Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26999 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. III, 15/12/2011, (ud. 04/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25581-2009 proposto da:

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato CANFORA

MAURIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCHINA GAETANO

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZA 2 SC. B INT. 2, presso lo studio dell’avvocato

SEMINARA S ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato SEMINARA

DARIO giusta delega in atti;

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 2 SC. B INT. 2, presso lo studio dell’avvocato

SEMINARA & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato

SEMINARA

DARIO giusta delega in atti;

D.S.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 2 SC. B INT. 2, presso lo studio dell’avvocato

SEMINARA & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato

SEMINARA

DARIO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

D.S.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1487/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/10/2008, R.G.N. 20/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 22 ottobre 2008, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 6990 del 2007:

a. dichiarava inammissibile, ai sensi dello art. 345 c.p.c..

la domanda di P.R. diretta a far accertare la dichiarazione di falsità delle dichiarazioni rese da D.S.M. in sede penale il 25 agosto 1985 e altresì diretta ad estendere la efficacia della falsità anche nei confronti di D.S.O., P.S. e P.G.;

b. in parziale accoglimento dello appello di P.R. ed in riforma della sentenza del tribunale condanna D.S.M. a risarcire a P.R. il danno morale provocatole per effetto della falsa dichiarazione resa il 25 febbraio 1985 dinanzi al Giudice istruttore del tribunale di Catania;

c. compensa tra P.R. e D.S.M. le spese del giudizio di appello;

d. condanna P.R. a rifondere alle controparti D.S. O. G. e P.S. le spese del giudizio di appello da distrarsi in favore dell’avv. Dario Seminara antistatario.

2. Contro la decisione ha proposto ricorso, ritualmente notificato alle controparti, P.R. deducendo cinque motivi. Resistono con autonomi controricorsi D.S.O. e P.S. e G. deducendo la inammissibilità del ricorso per la mancanza dei quesiti di diritto e la indicazione del fatto controverso. La Corte in camera di consiglio ha deliberato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti in parte inammissibili ed in parte infondati dovendosi applicare ratione temporis il regime dei quesiti. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.

3.1. SINTESI DESCRITTIVA. Nel primo motivo si deduce error in procedendo per violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c. per ultrapetizione o extrapetizione da parte della Corte di appello per avere esorbitato tra il chiesto e il pronunciato e per non avere considerato le prove poste a sua disposizione. La censura si svolge da pag. 6 a 23 del ricorso, ma non si chiude con la formulazione di un quesito di diritto.

Nel secondo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione al diritto ad avere una condanna generica.

La censura peraltro non enuclea il fatto controverso e sostanzialmente deduce un error in iudicando per la mancata estensione della pronuncia di condanna.

Nel terzo e nel quarto motivo, che vengono argomentati congiuntamente con riguardo alla mancata estensione dello accertamento nei confronti dei convenuti D.S.P., si deduce:

come terzo motivo lo error in iudicando per la violazione degli artt. 99, 111 e 112 c.p.c. e artt. 1 e 2 preleggi e artt.345 e 395 c.p.c.;

come quarto motivo l’error in procedendo per la violazione degli artt. 99, 111 e 112 c.p.c. e artt. 1 e 2 preleggi, artt. 345 e 395 c.p.c. senza però provvedere alla enunciazione dei quesiti.

Infine come quinto ed ultimo motivo si deduce il vizio della motivazione su fatto controverso e decisivo della controversia, sulla sussistenza di una domanda nuova.

4. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo motivo del ricorso, che deduce un error in procedendo da ultra od extra petizione risulta inammissibile ai sensi dello art. 366 bis c.p.c. vigente ratione temporis, per la mancanza del quesito dei diritto e della sintesi descrittiva.

Il secondo motivo parimenti è inammissibile per la mancata indicazione del fatto controverso in ordine al quale si deduce in vizio della motivazione e in relazione al fatto che denuncia invece un error in iudicando per la mancata estensione della statuizione di condanna senza formulare appropriato quesito.

Il terzo e il quarto motivo denunciano nuovamente l’error in iudicando ma non formulano i quesiti e pertanto restano inammissibili.

INAMMISSIBILE infine il quinto motivo che deduce come vizio della motivazione un error in procedendo senza formulazione del quesito.

Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere a ciascuna delle parti resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna P.R. a rifondere a D.S.O., P.G. e P.S., per ciascuno, la somma di Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessorie e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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