Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26997 del 02/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 26997 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 26418-2012 proposto da:
BELLAVIA ANGELO (BLLNGL48M23B429B) elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. CANNATA GIORGIO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (8018440587) in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

W4-0

Data pubblicazione: 02/12/2013

- resistente avverso il decreto nel procedimento R.G. 595/2011 della CORTE
D’APPELLO di CATANIA del 22.2.2012, depositato il 29/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

GIORGIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giorgio Cannata che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Catania, con decreto depositato in data 29 marzo
2012, ha rigettato il ricorso per equa riparazione, depositato il 29
novembre 2011, proposto, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, da
Bellavia Angelo per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare,
ancora pendente dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, nel corso della
quale il ricorrente aveva presentato domanda di ammissione allo stato
passivo accolta all’udienza tenutasi il 2 aprile 1998.
La Corte territoriale ha premesso, in linea di principio, che la durata del
processo fallimentare non può ragionevolmente superare i cinque anni

03/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN

e che un ritardo di oltre dieci anni nella relativa definizione è
indennizzabile. Tuttavia, essa ha rilevato che, nel chiedere il
risarcimento del danno non patrimoniale, l’istante si era limitato a
dedurre l’incomprensibilità della lungaggine giudiziaria, venendo meno
all’onere di allegazione, non essendo stato neppure in grado di
enucleare stasi della procedura da attribuire a inerzia degli organi
concorsuali, né di dedurre in quali segmenti temporali non sarebbe

Ric. 2012 n. 26418 sez. M2 – ud. 03-05-2013
-2-

A

stata effettuata alcuna attività da parte dei predetti organi. Inoltre,
l’istante, nell’assumere che il protrarsi della procedura fosse dipeso
dalla condotta dei suoi organi, era venuto meno anche all’onere di
provarne la inerzia ingiustificata nello svolgimento delle varie attività di
rispettiva pertinenza. Né valeva il richiamo al potere-dovere del giudice

avendo il ricorrente ottemperato al fondamentale e preliminare onere
di allegazione.
Per la cassazione del decreto della Corte d’appello ha proposto ricorso,
sulla base di due motivi illustrati anche da successiva memoria, il
Bellavia. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella
redazione della sentenza.
Con il primo motivo (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi
2 e 3, e dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali) ci si duole che la Corte
d’appello – addossando alla parte istante l’onere di allegazione sulle
cause specifiche del ritardo – non abbia riconosciuto l’indennizzo a
titolo di danno non patrimoniale, pur essendosi la procedura
concorsuale protratta per oltre tredici anni.

di assumere informazioni d’ufficio ex art. 738 cod.proc.civ., non

Il secondo mezzo lamenta che il decreto impugnato, nel presupporre
che il ricorrente non abbia assolto al proprio onere di allegazione,
abbia omesso di valutare positivamente la richiesta, dallo stesso
formulata in seno al ricorso introduttivo, di acquisizione di tutti gli atti
del procedimento fallimentare.
I due motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere
esaminati congiuntamente – sono fondati.

Ric. 2012 n. 26418 sez. M2 – ud. 03-05-2013
-3-

1,

La Corte d’appello si è discostata dal principio secondo cui, in tema di
equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del
processo, ove la parte si sia avvalsa della facoltà – prevista dalla L. n. 89
del 2001, art. 3, comma 5 – di richiedere alla Corte di appello di
disporre l’acquisizione degli atti del processo presupposto, il giudice

dell’istante, di quegli atti la causa del mancato accertamento della
addotta violazione della ragionevole durata del processo. Infatti, è ben
vero che la parte ha un onere di allegazione e di dimostrazione, che
però riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo e
la data della sua definizione, mentre (in coerenza con il modello
procedirnentale, di cui agli artt. 737 e s. cod. proc. civ., prescelto dal
legislatore) spetta al giudice – sulla base dei dati suddetti, di quelli
eventualmente addotti dalla parte resistente e di quelli acquisiti dagli
atti del processo presupposto – verificare, in concreto e con riguardo
alla singola fattispecie, se vi sia stata violazione del termine ragionevole
di durata, tenuto anche conto che nel modello processuale della L. n.
89 del 2001 sussiste un potere d’iniziativa del giudice, che gli impedisce
di rigettare la domanda per eventuali carenze probatorie superabili con
l’esercizio di tale potere (Cass., sentt. n. 19164 del 2012; n. 16367 del
2011).
Inoltre, il decreto impugnato non ha considerato che il danno non
patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e
necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del
processo, di cui all’art. 6 della Convenzione Europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sicché,
pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale
in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito
nell’accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e
Ric. 2012 n. 26418 sez. M2 – ud. 03-05-2013
-4-

non può addebitare alla mancata produzione documentale, da parte

determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del
processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere
sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel
caso concreto, circostanze particolari le quali facciano positivamente
escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.

deve essere cassato, e la causa va rinviata ad altro giudice — che viene
individuato nella Corte d’appello di Catania in diversa composizione,
cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio
— che la riesaminerà alla luce dei principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la
causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta —
Sottosezione Seconda – della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio
2013.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, il decreto impugnato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA