Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26999 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.27/12/2016),  n. 26999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17322-2015 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 85, presso lo studio dell’Avvocato RAFFAELE ANTONIO CARITO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANCARLO GIARDINO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, MAURO RICCI E CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3074/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI

dell’01 /12/2014, depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, difensore del controcorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 23.1.2015, la Corte di appello di Bari accoglieva il gravame dell’INPS e, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Trani – che aveva riconosciuto il diritto di R.S. all’assegno ordinario di invalidità, con corresponsione dei relativi ratei a far data dal (OMISSIS) e non dalla domanda amministrativa rigettava la domanda proposta dall’assicurato.

Rilevava la Corte che la rinnovata ctu medico legale aveva accertato un quadro patologico che comportava un stato invalidante non eccedente il limite di legge, con residua capacità lavorativa del R. al di sopra del terzo, tenuto conto dell’incidenza in lavoratore con mansioni di carpentiere di anni 45.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il R., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS.

Si denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 113 c.p.c., comma 1, e della L. n. 222 del 1984, art. 1 nonchè l’omesso esame circa un fatto oggetto di discussione decisivo per il giudizio, osservandosi che la Corte del merito aveva omesso di attribuire rilevanza ad indagini strumentali che avevano portato a diagnosi riportate in certificazioni provenienti da strutture pubbliche idoneamente prodotte nelle fasi del merito, fondandosi sulla valutazione di carattere soggettivo espressa dall’ausiliare officiate in sede di gravame, che si poneva in evidente contrasto con gli esiti degli accertamenti documentati nella richiamata certificazione (iscrizione alla 2^ classe NYHA della patologia cardiaca e dispnea, rilevata da indagine strumentale).

Si rileva che le conclusioni del ctu sono connotate da una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica e come tali sono erronee ed inattendibili, aggiungendosi poi che l’apprezzamento espresso in relazione alle patologie interessanti l’apparato osteoarticolare non è avvalorato da alcun accertamento strumentale, laddove il carattere ingravescente delle patologie anzidette non avrebbe potuto giustificare un giudizio di normale funzionalità degli arti superiori ed una riduzione lieve media dei movimenti articolari delle coxofemorali.

Si aggiunge che nelle note difensive formulate avverso le conclusioni del CTU era stata evidenziatala la peculiarità dell’attività lavorativa di carpentiere svolta dal R. ai fini dell’incidenza delle patologie sulla capacità lavorativa residua anche in occupazioni confacenti all’attitudine lavorative e non declassanti, facendosi riferimento alla circostanza che l’assicurato aveva ricevuto nelle more dall’INPS la liquidazione dell’assegno ordinario sia a seguito della sentenza di primo grado, sia a seguito di visita di revisione effettuata dall’INPS nei tre anni successivi al (OMISSIS), ciò che dimostrava che i sanitari dell’istituto avevano riconfermato il parere espresso dal Ctu di primo grado.

Il ricorso, nella duplice articolazione di denuncia di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, è inammissibile.

Le censure in realtà sollecitano soltanto una nuova lettura delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità. Infatti, per costante giurisprudenza in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi (cfr. tra le altre, Cass. 3.2.2012 n. 1652; Cass. 12.1.2011 n. 569).

Al di fuori di tale ambito le censure anzidette costituiscono mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico – formale, e si traducono, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. 22 febbraio 2013, n. 4570; id. 15 gennaio 2013, n. 767 del 2013; 23 novembre 2012, n. 20773; 12 dicembre 2011, n. 26558; Cass. 29 aprile 2009, n. 9988; 3 aprile 2008, n. 8654).

Con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in deviazioni dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente errate, nè – ancor meno – se ne indicano le fonti: ci si limita, invece, a svolgere solo osservazioni concernenti il merito di causa senza evidenziare quali sarebbero gli accertamenti strumentali omessi (secondo nozioni scientificamente valide ed opportunamente richiamate in termini di dovuta specificità) e quali le affermazioni scientificamente errate.

Sempre per consolidata giurisprudenza di questa S.C. (cfr., tra le altre, Cass. 17 dicembre 2010, n. 25569), cui va data continuità, il giudice di appello, pur se obbligato a motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il proprio eventuale disaccordo rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, dovendo soltanto prendere in considerazione i rilievi tecnico – valutativi mossi dell’appellante. A maggior ragione, dunque, può motivatamente condividere le conclusioni del c.t.u. di secondo grado, che pervengano a conclusioni difformi dalle prime.

Il denunziato vizio, riferito anche ad una omessa specifica valutazione delle note difensive, si risolve, nella sostanza, nella prospettazione di un diverso apprezzamento senza che venga evidenziata alcuna erronea affermazione scientifica, onde il dissenso attiene alla diagnosi e non ai principi applicati dal giudice del merito (cfr, tra le tante, Cass. 8786/2013, 10912/2013).

Anche in relazione all’incidenza del quadro patologico accertato sulla capacità lavorativa dell’istante, la decisione, al di là del carattere assolutamente generico dei rilievi formulati dal ricorrente, risulta coerente con i principi espressi da questa Corte secondo cui la stessa deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall’assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell’assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l’adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l’assicurato ad ulteriore danno per la salute (cfr. Cass. 6.7.2007 n. 15265).

Peraltro, al di là dell’erroneo richiamo alla violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., meramente evocati in rubrica senza alcuna specificazione di vizi della sentenza a tali norme riconducibili, nel giudizio in materia di invalidità, i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, quando siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.

A tale riguardo si osserva che la critica mossa in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo è prospettata in termini tali che non rientra nel paradigma di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che prescrive che il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il “fatto storico” censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5 non può, dunque, identificarsi con la pretesa erronea valutazione degli elementi di causa espressa dalla Corte del merito (cfr. Cass. s. u n. 8053/2014).

Infine, il riconoscimento dell’assegno d’invalidità, effettuato dall’I.N.P.S. in sede amministrativa durante la pendenza del procedimento giudiziario concernente quella prestazione, non determina la cessazione della materia del contendere, stante la persistenza dell’interesse dell’assicurato ad ottenere con il giudicato un accertamento incontestabile del proprio diritto ed attesa, altresì, la persistenza dell’interesse dell’istituto assicuratore a vedere accertata – in maniera del pari incontestabile e senza necessità del ricorso all’esercizio dei poteri di autotutela – l’insussistenza del medesimo diritto, in ipotesi erroneamente riconosciuto (cfr. Cass. 17.10.2011 n. 21428).

Per quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Osserva il Collegio come il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ciò comporta la reiezione del ricorso, non essendo i rilievi formulati in memoria idonei a scalfire quanto argomentato con richiamo agli enunciati consolidati principi.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del R. e si liquidano come da dispositivo.

Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve rilevarsi, in ragione dell’inammissibilità dell’impugnazione, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’indicata notinativa, posto a carico del ricorrente (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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