Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26997 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. I, 22/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 22/10/2019), n.26997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25774/2018 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso

la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi

Migliaccio giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO depositato il

9/8/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/9/2019 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 9 agosto 2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto da H.S., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; in particolare il Tribunale rilevava che il richiedente aveva prospettato motivi di allontanamento che non avevano attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, dato che aveva genericamente affermato di avere problemi economici derivanti da fattori non ricollegabili ad eventi di rischio per la sua incolumità;

il fatto poi che lo stesso migrante lavorasse sul territorio risultava una circostanza del tutto neutra e non incidente sul giudizio del Tribunale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

il Tribunale inoltre rilevava che in Bangladesh, pur in presenza di forti tensioni politiche e religiose, non esisteva una situazione di violenza indiscriminata tale da esporre il richiedente asilo al pericolo di subire un rischio grave ed effettivo in caso di rimpatrio;

infine il collegio di merito respingeva la richiesta di protezione umanitaria in quanto il ritorno non avrebbe determinato la privazione del nucleo dei diritti umani costitutivo dello statuto della dignità personale;

in forza di questi argomenti il Tribunale rigettava le domande proposte, revocando nel contempo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia H.S., al fine di far valere tre motivi di impugnazione;

il Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul profilo di rischio dedotto – in termini di condizione di sfollato interno in cui il migrante verserebbe nel suo paese di origine a causa del verificarsi degli eventi ambientali catastrofici e delle sistematiche alluvioni, che porrebbero a rischio la sua possibilità di avere una esistenza dignitosa – ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria;

3.2 il motivo deduce, quale situazione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, una condizione ambientale di carattere sistematico a cui sarebbero sottoposti tutti i connazionali del migrante a causa delle condizioni ambientali esistenti in Bangladesh;

tuttavia, a mente del considerando 15 della direttiva 2011/95/UE (al pari di quanto già previsto dal considerando 26 della direttiva 2004/83/CE), “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave”;

la norma invocata – che dà attuazione alla direttiva Europea in materia ispirandosi chiaramente al disposto degli artt. 3 C.E.D.U. e 3 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – deve essere pertanto intesa come volta ad approntare una tutela rispetto a una minaccia di carattere individuale, qualificabile come danno grave secondo i criteri previsti all’interno dello stesso art. 14, mentre esulano dal suo ambito di applicazione i rischi a cui risulta esposta, in generale, l’intera popolazione o una parte della popolazione di un determinato paese;

la doglianza risulta perciò inammissibile, per mancanza di decisività;

4.1 il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito: il Tribunale avrebbe tralasciato di considerare, in termini comparativi, la situazione personale del richiedente asilo in Italia e quella in cui questi verrebbe a trovarsi nel paese di origine in caso di rimpatrio;

4.2 il motivo è fondato;

il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 , convertito in L. n. 134 del 2012, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. 20721/2018, Cass. 21257/2014);

il giudice di merito, all’interno del provvedimento impugnato, ha preso in esame la questione relativa alla riconoscibilità al migrante della protezione umanitaria richiesta, ma, dopo aver fatto un lungo richiamo ai principi fissati in materia da questa Corte, si è semplicemente limitato a constatare che “nel caso di specie non risultano essersi verificate le condizioni in parola”;

una simile motivazione – di carattere prettamente apparente, essendo fondata su argomenti obbiettivamente inidonei a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U., 22232/2016) – tralascia l’esame dei fatti storici specificamente addotti dal ricorrente (costituiti da un lato dal conseguimento di un’occupazione lavorativa a tempo pieno e indeterminato come sarto, dalla disponibilità di una casa di proprietà e dalle conoscenze linguistiche raggiunte, dall’altro dall’impossibilità di godere in patria dei diritti e delle libertà fondamentali, dalla condizione di sfollato interno, dalla situazione esistente nell’area rurale di provenienza e dalla grave crisi umanitaria esistente nel paese di provenienza a causa del ripetersi di devastanti eventi naturali) al fine di giustificare, all’esito di una comparazione fra la condizione di integrazione raggiunta e la situazione in cui si sarebbe trovato in caso di rimpatrio, la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria;

ne discende la necessità di cassare sul punto il provvedimento impugnato affinchè il giudice di merito vagli compiutamente i fatti storici allegati dal ricorrente onde verificare la fondatezza della domanda di protezione umanitaria presentata;

5. rimane assorbito – stante la necessità di procedere a un nuovo esame della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha inteso denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32, comma 3 e art. 5, comma 6 T.U.I. poichè il Tribunale non avrebbe attivato i propri poteri istruttori, in violazione del dovere di cooperazione a cui era tenuto anche ai fini dell’accertamento dei presupposti della tutela umanitaria richiesta;

6. il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Campobasso, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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