nei confronti del conduttore P.M.C., in riferimento al contratto di locazione, sottoscritto tra le parti il 21 ottobre 1993, con decorrenza 10 gennaio 1994, che l’attore indicava come scaduto in data 31 dicembre 2005, a seguito di disdetta regolarmente intimata il 12 maggio 2005.

Instaurato il contradditorio, si costituiva il convenuto e, dedotto che il contratto non era ancora scaduto essendosi rinnovato ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 6, domandava in via riconvenzionale la restituzione della somma di Euro 116.884,00 o di quella diversa accertata in corso di causa, indebitamente corrisposta a titolo di canoni, in virtù di quanto previsto dalla L. n. 392 del 1978, art. 11, ed il rimborso di spese sostenute per il miglioramento dell’immobile, nella misura complessiva di Euro 6.864,97, oltre accessori.

Disposto il mutamento di rito, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 283/2010, rigettava la domanda dell’attore ed, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali del convenuto, condannava il C. al pagamento in favore del P. – a titolo di restituzione di canoni indebitamente percepiti dal gennaio 1994 al dicembre 1999 (data di rinnovo tacito del rapporto locatizio successiva all’entrata in vigore della L. n. 431 del 1998) – della somma di Euro 45.700,17, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ed oltre spese di lite.

2.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 17 dicembre 2013, la Corte d’appello di Roma, pronunciando sull’appello principale del P. e sull’appello incidentale del C., ha rigettato il primo ed ha dichiarato improcedibile il secondo, compensando interamente tra le parti le spese del secondo grado.

La Corte d’appello ha ritenuto che, per il periodo successivo alla rinnovazione del contratto ai sensi della L. n. 431 del 1998, non operi il meccanismo di eterointegrazione sancito dalla legge sull’equo canone e si applichi, invece, la clausola contrattuale che prevede la maggiore misura del canone. Pertanto, andando dichiaratamente contro il precedente di legittimità n. 12996 del 5 giugno 2009, ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando il corrispondente motivo dell’appello principale del conduttore. Ha confermato anche la decisione sulla decorrenza, dalla data della domanda (e non dei singoli pagamenti), degli interessi sulle somme da restituire al conduttore a titolo di indebito, ritenendo non superata la presunzione di buona fede dell’accipiens.

Ha dichiarato improcedibile l’appello incidentale del C. perchè mai notificato al P..

3.- La sentenza è impugnata con ricorso principale da P.M.C. con due motivi, il primo dei quali articolato in tre censure.

C.A. si difende con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi.

Al ricorso incidentale il P. resiste con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso Principale.

1.- Il primo motivo si articola, come detto, in tre censure con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1597, 1339 e 1419 c.c. (prima censura), della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 6 (seconda censura), della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 14, comma 5 (terza censura), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento alla decisione della Corte d’appello che ha ritenuto che, a seguito della rinnovazione del contratto avvenuta nella vigenza della L. n. 431 del 1998, il canone di locazione dovuto, per il periodo successivo, non sia più quello “equo” determinato sulla base dei parametri stabiliti della L. n. 392 del 1978, artt. 12 e segg., bensì quello superiore pattuito tra le parti (anche se in forza di clausola nulla ai sensi di quest’ultima legge).

1.1.- Le censure sono fondate.

Si intende qui ribadire l’orientamento giurisprudenziale di cui al precedente di legittimità del 5 giugno 2009 n. 12996, secondo il quale “Nel caso di pendenza, alla data di entrata in vigore della L. n. 431 del 1988, di un contratto di locazione ad uso abitativo con canone convenzionale ultralegale rispetto a quello c.d. equo da determinarsi ai sensi della L. n. 392 del 1978, artt. 12 e segg., qualora sia intervenuta la sua rinnovazione tacita ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 6, il conduttore in difetto di una norma che disponga l’abrogazione della menzionata L. n. 392 del 1978, art. 79, in via retroattiva o precluda l’esercizio delle azioni dirette a rivendicare la nullità di pattuizioni relative ai contratti in corso alla suddetta data – è da considerarsi legittimato, in relazione al disposto della medesima L. n. 431 del 1998, art. 14, comma 5, ad esercitare l’azione prevista dall’indicato art. 79 diretta a rivendicare l’applicazione, a decorrere dall’origine del contratto e fino alla sua naturale scadenza venutasi a verificare successivamente alla stessa data in difetto di idonea disdetta, del canone legale con la sua sostituzione imperativa, ai sensi dell’art. 1339 c.c., al pregresso canone convenzionale illegittimamente pattuito. Tale sostituzione, in ipotesi di accoglimento dell’azione, dispiega i suoi effetti anche con riferimento al periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nella vigenza della L. n. 431 del 1998”. Questa interpretazione della L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 6 e art. 14, comma 5, è stata confermata dalle sentenze di questa Corte n. 18811/09 e n. 26802/13 e dall’ordinanza n. 24498/13, citate nel ricorso, nonchè dalle più recenti decisioni di Cass. n. 3596/15 e n. 19231/15.

