Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26998 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. II, 26/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 26/11/2020), n.26998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23710/2019 proposto da:

O.E., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIAGRAZIA

STIGLIANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

BARI;

– intimata –

avverso il decreto di rigetto n. 3711/2019 del TRIBUNALE di BARI,

depositato il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 16/7/2019, il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso proposto da O.E., cittadino (OMISSIS), avverso la decisione della locale Commissione territoriale, di reiezione delle domande di protezione internazionale ed umanitaria, ritenendo non congruenti le dichiarazioni della parte (l’ O. aveva riferito di frequentare il (OMISSIS), di avere accusato i marinai di avere provocato la morte del padre, ferito durante gli scontri del (OMISSIS) tra studenti e marinai della Marina nigeriana, di essere stato imprigionato per circa un mese e di essere stato liberato da un ufficiale, che però lo aveva costretto a lavorare per lui) con le notizie dello scontro rinvenibili dalle fonti internazionali (lo scontro sarebbe avvenuto tra studenti e soggetti non appartenenti alla Marina, che avevano illecitamente usato divise militari) nè aveva spiegato, se non in modo generico e poco credibile, perchè non si fosse rivolto alla polizia locale, ed era inverosimile che la parte fosse ancora ricercata dalla Marina nigeriana a distanza di sei anni dai fatti; in ogni caso, il ricorrente aveva contraddittoriamente prima affermato di non essere stato presente agli scontri e poi di essere stato presente.

Il Tribunale, quanto al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha dato conto del Report Easo 2018, aggiornato a giugno 2018, concludendo nel senso che non sussisteva nella zona a sud ovest della Nigeria una situazione tale da costituire un rischio effettivo di danno grave per l’intera popolazione civile; quanto alla protezione umanitaria, ha concluso nel senso della insussistenza di un’effettiva lesione dei diritti fondamentali nè di specifica vulnerabilità, e che infine non era stato provato lo stabile inserimento in Italia con la produzione del solo attestato di frequenza del corso di lingua italiana per stranieri, livello A1.

Avverso detta pronuncia ricorre O.E., sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato mero “atto di costituzione”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 nonchè il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3; sostiene che il Tribunale, pur sollecitato a valutare nuove fonti di prova rispetto quelle considerate dalla Commissione, non ha disposto l’audizione della parte “per confrontare ed approfondire passaggi magari ritenuti lacunosi del narrato”, omettendo di menzionare gli indizi probatori e di spiegarne l’irrilevanza, da cui l’apparenza palese della motivazione, nè ha adempiuto all’onere probatorio sullo stesso gravante D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, evidenzia come il Tribunale abbia indicato per due volte come lo Stato più colpito dalla violenza armata sia proprio Lagos, che è la zona di provenienza della parte, attingendo da fonti datate, e fa presente che a Lagos vi è altra emergenza relativa a deportazioni di massa, cittadini nigeriani di etnia (OMISSIS) ad (OMISSIS) (anni precedenti al 2013).

Il primo motivo è sostanzialmente inammissibile.

E’ inammissibile la doglianza sulla mancata considerazione dell’articolo del (OMISSIS), di cui la parte non ha riportato e neppure sunteggiato a grandi linee il contenuto, nè indicato quando e in che modo avesse fatto valere detta produzione nel giudizio di merito, nè infine, può costituire vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa valutazione di un mero elemento probatorio, dato che, come ribadito tra le ultime nella pronuncia 16214/19 (in senso conforme alla 5654/17) il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento.

Meramente dipendente da tale doglianza è la censura, estremamente generica, rivolta a far valere la mancata audizione della parte, per meglio chiarire passaggi “magari ritenuti lacunosi”, “alla luce degli articoli on line diversi e contrapposti nei contenuti a quelli individuati dalla Commissione”.

Ed anche a volere aderire all’orientamento secondo il quale, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio avuto davanti alla Commissione, occorre non solo fissare l’udienza, ma altresì disporre l’audizione del ricorrente, ove ne sia stata fatta richiesta e sia presente la parte (così la pronuncia 9228/2020), nella specie deve rilevarsi come il ricorrente non abbia neppure allegato di essere stato presente e di avere richiesto l’audizione personale.

Conclusivamente, si deve rilevare che, sostanzialmente, con il primo mezzo, la parte intende ottenere una rivalutazione del merito.

Il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente postula una lettura non corretta della pronuncia, laddove evidenzia come nella stessa si dia per due volte atto dell’essere il Lagos la regione più colpita dalla violenza armata, mentre il Tribunale ha dato atto, sulla base del rapporto Easo 2018, che l’intera zona del sud ovest è la più sicura sul piano geopolitico, di talchè la doglianza finisce con il colpire la mera valutazione di merito; nè è accoglibile la censura sul carattere datato del Report esaminato, dato che la parte non riporta di contro Report specifici più aggiornati e di segno contrario, mentre del tutto estraneo alla situazione fatta valere è il riferimento a deportazioni di massa, che, per di più, secondo la fonte citata, sono degli anni 2012/2013.

Non v’è pronuncia sulle spese, dato che il Ministero non ha svolto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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