Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 270 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. I, 07/01/2011, (ud. 27/10/2010, dep. 07/01/2011), n.270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FUCINO 6, presso l’avvocato MONTIROLI

FRANCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA LAVORATORI EDILI MENTANA A R.L. (L.E.M.) IN

LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRC.NE CLODIA 169, presso

l’avvocato BENIGNI PIER GIORGIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BENIGNI PAOLO, giusta procura in calce al

controricorso;

STELLA ORIONE 2002 S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANGELO SECCHI 4, presso l’avvocato OTTOLENGHI ENZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIMENTANI UGO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e sul ricorso n. 7543/2008 proposto da:

C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FUCINO 6, presso l’avvocato MONTIROLI

FRANCA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

STELLA ORIONE 2002 S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANGELO SECCHI 4, presso l’avvocato OTTOLENGHI ENZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIMENTANI UGO, giusta

procura a margine del controricorso;

SOCIETA’ COOPERATIVA LAVORATORI EDILI MENTANA A R.L. (L.E.M.) IN

LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRC.NE CLODIA 169, presso

l’avvocato BENIGNI PIER GIORGIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BENIGNI PAOLO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e sul ricorso n. 18415/2008 proposto da:

C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FUCINO 6, presso l’avvocato MONTIROLI

FRANCA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA LAVORATORI EDILI MENTANA A R.L. (L.E.M.) IN

LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRC.NE CLODIA 169, presso

l’avvocato BENIGNI PIER GIORGIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BENIGNI PAOLO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

STELLA ORIONE 2002 S.R.L.;

– intimata –

e sul ricorso n. 18417/2008 proposto da:

M.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FUCINO 6, presso l’avvocato MONTIROLI

FRANCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA LAVORATORI EDILI MENTANA A R.L. (L.E.M.) IN

LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRC.NE CLODIA 169, presso

l’avvocato BENIGNI PIER GIORGIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BENIGNI PAOLO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

STELLA ORIONE 2002 S.R.L.;

– intimata –

avverso le sentenze n. 3287/2007 e 3288/2007 della CORTE D’APPELLO di

ROMA, depositate il 24/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2010 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

per i primi tre ricorsi, lette le conclusioni scritte del Presidente

designato Dott. VITTORIA: pur quando la sentenza non sia stata

notificata, inizia a decorrere dalla notificazione del primo ricorso,

la cui proposizione implica conoscenza legale della sentenza che si

torna ad impugnare;

per il quarto ricorso, udito il P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per

l’inammissibilita’ del ricorso.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – Contro le sentenze 24 luglio 2007 n. 3288 e 3287 pronunziate dalla corte d’appello di Roma sono stati proposti in tempi successivi quattro ricorsi per cassazione, due da M.F. e due da C.G..

2. Il primo ricorso M. e i due ricorsi C. – che, depositati, hanno assunto rispettivamente i nn. di RG. 7542/2008, 7543/2008 e 18415/2008 – sono stati riuniti e nel relativo unico processo e’ stata depositata la relazione prevista dall’art. 380-bis cod. proc. civ., con il contenuto che e’ di seguito riprodotto:

“1. – La corte d’appello di Roma, nei giudizi di secondo grado promossi il primo da M.F. ed il secondo da C. G., nei confronti delle societa’ L.E.M. e Stella Orione 2002, con le sentenze 24 luglio 2007 n. 3287 e 3288 (ma 3288 e 3287) ha dichiarato inammissibili le due impugnazioni.

2. – La prima sentenza e’ stata impugnata da M.F. con ricorso notificato il 3.3.2008; la seconda da C.G., con due successivi ricorsi, notificato il primo 3.3.2008, il secondo l’1.- 2.7.2008.

3. – I procedimenti cui hanno dato luogo i tre ricorsi possono essere riuniti perche’ presentano identiche questioni.

Possono essere avviati alla trattazione in camera di consiglio al fine di dichiarare i ricorsi inammissibili, se il collegio condividera’ le considerazioni che seguono.

4. – I ricorsi notificati il 3.3.2008 contengono un motivo, con cui si denunzia un vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82).

Il motivo di ricorso non e’ pero’ concluso da apposito quesito, secondo quanto invece richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 4 e dall’art. 366-bis cod. proc. civ., nel testo applicabile in ragione della data di pubblicazione delle sentenze impugnate.

5. – Il terzo ricorso, quello notificato l’1.- 2.7.2008, con il quale C.G. e’ tornata ad impugnare la sentenza 24.7.2007 n. 3287, contiene lo stesso motivo del precedente, questa volta concluso da quesito.

Tuttavia si tratta di ricorso per altro verso inammissibile, perche’ e’ stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del primo.

L’art. 387 cod. proc. civ. consente di proporre contro la stessa sentenza un successivo ricorso, sino a quando il precedente non sia dichiarato inammissibile e pero’ il ricorso successivo deve essere proposto nel termine stabilito dall’art. 325, comma 2, che, pur quando la sentenza non sia stata notificata – per costante giurisprudenza, che desume tale principio dall’art. 326 cod. proc. civ., comma 2 – inizia a decorrere dalla notificazione del primo, la cui proposizione implica conoscenza legale della sentenza che si torna ad impugnare.”.

2. – La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero ed ai difensori delle parti costituite, le societa’ Stella Orione 2002 s.r.l. e L.E.M. Cooperativa Lavoratori Edili di Mentana a r.l.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

3. – Il quarto ricorso, il secondo di quelli proposti da M. F., una volta depositato, e’ stato iscritto al n. di RG. 18417/2008.

Come il primo e’ stato proposto contro la sentenza 3288 del 2007 e la notificazione, eseguita il 2.7.2008, ne e’ stata chiesta l’1.7.2008.

Di questo ricorso il ricorrente ha chiesto la riunione al primo, a seguito della notificazione della relazione riprodotta al punto 2.

4. – Quest’ultimo ricorso e’ stato fissato alla pubblica udienza del 27.10.2008, nella stessa data per cui era stata fissata l’adunanza in camera di consiglio per la trattazione degli altri ricorsi.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Il quarto dei ricorsi di cui si e’ riferito, proposto da M.F. e come il primo contro la sentenza 3288 del 2007, deve essere riunito a questo e su di esso va pronunciata decisione in uno agli altri ricorsi cui e’ gia’ riunito.

2. – A ciascuna delle due coppie di ricorsi si attaglia una pronunzia di inammissibilita’, per le ragioni indicate ai punti 4 e 5 della relazione e percio’ il primo d’ogni coppia in base all’art. 366 c.p.c., n. 4) e all’art. 366 bis cod. proc. civ. nel testo applicabile in ragione della data della decisione impugnata, il secondo in base all’art. 325 c.p.c., comma 2, per non essere stato osservato il termine perentorio di giorni sessanta, decorrente nel caso dalla notificazione del precedente ricorso.

3. – I ricorrenti sono condannati, ciascuno in confronto delle due societa’ resistenti, alle spese del processo, liquidate nel dispositivo.

PQM

LA CORTE riunito il ricorso RG 18417/2008 ai ricorsi riuniti 7542/2008, 7543/2008 e 18415/2000, li dichiara tutti inammissibili e condanna ciascuno dei ricorrenti a rimborsare a ciascuna delle due societa’ resistenti le spese del giudizio di cassazione che liquida per ognuna in Euro 1.200,00 di cui 1.000,00 per onorari di difesa, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte suprema di cassazione, il 27 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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