Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26999 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. II, 26/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 26/11/2020), n.26999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23676/2019 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI,

151, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SEGRETO, rappresentato

e difeso dall’avvocato CATERINA FISCELLA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 317/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 21/5/2019, la Corte d’appello di Potenza ha respinto il ricorso proposto da F.D., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione del Tribunale di Potenza, di reiezione delle domande di protezione internazionale ed umanitaria, ritenendo non credibile la narrazione del ricorrente (questi aveva riferito di una contesa tra la sua famiglia e quella dello zio per alcuni terreni, dell’uccisione di suo padre e della paura di subire la stessa sorte), evidenziando la carenza di dettagli, la contraddittorietà nel racconto della fuga dagli assassini del padre, l’aiuto da parte di un signore in motocicletta, le circostanze successive all’investimento del fratello, il carattere del tutto inverosimile dell’epilogo della fuga dalla Libia, e che inoltre la parte non aveva motivato il mancato ricorso alle Autorità di polizia con la sfiducia verso il sistema giudiziario e di polizia, ma solo con l’urgente necessità di fuggire.

La Corte del merito ha evidenziato come il processo fosse stato rinviato due volte per sentire il F., che non si era presentato senza alcuna giustificazione, nè risultava che il rinvio fosse stato causato dal carico del ruolo, come sostenuto in atto d’appello.

La Corte ha concluso nel ritenere escluse le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, così come della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), avuto riguardo al rapporto EASO dicembre 2018, di Amnesty 2016/2017 e della Luiss, e della protezione umanitaria, anche considerato che la prova dell’integrazione era basata sull’assunto della frequenza di un corso di lingua e delle comunicazioni di disponibilità all’assunzione a tempo determinato da parte di due imprenditori agricoli, senza la prova dell’effettiva prestazione. Avverso detta pronuncia ricorre F.D., sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia i vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, facendo valere, in relazione alla richiesta di protezione umanitaria, il generico riferimento da parte della Corte d’appello a quanto già rilevato in merito alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), con generico richiamo al rapporto EASO 2018 che invece, alle pagine 37/46 smentisce l’assunto della Corte, deponendo per una situazione di violenza diffusa e generalizzata, che colpisce non solo il Nord, ma anche le regioni centrali e meridionali, nonchè la mancata valutazione dei documenti Unilav e di assunzione 2018 e 2019, comprovanti la prestazione di attività lavorativa; il ricorrente, inoltre, che vive nello Sprar di (OMISSIS), assume che il proprio inserimento sociale è provato dal conseguimento di patente di guida e dall’acquisto di modesta autovettura.

Il motivo è largamente inammissibile.

Premesso che è incontestata la non credibilità della narrazione, e premesso che, come affermato nella pronuncia 4455/2018, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza, va rilevato che la prima doglianza del ricorrente attiene alla valutazione del rapporto Easo 2018, che invece deporrebbe, secondo la parte, per una situazione di violenza diffusa e generalizzata che coinvolge non solo il nord ma anche le regioni centrali e meridionali e che depriverebbe il ricorrente, in caso di rimpatrio, dei diritti e delle libertà fondamentali di cui gode in Italia: Ora, va innanzi tutto rilevato che del rapporto Easo il ricorrente non indica neppure sommariamente il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza, nè provvede alla dovuta localizzazione, ex art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

E’ inoltre palese la genericità del riferimento ai diritti fondamentali, il che vale ad evidenziare una chiara carenza sul piano delle allegazioni.

La parte, sostanzialmente, propende inammissibilmente per attribuire al rapporto Easo una valenza di merito difforme da quella attribuita dalla Corte d’appello, nell’esercizio della valutazione dei fatti che è propria del Giudice territoriale.

Quanto infine alle contestazioni sulla ritenuta mancata prova dello svolgimento di attività lavorativa, la parte non indica o riassume il contenuto dei doc. indicati, si limita a sostenere che, diversamente da quanto motivatamente ritenuto dalla Corte d’appello, dagli stessi sarebbe evincibile lo svolgimento di attività lavorativa negli anni 2017, 2018 e 2019, in tal modo contestando frontalmente la valutazione di merito condotta dal Giudice del merito sui detti documenti, e insiste nell’uso dei poteri ufficiosi; nel resto, l’affermazione del conseguimento della patente di guida e dell’acquisto di autovettura, ove ritenuti in tesi decisivi, non sono suffragati da alcun riferimento documentale nè dell’avvenuta produzione nel giudizio di merito.

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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