Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26998 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. III, 15/12/2011, (ud. 04/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25163-2009 proposto da:

B.M., B.E., L.M.D.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’Avv. ESIBIZIONE GENNARO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA ANCONA (OMISSIS) in persona del Vice Presidente

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 337/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/05/2009 R.G.N. 1467/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato GENNARO ESIBIZIONE;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso con l’inammissibilità, in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) alle ore 8,50 circa B.R., a bordo di una fiat Argenta, mentre percorreva la strada provinciale nel tratto (OMISSIS), subito dopo lo inizio di una strettoia presegnalata, si trovava in presenza di un autoarticolato che impegnava la ristretta carreggiata e lo costringeva ad una manovra di emergenza per evitare l’impatto. L’autovettura sbandava colpendo una banchina di cemento e si ribaltava; il conducente riportava lesioni mortali.

2. Con citazione del 30 gennaio 1997 gli eredi, L.M. D., B.M. e B.E. convenivano dinanzi al Tribunale la Provincia di Ancona e ne chiedevano la condanna al risarcimento di tutti i danni conseguenti all’incidente. Si costituiva la Provincia e contestava il fondamento della domanda.

3. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 26 febbraio 2003, sulla base del rapporto dei carabinieri di Osimo e dei rilievi valutati dal CTU, riteneva che lo incidente era stato provocato dalla guida imprudente e dalla eccessiva velocità, escludendo che la strada presentasse una situazione di pericolo occulto.

4. Contro la decisione proponevano appello gli eredi chiedendone la riforma; resisteva la Provincia e chiedeva il rigetto del gravame.

5. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 23 maggio 2009, notificata, dopo aver proceduto ad analitica valutazione delle prove rigettava l’appello e condannava gli eredi alla rifusione delle spese del grado.

6. Contro la decisione ricorrono gli eredi deducendo tre motivi di ricorso: resiste la provincia con controricorso. MEMORIE per Provincia di Ancona.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi dei motivi ed a seguire la confutazione in diritto.

Nel primo motivo si deduce il vizio della motivazione su punto decisivo per la inidoneità delle ragioni poste a fondamento della decisione di appello. La tesi, formulata in un quesito a ff. 12 è che il conducente procedeva a velocità moderata, nel rispetto dei limiti di 50 km orari in un tratto di strettoia della sede stradale presegnalato da segnale di pericolo, e che lo sbandamento venne determinato dalla presenza di un imponente ostacolo. Si lamenta che la motivazione sia talmente illogica da impedire la ricostruzione dello iter logico della Corte che ascrive la responsabilità dello accaduto alla condotta negligente del conducente, mentre la situazione di sicurezza della circolazione era caratterizzata da una situazione di insidia o pericolo occulto.

Nel secondo motivo si deduce error in iudicando per la violazione delle regole del neminem laedere in relazione alla esclusione della responsabilità della provincia, che non aveva predisposto una evidente e tempestiva segnalazione della strettoia e dei limiti di velocità in presenza di una situazione di pericolo occulto e di non prevedibilità soggettiva del medesimo.

Il quesito in termini è posto al ff. 22 del ricorso.

Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione per le lacune della consulenza tecnica di ufficio e gli errori di valutazione o apprezzamenti compiuti dal suo redattore e recepiti acriticamente dal giudice. Il quesito viene proposto sinteticamente a ff. 30.

8. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo ed il terzo motivo del ricorso – soggetto ratione temporis al regime dei quesiti – vengono in esame congiunto in quanto attengono alla ricostruzione del fatto storico dannoso considerando lo stato dei luoghi, le condizioni di sicurezza del tratto stradale, la segnalazione della strettoia, lo sbandamento del mezzo.

Il vizio denunciato conferisce alla Corte di legittimità unicamente il dovere di controllo, sotto il profilo della coerenza logico formale delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, che ha compiuto una nuova e diligente valutazione del materiale probatorio, pervenendo da un lato alla esclusione della imputabilità dello incidente a condotta omissiva o negligente della Provincia nel segnalare la strettoia con la indicazione dei limite di velocità, e d’altro lato ha ritenuto che il nesso causale colleghi invece lo sbandamento alla condotta negligente e imprudente del conducente dell’auto che ben conosceva il percorso, che percorreva frequentemente per ragioni di lavoro. Tale valutazione esprime un prudente apprezzamento delle prove non sindacabile in questa sede, neppure sotto il profilo di un vizio rilevante della motivazione, anche con riguardo alle conclusioni peritali che hanno un valore sussidiario rispetto agli elementi di prova considerati. Vedi, per precedenti giurisprudenziali Cass. 30 giugno 2011 n. 14402 in motivazione e Cass. 25 febbraio 2004 n. 303.

Il secondo motivo, che deduce l’error in iudicando in relazione alla esclusione della responsabilità della provincia, propone un quesito che si fonda su una sintesi descrittiva per fattispecie diversa da quella obbiettivamente considerata dai giudici del merito, che hanno considerato la condotta di guida del conducente come imprudente o negligente, tanto da determinare uno sbandamento, pur avendo conoscenza dei luoghi ed in presenza del segnale che avvertiva la presenza imminente della strettoia. Pertanto il motivo risulta, per come prospettato, inammissibile e privo di decisività. Vedi, sulla ricostruzione della dinamica dello incidente come giudizio di fatto, spettante al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità Cass. 22 maggio 2006 n. 11947 e Cass. 2011 n. 14442 in parte motiva. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti a rifondere alla resistente Provincia le spese del grado, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti a rifondere alla Provincia di Ancona le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2700,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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