Le argomentazioni spese dal giudice a quo, fatte proprie dal resistente, a sostegno della contrapposta interpretazione, non consentono di superare quelle poste a fondamento delle decisioni su menzionate, alle quali si fa qui integrale rinvio.

In applicazione del principio di diritto sopra ribadito, il primo motivo del ricorso principale va accolto.

2.- Col secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2033 c.c., con riferimento alla decisione della Corte d’appello di far decorrere gli interessi legali sul capitale dovuto a titolo di restituzione di indebito dalla domanda giudiziale piuttosto che dai singoli pagamenti.

2.1.- Il motivo non merita di essere accolto, considerato il principio di diritto, richiamato anche nella sentenza impugnata, secondo cui in tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore abbia corrisposto a titolo di canone una somma maggiore rispetto a quella consentita dalla legge, trova applicazione, in riferimento alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, la regola generale di cui all’art. 2033 c.c., secondo la quale gli interessi sulle somme da restituire decorrono dal giorno della domanda giudiziale se l’accipiens era in buona fede e da quello del pagamento se era in mala fede; in particolare, alla violazione della norma imperativa che stabilisce il canone per un immobile adibito ad uso di abitazione non consegue automaticamente la mala fede del locatore, sicchè il conduttore ha l’onere di dimostrare di essere stato indotto dal locatore alla corresponsione del canone in misura superiore a quella legale, nonostante la sua volontà contraria, a meno che la mala fede non emerga dalle circostanze di fatto (così, da ultimo, Cass. ord. n. 13424/15).

La Corte d’appello ha escluso quest’ultima eventualità, precisando che il conduttore ha invocato il superamento della presunzione di buona fede dell’accipiens senza dedurre alcuna concreta circostanza tale da rendere evidente, nel caso di specie, la consapevolezza del locatore dell’inesistenza del proprio diritto al pagamento.

Questa ratio decidendi non è intaccata dalle ragioni del ricorrente, che torna a riproporre l’argomento secondo cui la buona fede non potrebbe mai sussistere in caso di violazione di una norma imperativa, sanzionata con la nullità.

L’argomento contrasta col richiamato orientamento giurisprudenziale. La conferma di quest’ultimo comporta il rigetto del secondo motivo del ricorso principale.

Ricorso Incidentale.

3.- Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 436 c.p.c., anche in riferimento all’art. 111 Cost., quanto al principio della ragionevole durata del processo. Censura la dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale per avere l’appellante omesso di notificare l’atto alla controparte, osservando che aveva tempestivamente depositato l’atto contenente l’impugnazione incidentale ed alla prima udienza aveva chiesto il termine per poterlo notificare. Deduce che la Corte di merito, negando la concessione del termine (malgrado non abbia deciso la causa alla stessa udienza, ma l’abbia rinviata ad un’udienza successiva tenutasi ben ventitrè mesi dopo), sarebbe andata di contrario avviso rispetto all’orientamento di legittimità, che ritiene perfezionato l’appello incidentale, ai sensi dell’art. 436 c.p.c., col tempestivo deposito del ricorso (come deciso da Cass. n. 11888/07).

3.1.- Il motivo è infondato.

L’orientamento giurisprudenziale richiamato nel ricorso è stato superato dalla decisione a Sezioni Unite di questa Corte n. 20604/08, il cui principio di diritto – affermato in relazione all’appello principale – è stato esteso all’appello incidentale da decisioni successive. Con queste si è precisato che “nel rito del lavoro, l’appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poichè il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all’appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d’ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti” (così, da ultimo, Cass. n. 837/16, che ha escluso che potesse avere rilevanza il fatto che la mancata concessione del nuovo termine fosse seguita alla condotta della controparte che, presente all’udienza, si era limitata a chiedere un rinvio della discussione).

Il primo motivo del ricorso incidentale va perciò rigettato.

4.- Il secondo motivo, attenendo al merito dell’impugnazione incidentale (per asserita errata applicazione della L. n. 392 del 1978; violazione dell’art. 1362 c.c.; insufficiente motivazione sulla natura abitativa prevalente della locazione), è inammissibile per carenza di interesse, poichè resta confermata l’improcedibilità dichiarata dal giudice d’appello.

Rigettati perciò il ricorso incidentale ed il secondo motivo del ricorso principale ed accolto soltanto il primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata nei limiti di questo accoglimento.

Il giudizio va rinviato alla Corte d’appello di Roma perchè decida in merito alla domanda del conduttore di restituzione dei canoni che assume aver indebitamente corrisposto per il periodo successivo alla rinnovazione del contratto ai sensi della L. n. 431 del 1998 (quindi per il periodo successivo al 31 dicembre 1999).

Si rimette al giudice di rinvio la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, soltanto da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, decidendo sui ricorsi, principale ed incidentale, rigetta il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata nei limiti di questo accoglimento e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA