Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, (ud. 30/09/2016, dep.03/01/2017),  n. 27

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16737-2015 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11,

presso l’avvocato MARINA MARINO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LEONORA MAZZOCCHI, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 8, presso l’avvocato FRANCESCO CRISCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA BENEDETTI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 357/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati MARINA MARINO e LEONORA

MAZZOCCHI che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato FRANCESCO CRISCI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza 6 marzo 2015, ha rigettato il gravame di M.P. avverso l’impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo che, giudicando nella causa di separazione dal coniuge B.L.A., aveva affidato in via esclusiva al padre i due figli minori A. e S. e aveva negato alla M. l’attribuzione di un contributo per il mantenimento proprio e dei figli e l’assegnazione della casa coniugale.

La Corte ha confermato la decisione del primo giudice sull’affidamento esclusivo dei figli (anzichè condiviso) in ragione di una particolare conflittualità esistente nel rapporto tra i coniugi che derivava dalla presenza di note caratteriali in entrambi e che ostacolava la loro capacità di assumere scelte comuni, sicchè un affidamento condiviso avrebbe creato una situazione di stallo nelle decisioni che era negativa nell’interesse dei figli, bisognosi di particolari cure e attenzioni; in tale situazione ha confermato il regime di affidamento esclusivo al padre, dando atto dell’importante ruolo della madre non affidataria nella crescita e nella formazione dei figli; con riguardo alle statuizioni economiche, la Corte ha ritenuto che, pur avendo il B. una maggiore capacità reddituale e patrimoniale, la M. godeva di redditi superiori a quelli dichiarati e che aveva dimostrato di essere in grado con i propri mezzi di conservare il tenore di vita matrimoniale.

Avverso questa sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui si è opposto il B.. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata e rigettata, perchè infondata, l’eccezione di improcedibilità o inammissibilità del ricorso per mancata produzione della sentenza notificata (il 30 aprile 2015) la quale, infatti, è ritualmente presente in atti.

I primi sei motivi di ricorso denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per avere escluso l’affidamento condiviso dei figli (con collocamento presso la madre) sulla base dell’argomento, considerato inconsistente, dell’esistenza di una litigiosità tra coniugi e senza considerare che un affidamento esclusivo non garantisce una minore litigiosità nè la tutela dell’interesse dei figli; per averli affidati in via esclusiva al padre pur avendo evidenziato i limiti caratteriali dello stesso e pur avendo rilevato che ad entrambi i genitori erano state riscontrate difficoltà caratteriali, senza una motivazione sulla inidoneità genitoriale della madre la quale si era sempre dimostrata idonea ed attenta nei confronti dei figli.

I motivi in esame, da esaminare congiuntamente perchè reciprocamente connessi tra loro, sono fondati.

Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’orientamente secondo cui l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori (che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno specifico regime di visita con l’altro) costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all’idoneità del genitore affidatario e all’inidoneità educativa alla manifesta carenza dell’altro genitore (v. Cass. nn. 1777 e 5108/20012, 24526/2010, 16593/2008).

Nella specie, la Corte di merito ha preso atto della conflittualità tra i coniugi e ha scelto uno dei due genitori (il B.) quale affidatario esclusivo dei figli senza una specifica motivazione in ordine al pregiudizio che sarebbe stato arrecato ai figli da un affidamento condiviso, essendo del tutto generico e quindi apparente l’argomento della necessità di assicurare rapidità nelle decisioni riguardanti i figli. Inoltre, la scelta di escludere la M. dall’affidamento dei figli non è derivata da una specifica valutazione di incapacità genitoriale della stessa e, per altro verso, neppure la scelta di affidare i figli al padre è derivata da un accertamento della sua idoneità genitoriale. E’ significativo che la Corte di merito abbia evidenziato la presenza di note caratteriali in entrambi i genitori, sicchè la scelta del genitore al quale affidare i figli in via esclusiva risulta priva di una reale motivazione.

Gli ultimi tre motivi riguardano la mancata attribuzione dell’assegno di mantenimento in favore della M., addebitando alla sentenza impugnata lacune istruttorie e omesso esame della documentazione ai fini dell’accertamento dell’elevato tenore di vita matrimoniale e della situazione reddituale delle parti che si assume sperequata a vantaggio del B. e a svantaggio della M..

I motivi in esame sono inammissibili: le censure motivazionali non sono riconducibili al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite (n. 8053/2014); la censura di carenza di istruttoria e omesse indagini sui redditi, rubricata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, vorrebbe indurre questa Corte ad una impropria revisione del giudizio di fatto, compiuto dal giudice di merito, in ordine all’accertamento in concreto dei redditi delle parti.

In conclusione, in accoglimento dei primi sei motivi del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie i primi sei motivi del ricorso, dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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