Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26999 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. I, 22/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 22/10/2019), n.26999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27584/2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv.

Gianluca Giammatteo giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO depositato il

13/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/9/2019 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 13 luglio 2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto da C.A. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale rilevava che il racconto della migrante (la quale aveva dichiarato di aver lasciato la Nigeria a causa dei maltrattamenti subiti dalla zia e di non voler fare ritorno in patria per il timore di essere uccisa dalla parente) era vago e stereotipato, osservando poi che le questioni sollevate in ricorso non avevano attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;

ciò premesso, il collegio di merito: i) riteneva che non ricorressero motivi di persecuzione, poichè le vicende narrate, quand’anche veritiere, avevano natura prettamente privata e potevano trovare tutela tramite il ricorso alle autorità statali; ii) rilevava che nel Delta State, in Nigeria, non era in atto una situazione di violenza indiscriminata, dato che l’organizzazione terroristica Boko Haram operava nel nord-est del paese e non vi erano conflitti armati in corso; iii) constatava come la richiedente asilo non avesse allegato o provato elementi che fossero utili a ravvisare una sua particolare vulnerabilità;

in forza di questi argomenti il Tribunale rigettava le domande proposte, revocando nel contempo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia C.A., al fine di far valere tre motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. occorre preliminarmente rilevare l’improcedibilità del ricorso;

3.1 la previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve; nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere quindi dichiarato improcedibile (Cass. 9005/2009);

3.2 nel caso di specie parte ricorrente non ha provveduto a depositare, insieme al ricorso, copia autentica della decisione impugnata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel senso previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2;

la stessa parte ricorrente peraltro ha rappresentato, nell’incipit del ricorso, di aver ricevuto comunicazione del decreto impugnato, con un atto di cancelleria che valeva a far decorrere il termine di impugnazione di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13;

una volta preso atto dell’allegazione del verificarsi della condizione da cui dipendeva il decorso del termine previsto per proporre impugnazione in questa sede di legittimità, occorrerà accertare, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto di tale termine, l’improcedibilità del ricorso, in ragione della mancata ottemperanza all’onere del deposito della copia della decisione impugnata entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1, dato che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’inammissibilità (Cass. 1295/2018, Cass. 3564/2016 e Cass. 7469/2014);

4. il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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