Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26997 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.27/12/2016),  n. 26997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13543-2015 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI, in persona

del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA IV NOVIMBRE 144, presso lo studio dell’Avvocato LUCIANA

ROMEO, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato LUCIA

PUGLISI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DE

SANCTIS 4, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE TENCHINI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9743/2014 della CORDE D’APPELLO di ROMA del

25/11/2014, depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 25.11.2014, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, all’esito della disposta ctu medico legale, dichiarava che G.A. era affetto da tecnopatia (radiodermite ed opacità del cristallino) con menomazione alla integrità psico fisica nella misura dell’11% e condannava l’INAIL alla liquidazione della differenza di indennizzo in capitale ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 a decorrere dalla denuncia di malattia professionale, oltre interessi legali.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INAIL affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste il G. con controricorso.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Con il primo motivo, viene denunziata violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 3 e 80 rilevandosi che, a fronte di riconoscimento da parte dell’INAIL di un danno biologico dell’8%, ottenuto attraverso l’unificazione della percentuale della radiodermite del 6% e dell’ulteriore del 3% relativo ad un precedente infortunio del 2006 per lesioni permanenti alla mano sinistra, postumi di un infortunio, su ricorso dell’assicurato, era stato riconosciuto al predetto in primo grado una rendita del 10%, contestata nel giudizio di appello sul rilievo di una inabilità derivante da tecnopatia di grado superiore a quella riconosciuta, e che erroneamente la Corte di appello aveva imputato la riconosciuta misura dell’11% della rendita esclusivamente alla tecnopatia, laddove la stessa era comprensiva anche del danno biologico conseguito all’infortunio del 3%.

Con il secondo motivo, viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, osservandosi che la sentenza del giudice del gravame è carente sotto il profilo motivazionale, mancando l’indicazione del criterio logico che ha condotto alla formazione del convincimento e l’esplicitazione del percorso argomentativo seguito.

Deve osservarsi che dalla ricostruzione della vicenda fattuale contenuta nel ricorso dell’istituto emerge che l’assicurato ha agito in giudizio per contestare la valutazione della percentuale dell’8% riconosciuta in sede di visita con nota del 28.5.2007, con riferimento all’unificazione della percentuale attribuita alla radiodermite del 6% e dell’ulteriore del 3% per il precedente infortunio del 2006.

La domanda dell’assicurato non poteva pertanto che riferirsi alla contestazione di tale rendita unificata, sia pure richiedendosi il riconoscimento di una maggiore rendita per effetto del ritenuto maggior grado di invalidità attribuibile alla tecnopatia.

La domanda proposta dall’assicurato nei confronti configura infatti una pretesa che, ancorchè possa apparire diversificata da una pluralità di ipotesi astrattamente applicabili, è in realtà unica, nel senso che essa mira a conseguire comunque una prestazione, la cui misura spetta al giudice determinare (cfr. Cass. 14.8.2004 n. 15898).

Ciò comporta che erroneamente la pronunzia in sede di gravame ha ritenuto riferibile il grado di invalidità accertato dal CTU alla sola tecnopatia, essendo la percentuale cui è rapportato l’indennizzo in capitale da ritenere la risultante della valutazione complessivamente riferita dall’ausiliare anche all’infortunio, in tale senso dovendo intendersi le conclusioni del predetto in conformità ai criteri desumibili dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 80 e art. 13, comma 5.

Nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle predette disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un’unica rendita o dell’indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell’integrità psicofisica. L’importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.

Poichè la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, si propone la cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti, congiuntamente esaminati ed accolti per le considerazioni sopra svolte, ed il rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame in conformità ai principi qui ribaditi. Alla stessa va devoluta anche la determinazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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